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Ordinanza — n. 27054/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses defendant's territorial jurisdiction objection due to incomplete legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27054/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defendant's appeal regarding territorial jurisdiction, ruling that the Milan court retains authority. The lower court had declared itself incompetent because the plaintiff alleged defamation occurred in Padua, but the defendants only contested the forum of the tort and the forum of the obligee without addressing the forum of performance. The Supreme Court held that this omission rendered the jurisdictional objection incomplete and inadmissible, as the law requires contesting all relevant connecting factors.

Regesto Legislator

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Art. 20 c.p.c.; Art. 38 c.p.c.: In territorial jurisdiction disputes, a defendant must specifically contest all connecting criteria; failure to address the forum of performance renders the objection incomplete and inadmissible, preserving the adit court's jurisdiction.

Parole chiave

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territorial jurisdiction incomplete objection forum of performance admissibility of plea civil procedure law procedura per diffamazione competenza territoriale alternativa inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 20 c.p.c.
A norma dell’art. 20 c.p.c. la competenza sulla domanda di risarcimento si determina in relazione al luogo in cui l’obbligazione è sorta, ossia quello in cui si realizza l’illecito (c.d.
Art. 38 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, co.
art. 20 c.p
A norma dell’art. 20 c.p.c.
art. 38 c.p
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 38 c.p.c.
art. 91 c.p
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c.
art. 2 Cost
A norma dell’art. 20 c.p.c.
art. 7 Legge 247/2017
art. 7 Legge n. 247/2017
art. 20 cod. proc. civ
In tema di competenza territoriale l'art. 20 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8224/1999
Cass. n. 12465/2002
Cass. n. 5456/2014
Cass. n. 6626/2005
Cass. n. 17474/2015
Cass. n. 17474/2015; Cass.
Cass. n. 4057/1995
17474/2015; Cass. n. 4057/1995).
Cass. n. 6380/2018
Cass. n. 13202/2011
Cass. n. 9783/2009
13202/2011; Cass. n. 9783/2009).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24623-2024 proposto da: PALMIERI DAVIDE, anche quale difensore di sé stesso e rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO PALMIERI giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro CALO’ FRANCESCA, quale difensore di sé stessa; -resistente– contro CARTIA ALBERTO, CONDOMINIO SCALIGERO, BAGGIO PAOLA, in proprio e quale legale rappresentante della BAGGIO E ASSOCIATI SNC; -intimati– avverso l’ordinanza n. 6343/2024 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/10/2024; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.

FULVIO TRONCONE che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione l’avv. Davide Palmieri conveniva in giudizio Francesca Calò, Alberto Cartia, il Condominio Scaligero e Paola Baggio, affermando che in un procedimento davanti al Tribunale di Padova i convenuti avevano prodotto una documentazione dal contenuto diffamatorio nei suoi confronti, e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno.

Si costituivano in giudizio Francesca Calò, Alberto Cartia, il Condominio Scaligero e Paola Baggio, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito. Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6343 del 19 ottobre 2024, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Padova, con fissazione del termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, e condannava l’attore alla rifusione delle spese di lite. In particolare, il giudice di merito, nel rilevare l’assenza di elementi di prova idonei a supportare il radicamento del contenzioso dinanzi al Tribunale di Milano non avendo le parti in giudizio né residenza, né domicilio, né sede a Milano, evidenziava che per la richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito, il luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio, rilevante ai sensi dell’art. 20 c.p.c. per l’individuazione del giudice territorialmente competente, si identifica con il luogo in cui si è verificato l’evento di danno.

Nel caso di specie, il giudice individuato quale territorialmente competente, secondo il Tribunale adito, trova la sua giustificazione nella doglianza dell’attore con la quale lamenta di essere stato diffamato dai convenuti attraverso la produzione di documentazione in un procedimento davanti al Tribunale di Padova.

2. Avverso tale ordinanza l’Avv. Davide Palmieri ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di due motivi. Francesca Calò ha depositato memorie. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere il giudice adito errato nell’accogliere l’eccezione d’incompetenza in quanto, pur essendo stata tempestivamente sollevata ed avendo preso in considerazione tutti i criteri anche alternativi per l’individuazione del foro competente, il convenuto avrebbe dovuto individuare un solo foro competente e non lasciare tale scelta al giudice. Secondo il ricorrente, il convenuto che solleva l’eccezione dovrebbe scegliere il foro competente, essendo il giudice tenuto a verificare solo la relativa competenza territoriale.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver il Tribunale errato nella ripartizione delle spese di lite. Con l’accoglimento del ricorso, secondo il ricorrente, le spese liquidate dovrebbero essere revocate e la ripartizione riformulata alla luce del principio di soccombenza. 4.Ad avviso della Corte il regolamento di competenza è fondato e pertanto deve essere accolto, occorrendo cassare l’ordinanza impugnata e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano, giudice inizialmente adito dal ricorrente, ancorché per ragioni diverse da quella sottese al primo motivo di ricorso.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio dinanzi al giudice adito, con la comparsa di risposta hanno così formulato l’eccezione di incompetenza dell’autorità giudiziaria investita della domanda risarcitoria (cfr. pagg. 6 e 7): “Sull’incompetenza territoriale del Giudice adito. Deve rilevarsi, altresì, l’incompetenza per territorio del Giudice adito sussistendo, per contro, la competenza del Tribunale di Padova. A norma dell’art. 20 c.p.c. la competenza sulla domanda di risarcimento si determina in relazione al luogo in cui l’obbligazione è sorta, ossia quello in cui si realizza l’illecito (c.d. forum damni o forum delicti commissi).

Nel caso di specie l’attore lamenta un presunto danno che sarebbe derivato da una produzione di documenti (strumentale, peraltro, all’esercizio di difesa degli odierni convenuti, oltre che della difesa dell’onorabilità e della reputazione del difensore e del Collega Avv. Alberto Cartia oltre che degli altri convenuti a fronte di una gravissima e palesemente infondata accusa di truffa in danno della Società Wenet S.r.l. cliente dell’Avv. Palmieri) che è avvenuta nell’ambito della costituzione in giudizio nell’ambito del Giudizio civile pendente avanti al Tribunale di Padova e rubricato al n. 3089/2021 R.G.

Si ritiene che, nella fattispecie all’esame, debba, pertanto, trovare applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte (Cass. Civile Sez. II 11/06/2014 n. 13223) secondo cui in tema di obbligazioni nascenti da fatto illecito l’azione di risarcimento sorge nel luogo in cui l’agente ha posto in essere l’azione produttiva del danno (forum delicti commissi) e in relazione a tale luogo deve essere determinata la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. . L’azione asseritamente produttiva del danno lamentato dall’attore è avvenuta mediante la produzione documentale in contestazione in un giudizio civile tuttora avanti al Tribunale di Padova, per cui non si comprende per quale ragione l’attore abbia radicato il presente giudizio avanti al Tribunale di Milano.

Per di più non si tratta di un’ipotesi in cui il presunto illecito risulterebbe commesso in un luogo diverso da quello in cui si sarebbe verificato il danno per cui, ad avviso di chi scrive, non potrebbe, comunque, trovare applicazione il criterio del domicilio del danneggiato nel momento in cui si sarebbe verificata la lesione contestata (laddove per domicilio si intende il luogo nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine e quindi svolge la sua personalità ex art. 2 Cost.). Peraltro nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’On.le Giudice ritenesse di fare applicazione del differente criterio del domicilio del danneggiato nel momento della presunta lesione, in ogni caso non sarebbe competente il Tribunale di Milano per la semplice ragione che, il fatto in contestazione, è avvenuto nell’esercizio dell’attività professionale e che il domicilio professionale ex art. 7 Legge 247/2017 dell’Avv.

Davide Palmieri - stando a quanto risulta dall’Albo degli Avvocati di Monza - risulta essere in Via Roma n. 5 a Lierna (Lecco), come si evince dall’allegata attestazione disponibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza (doc. n. 7). Di qui la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adìto in favore del Tribunale di Padova o, tutt’al più, di quello di Lecco.” Hanno quindi concluso in punto di eccezione di incompetenza nei seguenti termini (pagg. 28 e 29): “In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l’incompetenza per territorio del Giudice adìto stante la competenza:

− del Tribunale di Padova quale forum damni o forum delicti commissi in forza dell’applicazione dell’art. 20 c.p.c essendo stato dedotto dall’attore un presunto danno da fatto illecito (diffamazione e/o calunnia) sotteso a due distinte produzioni documentali avvenute nell’ambito di un contenzioso civile (il giudizio civile per un presunto danno da truffa rubricato al n. 3089/2021 R.G. – G.I. Dott.ssa Caterina Zambotto) attualmente pendente avanti al Tribunale di Padova; − del Tribunale di Lecco quale forum damni considerando il diverso criterio del domicilio del danneggiato nel momento della presunta lesione, visto che il fatto in contestazione è avvenuto indubbiamente nell’esercizio dell’attività professionale e che il domicilio professionale ex art. 7 Legge n. 247/2017 dell’Avv.

Davide Palmieri – stando a quanto si evince dall’Albo degli Avvocati di Monza – risulta essere in Via Roma n. 5 a Lierna (Lecco), come si evince dall’attestazione reperibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza (sub doc. n. 7). “ Osserva la Corte che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art.33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (cfr. Cass. n. 17374/2020; Cass. n. 17020/2011). Siffatta regola opera anche nelle domande aventi ad oggetto richieste di risarcimento del danno da illecito aquiliano, restando escluso che il giudice adito possa supplire alla genericità od alla incompletezza dell'eccezione, rimanendo la competenza radicata in base al profilo non efficacemente contestato (Cass. n. 10577/1998, che, a fronte di una domanda di risarcimento dei danni da fatto illecito, nella quale il convenuto non aveva contestato il criterio di collegamento riferito al "forum delicti", ha ritenuto irrilevante che tale foro fosse stato già indicato quale foro della residenza del convenuto).

Infatti, nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto ha l'onere di eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell’eccezione, quale è il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza della eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. n. 8224/1999;

Cass. n. 12465/2002). In tema di competenza territoriale l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 5456/2014;

Cass. n. 6626/2005). Orbene, alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, come si evince dalla lettura della comparsa di risposta dei convenuti nel giudizio di merito, manca una specifica contestazione del giudice adito in relazione al criterio concorrente del forum destinatae solutionis, avendo la difesa dei convenuti contestato la scelta del Palmieri unicamente in relazione al forum rei ed al forum commissi delicti , mancando una sia pur minimale contestazione al concorrente foro del luogo di adempimento dell’obbligazione (ancorché nella specie coincidente con quello del convenuto, cfr.

Cass. n. 17474/2015; Cass. n. 4057/1995). Deve perciò ritenersi che l’eccezione di incompetenza non sia stata ritualmente formulata e che la causa resti quindi radicata dinanzi al giudice adito. Non rileva a tal fine la circostanza che tale profilo di inammissibilità dell’eccezione non sia stato specificamente denunciato nel ricorso per regolamento di competenza, occorrendo far richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata, l'incompletezza dell'eccezione è rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito. (Cass. n. 6380/2018;

Cass.n. 13202/2011; Cass. n. 9783/2009).

5. L'istanza di regolamento di competenza è, conclusivamente, accolta, l’ordinanza impugnata va cassata ed è dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, avanti al quale le parti vanno rimesse anche per le spese di questo procedimento (con assorbimento quindi del secondo motivo di ricorso), dando termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. P.Q.M La Corte accoglie il regolamento di competenza, ed assorbito il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, con termine di mesi tre dalla comunicazion