Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Bazzanella Sabrina, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondents were the Revenue Agency and Ministry of Health. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6759/2025 R.G. proposto da: BAZZANELLA SABRINA, rappresentata e difesa dall’avvocato Annelise Filz. -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrenti- avverso la sentenza n. 118/2025 emessa dal Tribunale di Trento il 12/02/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 6759/2025 Numero sezionale 940/2025 Numero di raccolta generale 26492/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 30/09/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 6759/2025 Numero sezionale 940/2025 Numero di raccolta generale 26492/2025 Data pubblicazione 01/10/2025