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Ordinanza — n. 26990/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation in servitude establishment case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26990/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Appeal's decision regarding a servitude dispute. The appellant argued for the existence of a right of passage, but the lower court failed to summon all necessary co-owners of the intervening land. The court ruled that the failure to integrate the contradictory proceedings with all affected owners renders the entire judgment void, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 1051, comma 3, c.c.; Art. 1052 c.c.; In cases involving multiple intervening lands belonging to different subjects, the action for the establishment of a compulsory servitude of passage must be brought against all owners, and the absence of required co-litigation renders the proceedings extinguished without rejecting the claim.

Parole chiave

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servitù coattiva di passaggio litisconsorzio necessario mancata evocazione diritto di passaggio processo estinto quota di comproprietà diritto esclusivo nella comproprietà diritto di accesso nei diritti reali

Disposizioni normative citate

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Art. 1051, comma 3, c.c.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente denunzia invece la violazione dell’art. 1051 c.c.
Art. 1052 c.c.
Art. 1102 c.c.
del 13.7.2020 ravvisava la comproprietà della rampa di cui è causa, riteneva che l’uso della stessa realizzato dal Bisso rientrasse nei limiti di cui all’art. 1102 c.c. e rigettava la domanda attorea.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
1061 e 1158 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda di accertamento dell’intervenuta costituzione del diritto di servitù di passaggio per usucapione.
Art. 949 c.c.
E infine, con il settimo ed ultimo motivo , viene contestata la violazione o falsa applicazione dell’art. 949 c.c. e l’ omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art.
art. 702 bis c.p
Nella resistenza del convenuto, che si affermava comproprietario della rampa in contestazione, il Tribunale, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti della comproprietaria Garaventa Orietta, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
art. 1102 c.c
del 13.7.2020 ravvisava la comproprietà della rampa di cui è causa, riteneva che l’uso della stessa realizzato dal Bisso rientrasse nei limiti di cui all’art. 1102 c.c.
art. 1051 c.c
Con il secondo motivo, la parte ricorrente denunzia invece la violazione dell’art. 1051 c.c.
art. 2697 c.c
Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
art. 949 c.c
E infine, con il settimo ed ultimo motivo , viene contestata la violazione o falsa applicazione dell’art. 949 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 9685 del 2013
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1900 del 27/01/2025
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2614-2023proposto da: BISSO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 27, nello studio dell’avv. FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti GIOVANNI GERBI e MARIA CARMELA CARBONARO -ricorrente - contro BACIGALUPO ALESSANDRO e GARAVENTA ORIETTA, rappresentati e difesi dall’avv. DANIELE GRANARA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 757/2022 della CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata il 28/06/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 16.5.2018 Bacigalupo Alessandro evoca in giudizio Bisso Franco innanzi il Tribunale di Genova, proponendo actio negatoria servitutis in relazione al diritto di passaggio sulla rampa di accesso, di esclusiva proprietà dell’attore.

Nella resistenza del convenuto, che si affermava comproprietario della rampa in contestazione, il Tribunale, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti della comproprietaria Garaventa Orietta, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 13.7.2020 ravvisava la comproprietà della rampa di cui è causa, riteneva che l’uso della stessa realizzato dal Bisso rientrasse nei limiti di cui all’art. 1102 c.c. e rigettava la domanda attorea. Con la sentenza impugnata, n. 757/2022, la Corte di Appello di Genova riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda proposta dall’originario attore e dichiarando l’inesistenza di qualsivoglia diritto del Bisso sulla rampa di cui si discute.

Lo stesso propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a sette motivi. Resistono con controricorso Bacigalupo Alessandro e Garaventa Orietta. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 28.5.2024, in prossimità della quale ambo le parti hanno depositato memoria. All’esito della camera di consiglio, lo stesso è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 15026/2024, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione concernente la mancata evocazione, in un giudizio nel quale sia proposta domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, di tutti i proprietari, o titolari dei diritti reali, sui diversi fondi intercludenti, interessati al percorso da fare per raggiungere la pubblica viabilità.

A seguito del deposito della sentenza delle Sezioni Unite n. 1900/2025, il ricorso è stato nuovamente fissato all’odierna adunanza camerale, in prossimità della quale ambo le parti hanno depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. el’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze di causa, in relazione alla preesistenza di un varco tra il mappale 357, 356 e 356 sub 2, escludendo dunque che l’uso della rampa rientrasse nell’ambito delle facoltà consentite al comproprietario.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente denunzia invece la violazione dell’art. 1051 c.c. e l’ omesso esame delle “risultanze di causa”, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il mappale 355 fosse di proprietà di Bisso Franco, e non invece di Gardella Ida, e non avrebbe considerato che la rampa oggetto di causa insisteva, in parte, sul mappale predetto. Con il terzo motivo, viene invece contestata laviolazione degli artt.116 c.p.c. e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto provata la circostanza che la rampa oggetto di causa insiste non soltanto sul mappale 357, ma anche, in parte, sul mappale 355.

Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la non integrità del contraddittorio, in assenza di idonea prova sul punto. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.1062 c.c. el’ omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di opere visibili a servizio della rivendicata servitù di passaggio, senza dare il giusto rilievo alle risultanze dell’istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito.

Con il sesto motivo, viene censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda di accertamento dell’intervenuta costituzione del diritto di servitù di passaggio per usucapione. E infine, con il settimo ed ultimo motivo , viene contestata la violazione o falsa applicazione dell’art. 949 c.c. e l’ omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ordinato il ripristino della recinzione metallica, che tuttavia non sarebbe mai esistita in loco.

Va esaminata con priorità la seconda doglianza, che pone la questione degli effetti conseguenti alla mancata evocazione in giudizio, nel caso di proposizione della domanda volta ad ottenere la costituzione di servitù coattiva di passaggio, di uno dei vari proprietari, o titolari di altri diritti reali, dei vari fondi intercludenti che, in ipotesi di accoglimento della domanda predetta, diverrebbero serventi. Tale questione,ritenuta di massima e particolare importanza dall’ordinanza interlocutoria n.32528 del 23/11/ 2023 di questa sezione, che ne ha disposto la remissione alle Sezioni Unite, per valutare se sussistano i presupposti per confermare l’arresto delle Sezioni unite riconducibile alla sentenza n. 9685 del 2013, o se, diversamente, non si configuri, nella fattispecie, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, è stata decisa con sentenza n. 1900/2025, con la quale le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui “In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda” (Cass.

Sez. U, Sentenza n.1900 del 27/01/2025, Rv. 673629). Nel caso di specie, il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione di Gardella Ida, proprietaria delmappale 355, sul quale insiste, in parte, la rampa oggetto di causa. La doglianza in esame è dunque fondata, ed il rilevato vizio di non integrità del contraddittorio travolge l’intero giudizio ed implica l’assorbimento di tutte le altre censure. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al giudice di prime cure, affinché il giudizio di merito venga ripetuto con la partecipazione necessaria di tutti i proprietari dei mappali interessati al percorso della costituenda servitù di passaggio coattiva.

P.Q.M la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Genova, anche per un nuovo regolamento delle spese, ivi incluse