Decreto — n. 26495/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6790/2025 R.G. proposto da: STEFANELLI LAURA AGATA ANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Antonio Macrì. - ricorrente - Contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LECCE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente - avverso la sentenza n. 271/2024 emessa dalla Corte d’appello di Lecce il 30/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 26495/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 6790/2025 Numero sezionale 942/2025 Numero di raccolta generale 26495/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6790/2025 R.G. proposto da: STEFANELLI LAURA AGATA ANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Antonio Macrì. - ricorrente - Contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LECCE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente - avverso la sentenza n. 271/2024 emessa dalla Corte d’appello di Lecce il 30/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 6790/2025 Numero sezionale 942/2025 Numero di raccolta generale 26495/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 30/09/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 6790/2025 Numero sezionale 942/2025 Numero di raccolta generale 26495/2025 Data pubblicazione 01/10/2025