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Ordinanza Interlocutoria — n. 27045/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding transfer of property free of mortgage in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27045/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the public hearing for further examination of the transfer of property free of mortgage. The appellant, Impronta SRL in liquidation, argued that the lower court erred by not treating the mortgage cancellation request as a new claim and by violating bankruptcy principles. The court found the issues involved non-philosophical assessments requiring detailed factual analysis before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 2932 c.c.; Art. 183 c.p.c.: The court remands cases where the lower court's decision on transferring property free of mortgage in bankruptcy proceedings requires non-philosophical assessment of specific factual circumstances.

Parole chiave

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transfer of property free of mortgage bankruptcy proceedings concordato preventivo non-philosophical assessment remittal to public hearing mortgage cancellation procedural error ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 2932 c.c.
Art. 183 c.p.c.
360 c.p.c.,in rapporto all’art. 183, 6° comma, e all’art.
Art. 112 c.p.c.
183, 6° comma, e all’art. 112 c.p.c.: con questo motivo si lamenta che non sia stata considerata nuova la sostituzione dell’originaria domanda, di condanna di Impronta s.r.l.
Art. 360 c.p.c.
Nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c.,in rapporto all’art.
Art. 168 L.F.
Art. 184 L.F.
Art. 169 L.F.
Art. 2741 c.c.
3, c.p.c., degli articoli 168 e 184 l.f., oltre che dell’art. 2741 c.c. Vi è controricorso degli eredi Rossi.
Art. 2652 c.c.
Art. 2653 c.c.
Art. 45 L.F.
nonché dell’art. 45 della Legge Fallimentare (richiamato per il concordato preventivo dall’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29638/2021 R.G. proposto da : IMPRONTA SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall’avv.ANDREA RODOLFO MASERA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANQUOGHI SIMONE - domicilio digitale alle PEC: masera@vigevano.pecavvocati.it e simone.zanquoghi@vigevano.pecavvocati.it- -ricorrente- contro ROSSI GABRIELE, ROSSI ANNA, ROSSI MARIA AUGUSTA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SED , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO SALA -domicilio digitale alle PEC: antonio.sala@vigevano.pecavvocati.it e brunosed@ordineavvocatiroma.org- -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1220/2021 depositata il 19/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Come emerge dallo svolgimento del processo contenuto nella sentenza della Corte d’Appello di Milano sottoposta a ricorso per cassazione, Lucia Rossi (alla quale erano subentrati, in corso di causa, gli eredi Gabriele, Maria Augusta e Anna Rossi) aveva convenuto in giudizio Impronta s.r.l. e, personalmente, gli amministratori della società, chiedendo che le venisse trasferito, ex art.2932 c.c., l’appartamento in Vigevano, via Manara Negrone n.74, oggetto del contratto preliminare intervenuto tra le parti; l’attrice aveva chiesto inoltre la condanna dei convenuti al pagamento di € 174.959,16 o di quella diversa comunque occorrente all’estinzione del mutuo ipotecario gravante sul bene, oltre al risarcimento dei danni;

Lucia Rossi aveva evidenziato di aver quasi integralmente pagato il prezzo concordato per la vendita, pari a € 309.000,00 oltre IVA, residuando un importo a debito di € 12.000,00, e di non essere intervenuta la stipula del definitivo per il permanere dell’ipoteca insistente sull’immobile. Per quanto ancora qui interessa, Impronta s.r.l. si era costituita rilevando che non aveva potuto dare esecuzione al contratto preliminare perché ammessa - dopo la trascrizione della domanda proposta ex art.2932 c.c. dalla controparte- al concordato preventivo e che la domanda di condanna al pagamento della somma necessaria per l’estinzione del mutuo non era ammissibile, non essendo previsto in contratto alcun pagamento a carico della società.

Con la prima memoria ex art.183 c.p.c. l’attrice aveva modificato la domanda di condanna al pagamento dell’importo necessario per estinguere il mutuo ipotecario in domanda di condanna della società alla cancellazione dell’ipoteca insistente sull’immobile. Il Tribunale di Vigevano, dato atto della messa a disposizione ad opera della promissaria acquirente del residuo dovuto di € 12.000,00, aveva trasferito l’alloggio promesso in vendita a favore degli eredi Rossi, con obbligo di cancellazione del mutuo ipotecario a carico di Impronta s.r.l.

Proposta impugnazione da Impronta s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, la Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza impugnata per le seguenti considerazioni: -l’accordo negoziale prevedeva l’obbligo per Impronta s.r.l. di trasferire gli immobili liberi da ipoteca e non vi era stata alcuna pattuizione relativa al pagamento di parte del prezzo ad opera di Lucia Rossi attraverso l’accollo di parte del mutuo fondiario, previo frazionamento; - l’azione ex art.2932 c.c. consente alla promissaria acquirente adempiente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, e, quindi, l’acquisto dell’immobile promesso in vendita libero da pesi e gravami; il giudice adito ha il potere di stabilire le modalità e i termini per l’esecuzione del trasferimento immobiliare al fine di salvaguardare l’equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi; - la domanda di cancellazione dell’ipoteca proposta dall’attrice appellata con la prima memoria ex art.183 c.p.c. non è nuova, data la trascrizione della domanda ex art.2932 c.c. anteriore all’ammissione alla procedura di concordato preventivo e data la previsione, nel contratto preliminare, del trasferimento della proprietà senza vincoli; -non contano nel caso di specie i limiti imposti alle azioni esecutive dei creditori in ipotesi di concordato preventivo, perché il divieto riguarda la proposizione delle azioni esecutive in senso proprio e non si estende alla domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto; -nemmeno è significativo il riferimento all’art.167 LF, per il quale la cancellazione delle ipoteche è possibile solo previa autorizzazione del g iudice d elegato, poiché si tratta di questione che riguarderà l’ambito del concordato preventivo e dei suoi rapporti con la banca garantita.

Propone ricorso per cassazione Impronta s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, affidandolo a quattro motivi, sintetizzabilicome di seguito.

1. Nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c.,in rapporto all’art. 183, 6° comma, e all’art. 112 c.p.c.: con questo motivo si lamenta che non sia stata considerata nuova la sostituzione dell’originaria domanda, di condanna di Impronta s.r.l. a pagare l’importo necessario per cancellare l’ipoteca insistente sul bene da trasferire, con la domanda di condanna di Impronta s.r.l. a cancellare l’ipoteca;

2. Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli articoli 2932, 2652 e 2915 c.c. nonché dell’art. 45 della Legge Fallimentare (richiamato per il concordato preventivo dall’art. 169 L.F.): si lamenta che la trascrizione della domanda riguarda la prenotazione della stipula ex art.2932 c.c., non anche la pretesa prenotazione dell’ordine di cancellazione di un’ipoteca (a favore di un terzo), effetto non rientrante nell’ambito di operatività degli art.2652-2653 c.c.;

3. Nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c.: si prospetta la violazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte nulla avrebbe detto in relazione alla violazione, lamentata da Impronta s.r.l. con l’appello, degli art.168 e 184 LF, nei termini della violazione della par condicio creditorum; i debiti antecedenti all’ammissione al concordato non sono mai estinguibili al di fuori del concorso;

4. Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli articoli 168 e 184 l.f., oltre che dell’art. 2741 c.c. Vi è controricorso degli eredi Rossi. Solo la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio valuta opportuno, in considerazione delle poste questioni, che involgono apprezzamentinomofilattici, rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza. rimette la