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Decreto — n. 26565/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26565/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26565/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11199/2025 R.G., mai depositato: WILLEM AART ZWART, rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Maja. - ricorrente - contro MINISTERO DELLA SALUTE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 919/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea il 30/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 26565/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 11199/2025 Numero sezionale 949/2025 Numero di raccolta generale 26565/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Parole chiave

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fine del processo stralcio del procedimento spese di esecuzione condono delle spese procedurali anticipi delle spese complessità della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11199/2025 R.G., mai depositato: WILLEM AART ZWART, rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Maja. - ricorrente - contro MINISTERO DELLA SALUTE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 919/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea il 30/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 11199/2025 Numero sezionale 949/2025 Numero di raccolta generale 26565/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 30/09/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 11199/2025 Numero sezionale 949/2025 Numero di raccolta generale 26565/2025 Data pubblicazione 02/10/2025