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Ordinanza — n. 27041/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as untimely because opposition filed before court lost jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27041/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to procedural tardiness. The appellant filed an opposition to the appellate court's fee liquidation order, which triggered the short statutory deadline for a cassation appeal. Since the opposition was filed before the appellate court lost its jurisdiction to rule on the case, the subsequent appeal was considered late.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 170 d.P.R. 115/2002: Filing an opposition against a fee liquidation order by a court that has already lost jurisdiction to rule on the case interrupts the short appeal period, rendering a subsequent cassation appeal inadmissible if filed after that period expires.

Parole chiave

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procedural tardiness short appeal period loss of jurisdiction fee liquidation order opposition inadmissibility costi della perizia valore litigioso ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
115/2002, anche se inammissibile, ha però fatto decorrere il termine breve di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c., essendo tale notificazione equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente (in tali termini cfr.
Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
La proposizione dell’opposizione nei confronti di tale decreto, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 111 Cost
115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine exart.
art. 325 c.p
115/2002, anche se inammissibile, ha però fatto decorrere il termine breve di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c., essendo tale notificazione equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente (in tali termini cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20478/2017
327 c.p.c.” (in tal senso Cass. n. 20478/2017).
Cass. n. 1899/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14107/2023 R.G. proposto da VINANTE SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI (LCTPLG63L06H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DA ROS DIEGO (DRSDGI65P03M089E); -ricorrente- contro SCARCELLA GENNARO, SANTAROSSA LORETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DISTASO ALFONSO (DSTLNS60B12L736Z), MIRABILE ANDREA (MRBNDR61H13L407U); -controricorrenti- BURBA FRANCESCO; -intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di TRIESTE depositat o il28 dicembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Sergio Vinante ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Trieste depositato il 28 dicembre 2022, con il quale la Corte ha liquidato in favore del consulente tecnico d’ufficio dalla stessa Corte nominato, ingegnere Francesco Burba, la somma complessiva di euro 23.000,00 a carico dell’architetto Sergio Vinante. Contro il decreto il ricorrente aveva proposto opposizione alla medesima Corte d’appello che, con decreto depositato il 5 maggio 2023, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, in quanto il decreto di liquidazione è stato reso quando la Corte d’appello si era ormai spogliata della potestas iudicandi, avendo pronunciato la sentenza di definizione della causa.

Resistono con controricorso Gennaro Scarcella e Loretta Santarossa, che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per tardività. L’intimato Francesco Burba non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente. CONSIDERATO CHE 1. Preliminare all’esame della censura sulla quale si basa il ricorso è la verifica della sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività. Il decreto impugnato è stato reso dalla Corte d’appello quando si era ormai privata della potestas iudicandi, avendo già definito la causa con pronuncia anche sulle spese (vedere pag. 7 della sentenza della Corte d’appello n. 370/2022).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere e idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine exart. 327 c.p.c.” (in tal senso Cass. n. 20478/2017).

La proposizione dell’opposizione nei confronti di tale decreto, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 115/2002, anche se inammissibile, ha però fatto decorrere il termine breve di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c., essendo tale notificazione equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente (in tali termini cfr. Cass. n. 1899/2023). Nel caso in esame il ricorso per cassazione è stato notificato il 20 giugno 2023 e il ricorso in opposizione era stato notificato dall’architetto Vinante in data 7 febbraio 2023, come risulta dal documento n. 9 depositato dai controricorrenti, cosicché da tale data è decorso il termine breve di cui al secondo comma dell’art.325 c.p.c., per cui il ricorso per cassazione è stato tardivamente proposto.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se do