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Ordinanza — n. 27064/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reference to the appealed order in the power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27064/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gina Tralicci's appeal against the Perugia Court of Appeal inadmissible. Although the power of attorney was issued by Tralicci to her lawyer, Cosi Saverio, it explicitly referenced a different judgment from the Tivoli Court rather than the specific Perugia order being challenged. Consequently, the court ruled that the procedural requirement under Article 366 of the Code of Civil Procedure was not met, necessitating a dismissal without addressing the merits of the prescription defense.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c.; The power of attorney for litigation must specifically identify the judgment or order being appealed; failure to reference the specific contested provision renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal power of attorney specific reference requirement cassation procedure procedural defect Code of Civil Procedure unified contribution compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c.
Considerato che: - il ricorso è inammissibile; - l’art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c. prevede che il ricorso per cassazione debba contenere l’indicazione della procura, se conferita con atto separato, contenente, tra gli altri, il riferimento alla sentenza impugnata, pena l’inammissibilità del ricorso (cfr.
Art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28146/2018
Cass. n. 28146/2018); - nel caso di specie, la procura alle liti è stata rilasciata da Gina Tralicci all’Avv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15450/2023 R.G. proposto da TRALICCI GINA, elettivamente domiciliato in ROMA via F . de Sanctis, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO (CSOSVR60L02B842C) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro ALFANO CARMELO ; -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 737/2021 depositata il 09/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - l’avvocato Gina Tralicci convenne in giudizio innanzi alla Corte d’appello di Perugia Alfano Carmelo per chiedere la condanna del medesimo al pagamento dei compensi professionali relativi ad un procedimento, risalente al 2012, nel quale aveva svolto attività difensiva in suo favore; - Alfano Carmelo si costituì per resistere alla domanda e, in via preliminare, eccepì la prescrizione del credito. - la Corte d’Appello, con ordinanza del 08/06/2023, accolse l’eccezione di prescrizione e, per l’effetto, rigettò la domanda. - avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’avv.

Gina Tralicci sulla base di due motivi; - Alfano Carmelo è rimasto intimato; - in prossimità dell’udienza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: - il ricorso è inammissibile; - l’art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c. prevede che il ricorso per cassazione debba contenere l’indicazione della procura, se conferita con atto separato, contenente, tra gli altri, il riferimento alla sentenza impugnata, pena l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 28146/2018); - nel caso di specie, la procura alle liti è stata rilasciata da Gina Tralicci all’Avv.

Cosi per l’impugnazione della sentenza n. 1507/22 resa dal Tribunale di Tivoli; - è del tutto evidente che la procura alle liti si riferisce ad un altro e diverso provvedimento e non all’ordinanza della Corte d’appello di Perugia r.g. 15450/23, sebbene richiamata ne l ricorso che ha dato origine al presente procedimento; - ne consegue che, in assenza di qualsiasi riferimento della procura speciale al provvedimento impugnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - non deve essere adottata nessuna statuizione sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezi