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Ordinanza — n. 26846/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to specify fee calculation details in second instance appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26846/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an attorney against a partial award of legal fees. The lower appellate court had denied the claim due to lack of proof for specific services rendered, while the appellant argued for a full fee award based on a discrepancy between amounts paid and billed. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific details on the fee items and tariff calculations required to challenge the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.; Art. 112 cod. proc. civ.: An appeal challenging a partial award of litigation costs must sufficiently specify the disputed fee items and tariff calculations to allow the court to identify the errors in the first-instance judgment.

Parole chiave

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legal fees calculation appellate procedure specificity requirement litigation costs inadmissible appeal tariff compliance fee dispute spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
e, «correlativamente»(così in ricorso), vi sarebbe stataviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo la Corte territoriale deciso il motivo nel merito.
d.lgs. n. 149 del 2022
civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, è vero altresì che Ric.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
È, pertanto, certamenteesclusa, la violazione del l’art. 132 cod.
art. 86 cod. proc. civ
ANTONANGELI LUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro L.
art. 702 bis cod. proc. civ
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., notificato in data 3.9.2014 l’avv.
art 360 cod. proc. civ
1 dell’art 360 cod. proc. civ., l’avv.
art. 112 cod. proc. civ
e, «correlativamente»(così in ricorso), vi sarebbe stataviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo la Corte territoriale deciso il motivo nel merito.
art. 342 cod. proc. civ
5 per violazione dell’art. 342 cod.
art. 132 cod. proc. civ
È, pertanto, certamenteesclusa, la violazione del l’art. 132 cod. proc. civ.: secondo questa Corte, infatti, in seguito alla riformulazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11325 del 02/05/2023
9 -4 - 20 2 5 - 10 - il contenuto del motivo non esaminato deve essere comunque sufficientemente determinato, in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (cfr.Sez. 1, n. 11325 del 02/05/2023).
Sez. 2, n. 11657 del 30/04/2024
Sez. 1, n. 20808 del 02/10/2014
11657 del 30/04/2024 ; Sez. 1, n. 20808 del 02/10/2014): nessuna di queste precisazione risulta formulata.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1298 - 20 20 proposto da: avv. ANTONANGELI LUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro L. TRANSPORT s.p.a. (già L.Transport s.r.l.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell'avv. Tommaso Troilo dal quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1632/2019della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatail 9/10/2019;

Ric. 2020n. 1298 sez. S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., notificato in data 3.9.2014 l’avv. Luigi Antonangeli convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Pescara,la L. Transport s .r.l. (oggi L.Transport s.p.a.) , al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 14.230,14 a titolo di competenze legali e accessori per l’attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale svolta su incarico della società convenuta.

Costituendosi, la L. Transport s . r . l . eccep ì , tra l’altro, l’intervenuta prescrizione presuntiva del diritto azionato e domandò il risarcimento del danno.

2. Con ordinanza del 13/12/2014 n. 912/2018, il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, rigett ò l’eccezione di prescrizione presuntiva per essere stata contestualmente contestata in merito la fondatezza della pretesa; accolse sol tanto parzialmente la domanda principale, nei limiti dell’importo di euro 2.500,00, come riconosciuto dalla stessa società convenuta, nella missiva del 14/4/2011, per le pendenze indicate dall’ avv. Antonangeli nella comunicazione del 15/4/2009 ai n. 1,2,3,4, oltre che per due opposizioni a richiesta di archiviazione e per un atto di costituzione di parte civile nel procedim ento penale n. 2147/2006 contro Gumpold Karl; parametrò, quindi,ai minimi tariffari la liquidazione, in mancanza di elementi dai quali desumere l’effettiva entità dell’impegno; rigettò, infine, per mancanza assoluta di prova dell’attività svolta,la domanda di compenso delleprestazioni asseritamente eseguite nei casi « Burgo s.p.a., Union Pipe e Fitting LTD» e contro le società Trade Trading, Candeloro, Albial Express, Bellini Trasporti, AG Trasporti s.r.l., Bosio Forwarding, Pool Trasporti s.r.l., Padana Tubi, F.lli Bandiera, Dega s.r.l.

Ric. 2020n. 1298 sez. S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 3 - 3. Con sentenza n. 1632/2019, la Corte di a ppello di L’Aquila rigettòl’appello dell’avv. Antonangeli . Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ribadì che non era stato offerto alcun riscontro istruttorio certo in ordine all’espletamentodi tutte le attività per cui era stato chiesto compenso; escluse pure che operasse il principio di non contestazione,atteso che, al contrario, era stato proprio il riscontro della contestazione a far ritenere inammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva.

4. Avverso questa sentenza, l ’a vv. Antonangeli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi , ciascuno articolat o in più profili, a cui la società L.Transport s.p.a.ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 e n.5 del co. 1 dell’art 360 cod. proc. civ., l’avv. Antonangeli ha sostenuto, con un primo profilo (sub A),la violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità del «motivo sub 5», concernente l’esiguità dei compensi liquidati, contrari per loro misura alla dignità della professione: in realtà egli avrebbe formulato soltanto tre motivi di appello, non cinque e la censura sarebbe statatutt’altro che «aspecifica», atteso che è stata riferita ai documenti prodotti già a corredo del ricorso 702 bis cod. proc. civ., integranti la domanda di cui sarebbero parte inscindibile ; in conseguenza, infondatamente ne sarebbe stata ritenuta l’inammissibilità ex art.342 cod. proc. civ. e, «correlativamente»(così in ricorso), vi sarebbe stataviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo la Corte territoriale deciso il motivo nel merito. 1.1.

Con un secondo profilo (sub B) il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per avere la Corte territoriale deciso senza considerare tutti i documenti e i fatti in essi Ric. 2020n. 1298 sez. S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 4 - rappresentati, concernenti la conclusione dei rapporti professionali, le tariffe applicabili ratione temporise le attività professionali espletate. 1.2. Il primo profilo di censura, sub A, è inparte inammissibile e in parte infondato. La Corte d’appello ha individuato e riportato il motivo di impugnazione (pag. 3, punto 2), secondo cui risultava«indignitosa» la liquidazione di euro 205 ,00 per i due atti di opposizione all’archiviazione e di costituzione parte civilee ha sul punto rilevato che l’appellante aveva omesso di specificare quale fosse stato l’ errore e quali la diversa tariffa e voci di tariffa applicabil i ; ha, perciò, ritenuto inammissibile il motivo sub. 5 per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., posto che l’appellante, come peraltro già evidenziato, si è limitato genericamente a lamentare l’ingiustizia della liquidazione, senza indicare nello specifico quali le attività effettivamente svolte che avrebbero dovuto essere valutate e la ragione per la quale l’attività stessa avrebbe dovuto essere compensata mediante l’applicazione di determinate e specifiche voci tariffarie, e senza, infine, indicare l’importo che conseguentemente si assumeva dovuto e che questa corte, in riforma, avrebbe dovuto liquidare.

Innanzitutto, non ricorre alcuna omessa pronuncia implicante violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. atteso che, evidentemente, la dichiarazione di inammissibilità del motivo ne precludeva l’esame in merito: in tal senso il profilo di censura è infondato. 1.2.1. Quanto all’inammissibilità, la Corte d’appello, nella descrizione dei fatti di causa, ha indicato con il n. 5 l’ultimo dei profili di censura e ha poi utilizzato la stessa numerazione per esaminarne la ammissibilità prima ancora della fondatezza ; ha, quindi, ritenuto non compiutamente formulato il motivo di impugnazione per difetto di specificità.

Ric. 2020n. 1298 sez. S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 5 - La riproduzione in ricorso della formulazione del motivo di appello conferma la correttezza di questo giudizio:con il suo appello l’avvocato si è, infatti, limitato a lamentare l’incongruità della liquidazione,senza indicare qualiparametri della tariffa applicabile sarebbero stati violati e a richiamare i documenti depositati che darebbero conto della «assoluta correttezza se non bonarietà» (così in ricorso) della nota specifica, senza individuare le attività non remunerate né argomentare in ordine alla complessità dei casi trattati.

Sulla produzione documentale, questa Corte ha chiarito che la mera produzione di undocumento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di impugnazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto deldocumento e il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenzaimpugnata (Cass. Sez. 1, n. 2461 del 29/01/2019).

Il principio è stato ulteriormente ribadito dalle S.U. (sentenza n.4835/2023, resa sul principio di acquisizione della prova), secondo cuiil fatto asseritamente dimostrato dal documento prodotto in primo grado, per poter essere compreso nell’attività logica del giudice dell’appello e nella sentenza che ne deriva, non deve essere nuovamente «provato » dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato e, cioè , dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all’interno di un atto difensivo: in tal senso, il Giudice d’appelloha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le Ric. 2020n. 1298 sez.

S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 6 - quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. 1.3. Il secondo profilo di censura, quindi, è inammissibile ex VI comma 348 ter cod. proc. civ. , nella formulazione applicabile ratione temporis, introdotta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, per essere stato l’appello introdotto nel 2015: la pronuncia impugnata, infatti, ha confermato in merito la sentenza di primo grado sulla base dello stesso iter logico del primo Giudice sicché ricorre l'ipotesi di «doppia conforme» ; conseguentemente, è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non rilevandoche il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.

Sez. 6 -2, n. 7724 del 09/03/2022).

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del co. 1 dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostenuto, con un primo profilo (sub A),la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello valutato che le prestazioni professionali poste a fondamento della domanda attorea non risultavano contestat e in maniera specifica dalla società che avrebbe negatoil conferimento dell’incarico soltanto per la pratica relativa alle«tariffe a forcella» attinente al rapporto L.Transport/Burgo s.p.a. e non anche per le altre pratiche in relazione alle quali era stato reclamato il compenso. 2.1.

Con un secondo profilo (sub B), il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115,116, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost ., per non avere la Corte territoriale ritenuto provata la circostanza del conferimento dell’incarico e dell’esecuzione delle prestazioni stragiudiziali in relazione alla pratica Burgo s.p.a, laddove invece egli aveva illustrato la sussistenza di Ric. 2020n. 1298 sez. S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 7 - numerosi indizi in tal senso, gravi precisi e concordanti, aveva prodotto documentazione attinente ad altro procedimento pendente tra le parti (verbali di prove testimoniali e memoria istruttoria ex art 183 comma II cod. proc. civ.), neppure contestata dalla parte resistente e aveva richiesto in via subordinata l’assunzione di specifica prova orale e sollecitato ungiuramento suppletorio. 2.2.

Il motivo è inammissibile in entrambi i profili. La Corte d’appello ha esplicitamente riscontrato l’avvenuta contestazione delle attività asseritamente prestate, rilevando che proprio la contestazione aveva implicato il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva; ha, quindi, rimarca to che l’espletamento dell’attività svolta non fosse ricavabile «dall’esistenza di ricerche normative e giurisprudenziali su una determinata materia (che è possibile svolgere anche per approfondimento volontario o per qualunque altro cliente) o dal possesso di un documento proveniente dal presunto cliente diper sé non significativo o ancora da verbali di prove testimoniali rese in giudizi diversi da quelli nei quali si assume esercitata l’attività professionale»(punto 5.

3. pag. 4). È, pertanto, certamenteesclusa, la violazione del l’art. 132 cod. proc. civ.: secondo questa Corte, infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»,richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della Ric. 2020n. 1298 sez.

S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 8 - motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, in ultimo, Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione, con numerosi richiami;

Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) 2.2.1. Ugualmente inammissibile è la censura relativa alla violazione del 115 e 116 cod. proc. civ. perché, in realtà,diretta ad un riesame del merito preclusa in questa sede. Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., infatti, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ..

La censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, a sua volta, ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - seco ndo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia Ric. 2020n. 1298 sez.

S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 9 - dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del «prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021); in tal senso la formulazione del motivo non è congruente e, in ogni caso, come detto al precedente punto 1.3.,incontrerebbe i limiti della impugnazione di una pronuncia doppiamente conforme in merito.

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del co. 1 dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostenuto la nullità della sentenza impugnata in relazione al capo relativo alla liquidazione delle spese, per omessa pronuncia ex art 112 cod. proc. civ.sulla doglianza sollevata in sede di appello, volta a censurare l’erroneità della parziale compensazione delle spese in violazione del principio di soccombenza, considerato il rigetto totale della domanda riconvenzionale in primo grado e, comunque, l’incongruità della liquidazione in ragione del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché del valore della controversia. 3.1.

Il motivo è inammissibile. L’appello è stato integralmente rigettato nel merito e l'appellante è stato condannato al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado. Seppure è vero, allora, che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte -oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, è vero altresì che Ric. 2020n. 1298 sez.

S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 10 - il contenuto del motivo non esaminato deve essere comunque sufficientemente determinato, in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (cfr.Sez. 1, n. 11325 del 02/05/2023). In ricorso, invero, l’avv. Antonangeli ha del tutto omesso di riportare le specifiche censure articolate alla statuizione sulle spese del primo Giudice, limitandosi a riportare di aver «incassato meno di quanto in forza di quella d’appello ha dovuto sborsare».

Per principio consolidato, invece, sarebbe stata necessaria l’indicazione delle singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella notaspese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (cfr. Sez. 2 , n. 11657 del 30/04/2024 ; Sez. 1, n. 20808 del 02/10/2014): nessuna di queste precisazione risulta formulata.

4. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna dell’avv.Luigi Antonangeli al rimborso delle spese processuali in favore di L. Transport s.p.a., liquidate in dispositivo in relazione al valore, con distrazione in favore dell’avv. Troilo, dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna Luigi Antonangeli al pagamento, in favore diL. Transport s.p.a. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e Ric. 2020n. 1298 sez. S2 -ud. 9 -4 - 20 2 5 - 11 - agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Troilo, dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore