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Ordinanza — n. 27040/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against Consob fine due to respondent's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27040/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal by the respondent, Massimo Lembo. Although the lower court had rejected Lembo's complaints regarding a €65,000 fine imposed by CONSOB for compliance violations, the respondent voluntarily abandoned the litigation before the final judgment. The Court ruled that the withdrawal, accepted by CONSOB, satisfied the requirements of the Civil Procedure Code, rendering the substantive review of the fine unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal, once accepted by the respondent, extinguishes the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits of the contested administrative sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinguishment of proceedings administrative sanction compliance officer liability Civil Procedure Code CONSOB fine voluntary abandonment amministrazione infedele qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass.
Cass., 31 gennaio 2024, n. 2921
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17437/2019 R.G. proposto da LEMBO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato GHIA LUCIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTO DONATELLA; -ricorrente- contro CONSOB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.B. MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato PALMISANO PAOLO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALOMBELLA ANNUNZIATA; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 83/2019 depositata il 15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1. Con delibera n. 20033 del 14.6.2017 ( come rettificata con delibera n. 20057 del 6.7.2017) Massimo Lembo, quale responsabile della funzione compliance (dal 1.7.2009 al 1.9.2015), la sanzione pecuniaria di euro 65.000, per la violazione delle disposizioni normative di seguito indicate:

1) art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo di riferimento: 1° giugno 2011- 31 dicembre 2015);

2) art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, per avere la Banca tenuto comportamenti irregolari, tra l’altro, nell’ambito dei “trasferimenti tra privati” delle azioni VB e dei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione (periodo di riferimento: 18 dicembre 2012-31 agosto 2015);

3) art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e dell’art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di gestione degli ordini dei clienti (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-10 febbraio 2015);

4) art. 21, comma l, lett. d, del TUF e dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-18 aprile 2015). 2.La delibera è stata quindi impugnata dall’odierno ricorrente ed il giudice di merito ha respinto le doglianze, preliminarmente disattendendo diverse questioni preliminari sottoposte alla sua attenzione. 3.Avverso la prefata decisione è formulato ricorso affidato a cinque motivi. Resiste Consob con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va dato atto dell’avvenuto deposito in data 20 marzo 2025 di atto dirinuncia al ricorso da parte di Massimo Lembo e dell’accettazione della stessa da parte di CONSOB. 2.La rinuncia, accettata dalla Consob, ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

3. Ne consegue che deve dichiararsi il procedimento estinto per intervenuta rinuncia e nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenuta accettazione ad opera della Consob controricorrente. Ne consegue la superfluità della elencazione delle singole doglianze. Non ricorrono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass. 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così d