Italian Court corrects its own order to award litigation costs to the State instead of the losing party who received state-funded legal aid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The losing party, who had been granted state-funded legal aid, had incorrectly been awarded the costs instead of the State. The court ruled that the statutory provision mandates such costs be paid to the State when the losing party is admitted to state-funded legal aid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 DPR n. 115/2002; Art. 391 bis c.p.c.: When a losing party is admitted to state-funded legal aid, the order awarding litigation costs must designate the State as the recipient of the payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al n. 5184 del 202 4 , per la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda,n. 11477 del 20 21 che ha definito il ricorso 31253 /2019 R.G. proposto da: CINEFRA COSIMO, elettivamente domiciliato in Roma, V. Gregoriana 54, presso lo studio dell'avvocato Giovanna Calcerano, rappresentato e difeso dagli avvocati Olimpia Colarusso, Romano Colarusso, in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro GUERRERO MARIA JESUS EVA, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Cigliola, in forza di procura allegata al ricorso; -controticorrente – e contro Ric. 2024n. 5184sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 2 4 - 2 - FONDAZIONE ENASARCO, ITALFONDIARIO SPA, BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA SCPA, SPV PROJECT 1702 SRL; -intimati – avverso la sentenza n. 174/2019 della Corte d'appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2024 dal consigliere PATRIZIA PAPA. Rilevato che: -con sentenza n. 174 del 2019, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da Cosimo Cinefra avverso la sentenza del Tribunale che, nel giudizio di scioglimento della comunione fra ex coniugi, promosso da Maria Jesus Eva Guerrero nei suoi confronti, aveva dichiarato la inammissibilità per tardività della sua istanza – qualificata come domanda riconvenzionale –diretta a far comprendere nella massa da dividere somme esistenti su un conto corrente e un libretto cointestati, previo accertamento dell'obbligo dell'attrice di restituzione delle somme unilateralmente prelevate; -con ordinanza n. 11477 del 202 1 , questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Cosimo Cinefra avverso la sentenza impugnata , condannandolo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Maria Jesus Eva Guerrero, seppure quest’ultima risultasse ammessa a patrocinio a carico dello Stato; - Maria Jesus Eva Guerrero ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel senso che le spese riconosciute in suo favore devono invece essere riconosciute in favore dello Stato.
Considerato che: - come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non Ric. 2024n. 5184sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 2 4 - 3 - ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez.
Un., 07/07/2010, n. 16037;Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio ; -di conseguenza l’istanza di Maria Jesus Eva Guerrero dev’essere accolta e il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021nel procedimento n. 31253 /20 19 deve essere corretto mediante la sostituzione delle parole « in favore della controricorrente»con le parole «in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato»; -per la natura del procedimento non vi è luogo a statuizione sulle spese.
P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021 nel procedimento n. 31253/2019 deve essere corretto mediante la sostituzionedelle parole «in favore della controricorrente» con le parole «in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco