Decreto — n. 26491/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7111/2025 R.G. proposto da: TRE B COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato Emiliano Strinati (STRMLN70H24L117M). - ricorrente - Contro PREFETTURA - UFFICIO TERRITORALE DEL GOVERNO DI TERNI. - intimata - avverso la sentenza n. 66/2025 emessa dal Tribunale di Terni il 22/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 26491/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 7111/2025 Numero sezionale 939/2025 Numero di raccolta generale 26491/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7111/2025 R.G. proposto da: TRE B COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato Emiliano Strinati (STRMLN70H24L117M). - ricorrente - Contro PREFETTURA - UFFICIO TERRITORALE DEL GOVERNO DI TERNI. - intimata - avverso la sentenza n. 66/2025 emessa dal Tribunale di Terni il 22/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 7111/2025 Numero sezionale 939/2025 Numero di raccolta generale 26491/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30/09/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 7111/2025 Numero sezionale 939/2025 Numero di raccolta generale 26491/2025 Data pubblicazione 01/10/2025