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Ordinanza — n. 26599/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revindication claim by proving title transfer despite attenuated burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26599/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Gennaro Franzese's revindication claim against his siblings' heirs, overturning the lower court's dismissal. Franzese argued that a private writing recognized a fiduciary arrangement rather than a transfer, while the opposing party maintained possession based on the original 1975 notarial deed. The court ruled that even with an attenuated burden of proof, the plaintiff must still demonstrate the chain of title from the original owner to themselves, which the defendants failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.c.; Art. 2900 c.c.: The burden of proof in revindication actions, though potentially attenuated when the opponent admits prior ownership, remains on the plaintiff to prove the title transfer chain via acquisition deeds.

Parole chiave

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revindication claim burden of proof title transfer chain fiduciary arrangement attenuated burden property ownership Cassation review fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.c.
Art. 2900 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte di Gerarda La Rocca, Anna Luisa Franzese e Francesca Franzese.
art. 1706 c.c
artt. 112 c.p
4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 345 c.p.c.
art. 345 c.p
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di unadiversa qualificazione giuridica del negozi o oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti(Sez.
art. 157 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28865 del 19 ottobre 2021
Sez. 2, n. 4547 del 20 febbraio 2025
Sez. 2 n. 25793 del 14 dicembre 2016
Sez. 3, n. 26419 del 20 novembre 2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 12704 /202 4 R.G. proposto da : FRANZESE GENNARO, rappresentato e difeso degli avvocati PASQUALE PIZZUTI e GIANFRANCO ZACCARIA giusta procura in atti, con domicilio digitale presso gli indirizzipec dei difensori; –ricorrente – contro LA ROCCA GERARDA, FRANZESE ANNA LUISA e FRANZESE FRANCESCA, rappresentate e difese dall’avvocato GERARDO CORALLUZZO giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro QUIRITO ANNA MARIA, FRANZESE ANIELLO LUCA, FRANZESE LAURA, FRANZESE PIETRO;

–intimati – avverso la sentenza n. 3 67 /20 2 4 della CORTE D ’ APPELLO di SALERNO, depositata il2/05/202 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/10/2025dal Presidente dr . MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Gennaro Franzese adì i l Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, per sentir dichiarare la comproprietà con i germani Aniello e Ferdinando, e per essi i rispettivi eredi, di un fondo in Pontecagnano Fai a no acquistato da Aniello Franzese (il comune dante causa)con rogito notarile del 1975, nonché degli immobili ivi edificati.

L’attore, esponendo che con scrittura privata successiva al rogito il germano Aniello e la moglie di costui Gerarda La Rocca avevano riconosciuto la proprietà comune dei predetti beni, domandò altresì lo scioglimento della comunione della consistenza immobiliare, da dividersi in parti ugualitra i tre fratelli. Anna Maria Quirito, Pietro Franzese e Aniello Luca Franzese, quali eredi di Ferdinando Franzese, nonchéGerarda La Rocca, Anna Luisa Franzese e Francesca Franzese, quali eredi di Aniello Franzese, spiegarono domanda riconvenzionale di rilascio dell’appartamento detenuto sine titulodall’attore.

Con separato atto di citazione, Gennaro Franzese e la coniuge Adele Manna convenneroin giudizio le eredi di Aniello Franzese per sentir accertare la maturata usucapione dell’appartamento e di un locale garage. Le convenuteresistettero alle pretese attoree. Previa riunione dei due procedimenti, il Tribunale adito rigettò le domande di usucapione e di scioglimento della comunione e ordinò il rilascio dell’appartamento e del garage in favore delle eredi di Aniello Franzese. Gennaro Franzese, in proprio e quale erede della coniuge,interpose gravame.

Nella resistenza delle eredi di Aniello Franzese, con sentenza n. 367/2024 la Corte d’Appello di Salerno confermò la decisione di primo grado. Il Giudice di seconde cure – preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità per illeggibilità della procura rilasciata dall’appellante ai fini della proposizione del gravame – rigett ò nel merito la censura volta a ottenere il trasferimento della consistenza immobiliare; ciò in quanto l’appellante, allegando che la scrittura privata fosse atto ricognitivo non del trasferimento, bensì dell’intestazione fiduciaria degli immobili ad Aniello Franzese, sul quale sarebbe gravato, in forza di un patto fiduciario con i germani, l’obbligo di ritrasferirli ai sensi dell’art. 1706 c.c., aveva mutato la causa petendi .

Inoltre, la Corte territoriale ritenne assolto l’onere probatorio incombente su parte convenuta, che aveva agito in rivendica, senza la necessità di produrre in giudizio l’atto notarile di acquisto del fondo da parte di Aniello Franzese, non avendo il germano Gennaro contestato la proprietà del fondo e il successivo acquisto per accessione della proprietà delle costruzioni ivi edificate. Avverso tale sentenza Gennaro Franzese, in proprio e quale erede di Adele Manna, propone ricorso per cassazione affidandosi a due censure e Gerarda La Rocca, Anna Luisa Franzese e Francesca Franzese resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sulla scorta di un’unica doglianza.Anna Maria Quirito , Aniello LucaFranzese, Laura Franzese e Pietro Franzese sono rimasti intimati.

In prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con la prima censurail ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 345 c.p.c. e 2932 c.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il primo motivo di appello, atteso che la domanda di trasferimento sarebbe stata già contenuta nell’atto di citazione e che il divieto di proporre domande nuove in appello non impedi rebbe la prospettazione di rilievi che determinino una diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio e l’applicazione di una norma di diritto non invocata in prime cure.

Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1350 e 2697 c.c. Il Giudice del gravame avrebbe erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di rilascio dell’appartamento e del garage, confermandone la qualificazione di azione di rivendica operatadal Tribunale, malgrado le eredi di Aniello Franzesenon avessero prodotto l’atto di acquisto del fondo oggetto di causa del1975, che, in quanto relativo a beni immobili, richiedeva la prova scritta ad substantiam.

Le due doglianze, che possono essere scrutinate congiuntamente in virtù della loro connessione logico-giuridica, sono fondate. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di unadiversa qualificazione giuridica del negozi o oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti(Sez. 1, n. 15470 del 3 giugno 2024; Sez. 2, n. 6292 del 2 marzo 2023). Nella fattispecie, la diversa qualificazione giuridica prospettata dall’odierno ricorrente riguardava la stessa scrittura privata di riconoscimento dell’acquisto comune del bene.

Invero, nel giudizio di rivendica l’attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l’attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Ne consegue che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anched’ufficio (S ez. 2, n. 14540 del 30 maggio 2025).

Esaminando nel dettaglio il caso di specie, ad agire in rivendica erano i convenuti, i quali, domandando in via riconvenzionale il rilascio dell’appartamento asseritamente detenuto senza titolo da Gennaro Franzese, erano gravati dall’onere della cd. “probatio diabolica”. Tuttavia, come rilevato dalla Corte territoriale, detto onere doveva considerarsi attenuato, stante la carenza di contestazione dell’acquisto del fondo per cui è giudizio da parte diAniello Franzese, con rogito notarile del 1975, e del successivo acquisto, per accessione, della proprietà degli immobilisu di esso edificati.

Invero, Gennaro Franzese, nell’incardinare i giudizi innanzi al Tribunale di Salerno, non soltanto non aveva contestato la circostanza dell’originaria appartenenza dei prefati beni al germano Aniello ma, anzi, l’avevaallegata a sostegno delle molteplici domande articolate. Il Giudice di secondo grado ha compiuto, poi, un ulteriore passaggio argomentativo, giungendo financo a sostenere che detta carenza di contestazione rendesse non necessaria la produzione in giudizio, da parte delle eredi di Aniello Franzese,del titolo di acquisto del fondo del 1975.

Una simile ricostruzione non trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, concorde nel ritenere che nell’azione per rivendicazione l’onere della cd. “ probatio diabolica ” incombente sull ’ attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d’acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Sez. 2, n. 28865 del 19 ottobre 2021).

Pertanto, anche laddove il rigore dell’onere probatorio incombente su chi agiscein rivendica possa considerarsi attenuato, in quanto la controparte riconosce che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, ai fini dell’accoglimento della domanda occorre che il rivendicante dimostri, mediante gli atti d’acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui (Sez. 2, n. 4547 del 20 febbraio 2025 ; S ez. 2 n . 25793 del 14 dicembre 2016). In definitiva, l’onere probatorio incombente sul rivendicante, ancorché attenuato, non può prescindere dall’allegazione del titolo attestante la proprietà del bene, nel caso di specie il rogito notarile di acquisto del fondo del 1975, che non è stato prodotto in giudizio da parte convenuta.

Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione di nullità della sottoscrizione illeggibile apposta da Gennaro Franzese - peraltro affetto da marcato deterioramento cognitivo- alla procura allegata all’atto di appello . Il motivo è inammissibile. L’affermazione della sentenza impugnata che “nella specie non sia ravvisabile alcun vizio della procura, giacché la firma del sottoscrittore Franzese Gennaro appare leggibile, l’indicazione del nome del sottoscrittore è fatta nel corpo dell’atto e la sottoscrizione è autenticata dai difensori” costituisce una valutazione di fatto, che esorbita dal perimetro del giudizio di legittimità.

Inoltrela denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di normeprocessuali non tutela l'interesseall'astratta regol arità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio delprocesso, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Sez. 3, n. 26419 del 20 novembre 2020).

I controricorrenti non hanno dedotto alcunché in proposito. Accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per il nuovo giudizio che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte di Gerarda La Rocca, Anna Luisa Franzese e Francesca Franzese.

P.Q.M La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione. Dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art