Cassation court dismisses appeal against lawyer's fee judgment for improper evidence review and proof burden application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Roselli against the Second Instance Court's judgment regarding her professional fees. The Di Vitto family argued for fee reduction and contested evidence, but the appellate court upheld the original award based on accepted documents and witness testimony. The Supreme Court found the appeal inadmissible because it challenged the lower court's factual assessment rather than legal errors, and it improperly requested a re-evaluation of the evidence record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 115, comma 1 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: An appeal against a judgment of second instance is inadmissible if it merely complains about the poor appreciation of evidence or requests a re-evaluation of the probative material without alleging a violation of legal norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29250/2020 R.G. proposto da ROSELLI avv. ROSELLA, rappresenta e difesa da sé medesima, -ricorrente- contro DI VITTO IMELDA, rappresentata e difes a dall'avvocato MARIELLA CARI, -controricorrente- nonchè contro DI VITTO GUIDO, DI VITTO OTTAVIOe DI VITTO DAVIDE, -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO dell’ AQUILAn.154/2020depositata il 28.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 261/2018, il Tribunale di Sulmona decideva due cause riunite.
La prima (n. 198/2015) era stata promossa da Di Vitto Davide, Di Vitto Guido, Di Vitto Ottavio e Di Vitto Imelda contro l’avv. Rosella Roselli, aveva ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di mandatoe il risarcimento del danno per colpa della professionista (ritenuta responsabile di non avere diligentemente coltivato, nell’ambito di un processo di divisione ereditaria, la domanda riconvenzionale di usucapione di un cespite rientrante nella massa da dividere). Nell’ambito di questa prima causa, l’avv. Roselli, costituitasi, aveva domandato il rigetto della domanda con condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed aveva chiamato in causa la sua compagnia assicurativa per essere tenuta indenne.
La seconda causa (n. 415/2015) aveva invece ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2015 ottenuto dall’avv. Roselli per il compenso professionale maturato in suo favore in relazione all’attività difensiva svolta nel predetto processo di divisione-usucapione (proc. n. 84/2004 RG del Tribunale di Sulmona definito con la sentenza n. 108/2014), compenso determinato in € 24.400,00 oltre accessori. Con la sentenza n. 261/2018 il Tribunale di Sulmona rigettava la domanda di risoluzionecontrattuale, in quanto i Di Vitto avevano a suo tempo respinto la proposta e l’invito da parte dell’avv.
Roselli di proporre appello contro la sentenza di rigetto della domanda di usucapione, che era stata motivata con la genericità dei capitoli di prova testimoniale, che non erano stati ammessi, ed il conseguente difetto di prova di colpa professionale. La medesima sentenza accoglieva parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2015, revocandolo e condannando i Di Vitto in solido al pagamento in favore di Rosella Roselli quali compensi professionali, della minor somma di € 11.200,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 12,50%, ritenendo che fosse intervenuto un accordo sul compenso tra le parti sulla base della nota spese non contestata del 16.4.2014, parametrato al minimo tariffario di € 12.200,00, da cui decurtare l'unico acconto di € 1.000,00 riconosciuto come versato dai Di Vitto all'avvocato Roselli, respingendo le maggiori pretese avanzate in fase monitoria, e compensando per metà le spese processuali tra le parti attuali.
Avverso questa sentenza, l’avv. Roselli proponeva appello principale per vedersi liquidato l'intero importo dei compensi chiesti in fase monitoria, e ad esso resistevano i Di Vitto spiegando appello incidentale, col quale censuravano la sentenza nella parte in cui aveva respinto la loro domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale e restituzione dell'acconto versato, e chiedevano di ridurre ulteriormente il compenso professionale riconosciuto per tener conto degli acconti complessivamente versati all'avvocato Roselli di €6.416,00.
Con la sentenza n. 154/2020 del 14/28.1.2020, la Corte d'Appello dell'Aquila rigettava l’appello principale dell’avvocato e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dei clienti , riduceva il compensoad € 6.060,00 oltre accessori, confermando, per il resto, la sentenza impugnata e compensando le spese processuali del doppio grado. La Corte distrettuale confermava l'esistenza tra le parti di un accordo sul compenso, parametrato ai minimi tariffari, per l'importo di € 12.200,00, modellato sulla nota spese inviata dall'avv. Di Ianni per conto della collega di studio Rosella Roselli ai Di Vitto, datata 16.4.2014, individuando ulteriori elementi di prova rispetto alla sentenza di primo grado a conferma di tale accordo, e riteneva provato il pagamento dii acconti da parte dei Di Vitto a favore dell'avvocato Roselli per il superiore importo di € 6.140,00.
Avverso tale sentenza, l’avvocato Roselli ha proposto ricorso a questa Corte sulla scorta di tre motivi. Di Vitto Imelda ha resistito con controricorso, mentre Di Vitto Davide, Di Vitto Guido e Di Vitto Ottavio sono rimasti intimati. Nell'imminenza dell'udienza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito dell'art. 366 comma primo n.
3) c.p.c.. Esso richiede l'esposizione sommaria dei fatti di causa, e nella specie sono stati compiutamente descritti i fatti di causa, le domande avanzate dalle parti in primo e secondo grado, le ragioni delle decisioni adottate ed i motivi di ricorso, pur essendovi un'interessata lacuna nella descrizione dei motivi di appello proposti dalla Roselli. Va poi rilevata, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della produzione da parte della ricorrente dell'ordinanza del 28/29.1.2020 del Gip del Tribunale di Sulmona, che ha disposto l'archiviazione per l'imputazione di falsa testimonianza nei confronti dell'avv.
Aldo Di Ianni, escusso come testimone nel giudizio di primo grado, e ritenuto inattendibile dalla Corte d'Appello. Si tratta, infatti, di un documento sopravvenuto alla sentenza impugnata del 14/28.1.2020, ma non riguardante la nullità di detta sentenza, né l'ammissibilità del ricorso, bensì l'asserita fondatezza dello stesso, per cui in base al disposto dell'art. 372 c.p.c. non poteva essere prodotto per la prima volta nel giudizio di legittimità (vedi Cass. ord. 26.5.2020 n. 9685; Cass. sez. lav. 9.5.2013 n. 10967). Passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn.
3) c.p.c., la violazione dell’art. 99 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. art. 2907 comma primo cod. civ., sostenendo il difetto assoluto di domanda in merito all’esistenza di un contratto o accordo sul compenso professionale dovuto dai Di Vitto alla ricorrente. Deduce la ricorrente che la Corte d'Appello, come già il giudice di primo grado, haposto a base del compenso professionale liquidato in favore dell'avvocato Rosella Roselli, per il patrocinio prestato a favore degli attuali controricorrenti, nella causa civile n. 84/2004 RG di divisione-usucapione del Tribunale di Sulmona, l'accordo su un compenso di €. 12.200,00 (minimo tariffario), che sarebbe stato raggiunto dalle parti a seguito della mancata contestazione da parte dei clienti, Di Vitto Imelda, Di Vitto Davide, Di Vitto Guido e Di Vitto Ottavio, della prodotta nota spese del 16.4.2014, inviata loro dall'avvocato Rosella Roselli tramite il collega di studio avvocato Di Ianni, senza che la Roselli ed i clienti avessero invocato in giudizio quell'accordo, così violando il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Ilmotivo é inammissibile. Dal momento che il riconoscimento di quell'accordo sul compenso era già avvenuto, come ammesso nel ricorso, con la sentenza di primo grado, e che la suddetta violazione processuale avrebbedato luogo ad una nullità della sentenza del Tribunale di Sulmona n. 261/2018 dell'11.9.2018, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto far valere tale vizio a pena di decadenza con l'atto di appello (art. 161 cpc). In esso però, come desumibile dall'esame degli atti, consentito per la natura processuale del vizio lamentato, la Roselli non ha formulato la doglianza relativa alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, essendosi lamentata solo dell'asserita mancanza di riscontro probatorio del suddetto accordo sul compenso.
Deve quindi trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per cassazione neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di appello"(Cass. sez. un. 4.12.2001 n. 15277; Cass. n.10516/2019; Cass. n. 465/2016; Cass. n. 21856/2004; Cass. n. 822/2000; Cass. n. 6152/1996; Cass. n. 1241/1995; Cass. n. 6961/1987).
2) Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn.
3) c.p.c., la ricorrente si duole della violazione degli articoli 115 comma primo e 116 c.p.c., in relazione agli articoli 2233 e 1362 comma secondo cod. civ., sostenendo l’inesistenza del predetto accordo sul compenso professionale in quanto nessuna delle parti in causa lo aveva invocato, dedotto o aveva chiesto di accertarlo, dichiararlo e/o provarlo. Il motivoé inammissibile per la parte che apparentemente censura le violazioni di legge degli articoli 115 comma primo e 116 c.p.c., e 2233 e 1362 comma 2° cod. civ., essendo volto ad ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio che sulla scorta del già menzionato documento, inammissibilmente prodotto per la prima volta in sede di legittimità, e di una diversa considerazione della testimonianza dell'avvocato Aldo Di Ianni, ritenuto inattendibile dalla Corte d'Appello perché personalmente coinvolto nella causa e nel recupero del compenso relativo, conduca a negare l'esistenza di un accordo tra le parti sulla commisurazione del compenso professionale dell'avv.
Rosella Roselli per il patrocinio prestato a favore dei Di Vitto nella causa civile di divisione-usucapione del Tribunale di Sulmona n. 84/2004 sul minimo tariffario di € 12.200,00, ed oggetto del pagamento di acconti per il tramite del collega di studio Di Ianni, per complessivi € 6.140,00. L'impugnata sentenza ha trovato conferma dell'esistenza dell'accordo sul minimo tariffario, di cui alla nota spese del 16.4.2014, nella missiva del 9.9.2014, nella quale l'avv. Di Ianni per conto della Roselli aveva chiesto il pagamento del compenso professionale dovuto per il patrocinio della causa civile in questione senza indicarne l'ammontare, evidentemente già concordato nella misura della nota spese del 16.4.2014, domandando il pagamento di un acconto di € 2.000,00, senza che nella missiva si facesse cenno a contestazioni sull'importo già richiesto di € 12.200,00 (poi raddoppiato dall'avv.
Roselli nella successiva richiesta di parere di congruità al Consiglio dell'Ordine e di decreto ingiuntivo per l'aumento dovuto alla difesa di quattro clienti), nonché nel pagamento pacificamente avvenuto da parte dei Di Vitto di acconti per il tramite dell'avv. Di Ianni, nel cui studio era inserita l'avv. Rosella Roselli, la sola che figurasse nella procura rilasciata per la causa civile citata, per € 6.140,00, e non solo per i 1.000 euro riconosciuti in primo grado. Non essendo stato contestato che i 6.140,00 euro siano stati in più riprese versati dai Di Vitto all'avv.
Di Ianni, che come da missive prodotte aveva operato per il recupero dei compensi professionali della collega di studio Roselli, inviando perfino per suo conto ai Di Vitto la nota spese del 16.4.2014, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che fosse onere dell’avv. Roselli dimostrare che invece quegli importi fossero destinati al pagamento di altri incarichi professionali conferiti dai Di Vitto all'avvocato Di Ianni, e che tale onere non fosse stato assolto, non ravvisandosi quindi alcuna violazione del principio dell'onere probatorio dell'art. 2697 cod. civ., perché una volta dimostrato il pagamentoda parte dei debitori, era onere della creditrice provare che in realtà i pagamenti erano riferibili all'estinzione di altri crediti professionali (in tal senso Cass. ord. n.21512/2019).
Va poi ricordato che per pacifica giurisprudenza di questa Corte "il ricorso per cassazione non può essere in alcun modo utilizzato per sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito" (vedi ex multis Cass. 30.7.2024 n. 21237). La ricorrente ha altresì lamentato che la sentenza di secondo grado non si sarebbe attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 2575 del 2.2.2018, secondo la quale "Qualora l'avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi ad esso spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, ben può valutare, salva l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità", ma tale doglianza è infondata.
In realtà, come sopra esposto, la Corte distrettuale ha ritenuto vincolante la nota spese, inviata ai clienti per conto dell'avv. Roselli, dal collega di studio avv. Di Ianni, proprio perché accettata dai clienti e quindi corrispondente ad un accordo, per cui non vi é stata alcuna violazione del principio dell'art. 2233 cod. civ., che prevede la determinazione del compenso professionale da parte del giudice, sentito il parere dell'ordine professionale di appartenenza, solo se il compenso non é stato convenuto dalle parti. Quanto alle lamentate violazioni degli articoli 115 comma primo e 116 c.p.c., é sufficiente rammentare che "l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è sindacabile in sede di cassazione, neppure attraverso l'invocazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si sostiene che il giudice non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento" nella valutazione di una prova. Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (vedi in tal senso Cass. ord.17.6.2025 n. 16297; Cass. ord. 9.4.2021 n.16061; Cass. sez. un.30.9.2020 n. 20867) e che nella specie la censura formulata si colloca chiaramente al di fuori di tali parametri, lamentando solo il cattivo apprezzamento delle prove acquisite, risultando quindi sotto tale profilo inammissibile. 3)Col terzo motivo, infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.
3) c.p.c., la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 115 comma primo e dell’art.116 c.p.c. in relazione agli articoli 1218, 1460 e 2697 cod. civ., avendo la Corte distrettuale ritenuto acquista la prova del pagamento di parte dell'obbligazione, facente carico ai Di Vitto per la prestazione professionale fornita loro dall’avv. Roselli nella causa civile n.84/2004 RG del Tribunale di Sulmona, rilevando che fosse la creditrice a dover dare la prova della imputazione dei pagamenti ad altro titolo.
Secondo la ricorrente, tali pagamenti sarebbero stati eseguiti dai debitori Di Vitto ad altro soggetto (avv. Aldo Di Ianni) e non sarebbero mai stati percepiti dall’avv.Roselli. Ulteriormente la ricorrente si duole della ritenuta inattendibilità del teste Di Ianni Aldo, producendo l'ordinanza del Gip del Tribunale di Sulmona sopravvenuta, che ha archiviato il procedimento penale a carico del predetto per il reato di falsa testimonianza, e lamenta che il giudice di secondo grado non si sarebbe attenuto al principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 2575 del 2.2.2018, violando l'art. 2233 comma primo cod. civ.
Il motivo, inammissibile con riferimento alle lamentate violazioni degli articoli 115 comma primo e 116 c.p.c. dedotte al di fuori dei già indicati limiti di tali articoli, è altresì infondato quanto alle asserite violazioni degli articoli 1218, 1469 e 2697 cod., perché l’impugnata sentenza ha correttamente applicato l’onere della prova in materia di adempimento di obbligazione contrattuale, e non si può certo richiedere in sede di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio e del documento nuovo prodotto già menzionato e riprodotto testualmente nel ricorso, al fine di ottenere l'affermazione in fatto che non vi sarebbe stato il pagamento di acconti da parte dei Di Vitto a favore di Roselli Rosella per complessivi €. 6.140,00, come invece accertato dalla Corte distrettuale (sull’inammissibilità della richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità, ex multis Cass. 30.7.2024 n.21237).
In conclusione, il ricorso va respinto e in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, mentre nessuna pronuncia va emessa in favore delle parti che non hanno svolto difese in questa sede. Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compens