Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 26818/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of notification to necessary co-owners and absent parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26818/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal due to the failure to notify necessary co-owners and other parties who were previously absent in the appellate proceedings. The appellant did not identify these individuals, including Maria Teresa Burzesi and Rosa Lina Calì, despite their status as co-owners or prior appellants. Consequently, the court ordered the integration of the adversarial process with all missing parties before the appeal could proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to notify necessary co-owners or other parties who were absent in the appellate judgment, requiring prior integration of the adversarial process.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of notification necessary co-owners integration of adversarial process inadmissible appeal absent parties notifica tardiva dei difetti corretta notificazione documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924
Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141
657479-01), Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 (Rv.
Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515
654313-01), Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 (Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 32223/2020R.G. proposto da: MARINO ENRICO, c.f. MRNNRC48B25A028C, rappresentat o e difes o dall’avv.Giuseppe Cirelli ricorrente contro RIVA MARGHERITA, c.f. RVIMGH64A59A028U, RIVA MAURIZIO, c.f. RVIMRZ61L08D960H, rappresentatie difesi dall’avv. Mario Cavallaro controricorrenti avverso la sentenza n.1509/2020 della Corte d’ a ppello di Catania , depositata in data 11-9-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23 - 9 - 2025dal consigliere Linalisa Cavallino CONSIDERATO CHE: -il ricorrente non ha indicato quali controparti e non ha notificato il ricorso per cassazione a Maria Teresa Burzesi, Salvatore Marino, Marina Marino, Antonella Marino, Rosa Marino ed Elena Marino, già appellati contumaci nel grado di appello e parti necessarie anche nel giudizio di OGGETTO: divisione di immobile RG.32223/2020 C.C.23-9-2025 legittimità, in quanto comproprietari per la quota di un quarto complessivamente dell’immobile oggetto di divisione in causa, secondo l’allegazione dello stesso ricorrente, -il ricorrente non ha indicato quale controparte neppure Rosa Lina Calì, nonostante la stessa fosseappellata contumac e nel giudizio di appello e nonostante la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto dall’odierno ricorrente nei confronti della medesima, -non emergono, allo stato, i presupposti di inammissibilità o di infondatezza prima facie del ricorso che rendano superflue ulteriori attività secondo l’indirizzo di Cass.

Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 (Rv. 657479-01), Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 (Rv. 654313-01), Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 (Rv. 648755-01), per tutte, e di conseguenza si impone l’emissione dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati non citati nel giudizio di legittimità, P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopraindicati,già appellati contumaci, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo il rinvio a nuovo ruolo della causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della C