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Ordinanza — n. 26523/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding ten-year prescription for administrative fines derived from final judicial decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26523/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Armillas Consuelo's appeal against a Rome Tribunal ruling that applied a ten-year prescription period to administrative fines. The Tribunal correctly determined that because the original administrative enforcement orders were superseded by a final judicial decision rejecting the opposition, the ten-year civil code period applied instead of the five-year administrative law period. The court affirmed this interpretation aligns with established case law regarding the substitution of titles in prescription calculations.

Regesto Legislator

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Art. 28 l. 689/1981; Art. 2953 c.c.: When an administrative enforcement title is replaced by a final judicial decision, the ten-year prescription period of the Civil Code applies, overriding the five-year period for administrative violations.

Parole chiave

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prescription period administrative fines judicial substitution final decision Civil Code Art 2953 Law 689/1981 title replacement credito a lungo termine

Disposizioni normative citate

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Art. 28 della legge n. 689/1981
2953 c.c., di dieci anni, riconducibile al provvedimento giudiziale, e non il termine di prescrizione più breve, quinquennale, stabilito, in via generale, dall’art. 28 della legge n. 689/1981 per le violazioni amministrative, riconducibile al titolo originario ormai sostituito dal provvedimento giudiziale.
Art. 2953 c.c.
28 della l.689 del 1981, ma era invece quello decennale di cui all’art. 2953 c.c. relativo ai crediti rinvenienti da sentenza passata in giudicato.
Art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.
per manifesta infondatezza del motivo unico di doglianza con il quale è stata denunciata –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.- la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 380 bis c.p.c.
18635/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19 dicembre 2023, per effetto dell’istanza di decisione presentata dalla ricorrente a seguito di proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del motivo unico di doglianza con il quale è stata denunciata –ai sensi dell’art.
Art. 96 cod. proc. civ.
a seguito di proposta di infondatezza del ricorso e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 380 bis c.p
18635/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19 dicembre 2023, per effetto dell’istanza di decisione presentata dalla ricorrente a seguito di proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c.
art. 2953 c.c
28 della l.689 del 1981, ma era invece quello decennale di cui all’art. 2953 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 96 cod. proc. civ
a seguito di proposta di infondatezza del ricorso e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;

Giurisprudenza citata

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Cass.25222/2024
Italian Court dismisses tax appeal, ruling tax collection via payment order is governed by 10-year prescription, not 5-year statute of limitations.
Cass. n. 19180/2022
La sentenza impugnata è conforme all’univoca giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra molte, per idonei riferimenti, Cass.25222/2024; Cass. n. 19180/2022; Cass.
Cass. n. 20261/2021
19180/2022; Cass. n. 20261/2021; Cass.
Cass. n. 12074/2016
20261/2021; Cass. n. 12074/2016, Cass.
Cass. n. 16730/2016
12074/2016, Cass. n. 16730/2016; Cass.
Cass. SU, n. 23397/2016
16730/2016; Cass. SU, n. 23397/2016);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6183/2024 R.G. proposto da ARMILLAS CONSUELO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI FONSO SIMONA -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato CIAVARELLA ANTONIO -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 18635/2023 depositata il 19/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. il Collegio è chiamato a decidere del ricorso proposto da Armillas Consuelo contro Roma Capitale per la cassazione della sentenza n. 18635/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19 dicembre 2023, per effetto dell’istanza di decisione presentata dalla ricorrente a seguito di proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del motivo unico di doglianza con il quale è stata denunciata –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.- la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge n. 689/1981, 2953 c.c. e 615 c.p.c.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’appello della ricorrente contro la sentenza del giudice di pace di Roma n.20188/2020 con cui, per quanto interessa, era stata ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in riferimento ad un credito di Roma Capitale rinveniente da sentenza passata in giudicato dello stesso giudice di pace n.48315/2018, di rigetto dell’originaria opposizione proposta dalla ricorrente contro due ordinanze ingiunzione prefettizie fondate su verbali di accertamento di violazioni del codice della strada.

A fondamento della sentenza, il Tribunale ha affermato che, per effetto della pronuncia di rigetto dell’opposizione, il termine di prescrizione del credito dell’amministrazione non era più quello quinquennale invocato dalla appellante, di cui all’art. 28 della l.689 del 1981, ma era invece quello decennale di cui all’art. 2953 c.c. relativo ai crediti rinvenienti da sentenza passata in giudicato. Il tribunale ha ricordato la giurisprudenza di legittimità relativa all’applicazione del termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. per i crediti per sanzioni amministrative da violazioni di norme tributarie divenute definitive a seguito di provvedimento giudiziale;

2. Roma Capitale ha depositato controricorso; considerato che:

1. la ricorrente lamenta l’infondatezza della equiparazione che sarebbe stata fatta dal Tribunale tra il regime delle sanzioni tributarie e quello delle sanzioni amministrative, disciplinato dalla legge n. 689/1981, poi confluito nel d. lgs. n. 150/2011;

2. il ricorso è infondato. La pretesa di Roma Capitale è basata su un titolo giudiziale divenuto definitivo, costituito dalla sentenza, passata in giudicato, di rigetto della formulata opposizione ad ordinanze-ingiunzione. Il titolo giudiziale ha sostituito il titolo originario, costituito dai provvedimenti amministrativi. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il regime di prescrizione applicabile a tale pretesa è quello previsto dall’art. 2953 c.c., di dieci anni, riconducibile al provvedimento giudiziale, e non il termine di prescrizione più breve, quinquennale, stabilito, in via generale, dall’art. 28 della legge n. 689/1981 per le violazioni amministrative, riconducibile al titolo originario ormai sostituito dal provvedimento giudiziale. La sentenza impugnata è conforme all’univoca giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra molte, per idonei riferimenti, Cass.25222/2024; Cass. n. 19180/2022; Cass. n. 20261/2021; Cass. n. 12074/2016, Cass. n. 16730/2016; Cass. SU, n. 23397/2016);

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. la ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio;

5. poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza del ricorso e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna la parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 800,00 in favore della controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per