Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the mandatory 40-day period. The parties involved were Quinto Rossella and Tarricone Maria Gabriella, who sought review of an order from the Potenza Tribunal against Di Bono Rocco and Quinto Antonio. The court ruled that silence after the deadline constitutes a formal waiver of the right to appeal under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3220/2024 R.G. proposto da: QUINTO ROSSELLA, TARRICONE MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA BELSIANA, 71, presso lo studio dell’avvocato OCCHIPINTI MARIO (CCHMRA51M19H501O) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro DI BONO ROCCO, elettivamente domiciliato in GENZANO DI LUCANIA VIA CIRILLO N. 31, presso il proprio studio -controricorrente- nonchè contro QUINTO ANTONIO -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE POTENZA n.117/2019 depositata il 14/12/2023 Numero registro generale 3220/2024 Numero sezionale 946/2025 Numero di raccolta generale 26551/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 3220/2024 Numero sezionale 946/2025 Numero di raccolta generale 26551/2025 Data pubblicazione 02/10/2025