Cassation court allows defense fee claim by adding investigative phase costs to meet statutory minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the defense attorney's appeal against a lower court's decision to deny full professional fees. The lower court had excluded compensation for the investigative phase based on a non-binding protocol and the limited nature of the defense work. The Supreme Court rejected this reasoning, holding that the protocol lacks binding force and that the statutory definition of the investigative phase includes the interrogation of the suspect, which occurred in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 3, lett. c), D.M. n. 55/2014; Art. 360 n.3 cod. proc. civ.: The Court establishes that non-binding protocols cannot reduce statutory fee minimums and that the investigative phase is mandatory whenever the defense participates in interrogations, regardless of the procedural summary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20976/2023 R.G. proposto da: ALBANESE MARIANO, rappresentato e difeso in proprio; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587); -resistente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PARMA n. 1079/2023 , depositata il 04/08/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Albanese Mariano, quale difensore d’ufficio di Sanchez Brayan Lautaro– imputato nel p.p. n. 146/2022 RG DIB, n. 324/2022 RGNR -ha proposto opposizione avverso al decreto con cui il Giudice penale del Tribunale di Parma, in data 18.01.2023, liquidava allo stesso la somma di € 330,00, oltre accessori di legge, per l’attività defensionale, mentre nulla gli venivariconosciuto a titolo di rimborso per le spese sostenute per il recupero del credito professionale.
L’opponente chiedeva la rideterminazione del proprio compenso professionale nella misura originariamente richiesta(€ 600,00), oltre al rimborso per spese di recupero del credito professionale (€ 225,00).
2. Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1079/2023, in parziale accoglimento del ricorsoliquidava all’avv. Mariano Albanese l’importo di € 225,00, oltre IVA e CPA, a titolo di onorari per il recupero del credito professionale. Rigettava, invece, la richiesta di rideterminazione del compenso professionale, ritenendo congrua la somma liquidata dal decreto del Giudice penaleche escludeva la fase istruttoria. Ciò in quanto il primo giu di ce aveva fatto corretta applicazione dei parametri previsti nel Protocollo in materia penale del 29.10.2018vigente presso il Tribunale di Parma, il quale prevede che nelle ipotesi di « processi per direttissima con convalida dell’arresto con rito abbreviato semplice», di competenza del Tribunale monocratico, la liquidazione di un compenso pari ad € 225,00 per la fase di studio e di € 270,00 per quella introduttiva (con esclusione,dunque, della fase istruttoria, in quanto non contemplata in tali fattispecie), per un importo complessivo, applicata la riduzione di cui all’art. 106 bis DPR 115/2002, pari appunto alla somma liquidata di € 330,00 (fermo restando la mancata partecipazione del ricorrente alla successiva fase decisionale); importi che, peraltro, corrispondono esattamente ai parametri minimi previsti per le citate fasi dal DM n. 55/2014 -vigente ratione temporis- per i procedimenti in oggetto.
Inoltre, anche a volersi prescindere dal contenuto del citato protocollo, il giudice dell’opposizione riteneva del tutto opportuna e giustificata l’omissione della fase istruttoria nel caso di specie, atteso che l’attività del difensore era limitata alla partecipazione ad un’unica udienza di convalida dell’arresto, mancando quindiun plus ulteriore, che si traduce in un concreto ed effettivo sforzo del difensore volto alla ricerca ed acquisizione dei mezzi di prova.
3. La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da Mariano Albanese e il ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva , limitandosi a depositare soloatto di costituzione per poter prendere parte ad eventuale discussione pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, lett. c del D.M. n. 55/2014. Osserva il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, l’attività svolta dal difensore che ha partecipato all’udienza in cui si è provveduto all’interrogatorio dell’imputato di certo non puòrientrare nella fase introduttiva per la quale sono previste altre e diverse attività; essa rientra, invece, a pieno titolo nella fase istruttoria o dibattimentale (Cass. pen., sentenza n. 10728 del 16 dicembre 2021).
Del resto, prosegue il ricorrente, la lettera c) del comma 3 dell’art. 12 D.M. n. 55/2014non presta il fianco a dubbi interpretativi, poiché essa fa riferimento alla partecipazione all’udienza relativa ad atti e attività istruttorie processuali, anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche funzionali alla formazione della prova: l’interrogatorio dell’imputato rientra a pieno titolo nella fase istruttoria o dibattimentale. Quanto al protocollo vigente presso il Tribunale di Parma: esso indica le linee guida a cui attenersi per garantire liquidazioni omogenee in favore dei professionisti iscritti all’Albo, ma non potrà avere carattere vincolante laddove applicato in violazione delle disposizioni normative.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c e 2233, comma 2, c.c. in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ. L’interpretazione resa dal Tribunale delle citate norme del D.M. n. 55/2014 si appalesa lesiva del decoro della professione, in quanto l’importo liquidato risulta essere praticamente simbolico.
3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, essisono fondati. 3.1. Come evidenziatonel ricorso e in parte narrativa, il Tribunale ha sostenuto la sua decisione con due diverse rationes decidendi. 3.1.1. Quanto alla prima, secondo cui la liquidazione della fase istruttoria viene esclusa in applicazione del Protocollo in materia penale del 29.10.2018, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che i protocolli, in conformità alla loro natura, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise tra magistrati, avvocati e funzionari amministrativi, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva.
In ogni caso, essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20.10.2023, Rv. 669200 -01). 3.1.2. Quanto alla seconda ratio, consistente nell’esclusione del riconoscimento del compenso per la fase istruttoria essendo priva l’attività del difensore di un effettivo sforzo volto alla ricerca ed acquisizione dei mezzi di prova,il parametro tabellare di cui all’art. 12, comma 3, lett. c), D.M. n. 55 del 2014, prevede che per fase istruttoria o dibattimentale in relazione al giudizio penale sono da intendere, esemplificativamente , le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.
Ne segue che anche nel caso di specie la fase istruttoria è ineludibile(ex multis: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 164 del 2022 ; Cass. (ord.) 27.8.2019, n. 21743), tanto più che è stata accertata la partecipazione del difensore all’interrogatorio di garanzia nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto (v. sentenza p. 3, 4° capoverso),attività funzionale alla ricerca di mezzi di prova.
4. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, integrando il compenso con la fase istruttoria , e liquidando le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio secondo soccombenza, come da dispositivo. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore di Mariano Albanese il compenso quale difensore d’ufficio di Sanchez Brayan Lautaro nella somma complessiva di€ 600,00; riconosce in favore dello stesso ricorrente le spese del giudizio di opposizione in € 400,00 per compensi , oltre a lle spese generali , nonché le spese del presente giudizio in € 600,00per compensi, oltre a €. 100,00 per esborsi e agli accesso