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Decreto — n. 26489/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26489/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26489/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7204/2025 R.G. proposto da: GALLI VALENTINA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Denaura Bordandini. -ricorrente- contro REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniela Iuri. -controricorrente- avverso la sentenza n. 943/2024 emessa dal Tribunale di Udine il 09/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 26489/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 7204/2025 Numero sezionale 938/2025 Numero di raccolta generale 26489/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione domanda di rigetto dell'opposizione impugnazione della cancellazione esame di cassazione declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 7204/2025 Numero sezionale 938/2025 Numero di raccolta generale 26489/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7204/2025 R.G. proposto da: GALLI VALENTINA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Denaura Bordandini. -ricorrente- contro REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniela Iuri. -controricorrente- avverso la sentenza n. 943/2024 emessa dal Tribunale di Udine il 09/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 7204/2025 Numero sezionale 938/2025 Numero di raccolta generale 26489/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/09/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 7204/2025 Numero sezionale 938/2025 Numero di raccolta generale 26489/2025 Data pubblicazione 01/10/2025