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Ordinanza — n. 26319/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding VAT deduction on material compensation where price was indivisible and non-deductible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26319/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Trascoop against the Bologna Court of Appeal's decision. The appellant argued that VAT paid on construction works should be deductible against the price of soil material received as compensation, claiming the latter was not subject to VAT. The court held that the regional authority's price for the material was a global, indivisible sum that inherently included the VAT component, making it impossible to separate the deductible portion. Consequently, the court ruled that the appellant could not claim a VAT deduction on the material price to offset the tax paid on the works. The appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 107, comma 1, D.Lgs. 27/2000; Art. 2096 c.c.: When a price for material compensation is established as a global and indivisible sum by the contracting authority, the recipient cannot separately deduct VAT from that amount to offset VAT paid on related works, as the tax component is inherently absorbed in the unitary price.

Parole chiave

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VAT deduction indivisible price material compensation global sum tax offset contracting authority VAT absorption tassa di monopolio

Disposizioni normative citate

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Art. 107, comma 1, D.Lgs. 27/2000
Art. 2096 c.c.
art. 360 cod. proc. civ
in liquidazione e in concordato preventivo ha lamentato, in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per averela Corte d’appello deciso in base ad un documento irritualmente acquisito.
art. 183 cod. proc. civ
Invero, il regolamento interno del Consorzio non sarebbe stato prodotto tempestivamente in giudizio, né in sede di atto introduttivo, né in sede di memorie ex art. 183 cod.
art. 2602 cod.civ
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23407 - 20 19 proposto da: TRASCOOP TRASPORTI soc. coop in liquidazione e in concordato preventivo in persona del liquidatore e legale rappresentante Ivano Biserni e del liquidatore giudiziale Raffaele Carlino, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Marcello Prestinari n.13 , presso lo studio dell'avv. Saverio Gianni , rappresentat a e difes a dall'avv . Isabella Venturelli, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viaA.

Gramsci 7, presso lo studio dell'avv. Piero Colantone Lecis Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 2 - dal quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2742019/ della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, pubblicatail 21/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/1/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA; letta la requisitoria del Procuratore generale in persona del sostituto ROSA MARIA DELL’ERBA; lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA 1. Come risulta dalla sentenza impugnata, con contratto del 30/9/2003 la Regione Emilia Romagna appaltòal Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro i lavori di risezionamento del fiume Montone, nel tratto a valle della SS 9 Emilia, per il valore di euro 1.649.983,10 oltre IVA al 20%; fu stabilitoche il dovuto sarebbe stato compensato con il controcredito della Regione per la cessione di calcolati circa 638 metri cubi del materiale terroso da estrarre (sabbiella): il prezzo del materiale fufissato in euro 1.649.000, a cui sarebbe stata applicata una maggiorazione del 20%, non però a titolo diIVA, perché l’ente territoriale non era soggetto d’imposta.

In data 22/7/2003, ilConsorzio assegnò l’esecuzione dei lavori appaltati alla consorziata Trascoop trasporti soc. coop . (di seguito Trascoop)che provvide all’estrazione del materiale. Terminati i lavori, il Consorzio emise fattura a carico della Regione per euro2.012.010,70 (1.676.675,58, oltre IVA al 20%) per i lavori eseguiti, mentre la Regione emise fattura, per la cessione del materiale terroso,di euro 2.009.489,00 pari a e uro 1.649.000, oltre la Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 3 - concordata maggiorazione del 20%; l a differenza tra i due importi di euro 2.521,70fu considerata tra le parti «abbuono passivo» .

IlConsorzio, quindi, emise fattura nei confronti di Trascoop, con base imponibile l’importo di E. 2.009.489,00 corrispondente alprezzo della sabbiella,per un totale di E. 2.411.386,80. La Trascoop contestò la debenza dell’ulteriore somma pari ad E. 401.897,80 a titolo di IVA: sostenne, infatti, la necessità di scorporare preventivamente il 20% dalprezzo della sabbiella fissato dalla Regione perché già era stata considerata l’IVA che non poteva perciò essere duplicata. Il Consorzio chiese e ottenne decreto ingiuntivo, per quel che qui ancora rileva, per la somma non pagata di tale fattura.

2. Avverso questo decreto ingiuntivo, con atto di citazione del 13/2/2009, Trascoop propose opposizione dinanzi al Tribunale di Ravenna. Con sentenzan. 1399/2013, il Tribunale, espletata una c.t.u. per valutare la correttezza dell’importo fatturato, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo , condannando il Consorzio al pagamento delle spese di lite, di c.t.u. e di c . t . p .; asserì che la Regione ave sse applicato prezzi già maggiorati di IVA.

3. Con sentenza n. 274/2019 , la Corte d’appello di Bologna accolse l’impugnazione del Consorzio , condann a ndo Trascoop al pagamento della somma di euro 399.376,10, oltre interessi ex d.lgs.231/02 e alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, compensandoleintegralmente fra le parti per idue gradi di giudizio. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale rimarcòche l’importo pagato dal Consorzio per la sabbiella non era scorporabile in capitale e IVA, perché la Regione non era soggetto attivo IVA , sicché necessariamente l’importo a base imponibile avrebbe dovuto essere Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 4 - corrispondente all’intero prezzo pagato, in assenza di IVA detraibile, essendo invece, certamente,la cessione della sabbiella da Consorzio a consorziata avvenuta tra soggetti assoggettati a imposta.

4. Avverso questa sentenza , Trascoop Trasport i soc. coop. in liquidazione e in concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi; il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC soc. coop. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, Trascoop Trasporti soc. coop. in liquidazione e in concordato preventivo ha lamentato, in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per averela Corte d’appello deciso in base ad un documento irritualmente acquisito.

Invero, il regolamento interno del Consorzio non sarebbe stato prodotto tempestivamente in giudizio, né in sede di atto introduttivo, né in sede di memorie ex art. 183 cod. proc. civ., comparendo unicamente per la prima volta come allegato alla consulenza tecnica depositata l’11 giugno 2012: anche nell’espletamento della consulenza tecnica, tuttavia, non è possibile aggirare le preclusioni già maturate; nel rispetto del principio dell’onere della prova, le notizie assunte al di fuori del processo dal consulente d’ufficio possono vertere unicamente su fatti di mero carattere tecnico e non su fatti direttamente costitutivi delle pretese azionate; la c.t.u., infatti,non può costituire un mezzo sostitutivo dell’onere della prova e deve rimanere unicamente lo strumento del processo necessario per integrare l’attività del giudice e permettergli di interpretare, con il filtro di particolari conoscenze tecniche, fatti già acquisiti e offerti dalle parti.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato , in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 5 - nullità della sentenza per essersi la Corte pronunciata su una domanda di cui sarebbe stata mutata la causa petendi in appello , in violazione del principio del contraddittorio fra le parti : n el corso del giudizio di primo grado, il Consorzio non avrebbe mai chiesto l’accertamento della natura e della regolamentazione dei rapporti con la Trascoop, sicché la domanda proposta in appello avrebbe dovuto essere ritenutanuova e perciòinammissibile in quanto fondata sull’obbligo della consorziata di tenerla indenne da ogni costo. 2.1.

Il secondo motivo, da esaminarsi per primo per logica espositiva, è infondato. Evidentemente la debenza dell’IVA e la individuazione della base imponibile per la cessione degli inerti scavati a compensazione dei lavori svolti in appalto necessitavanodella previa ricostruzione in diritto dei rapporti intercorsi tra le parti, sicché la questione non è affatto nuova, né implica un mutamento della causa petendi. Come ricostruito in sentenza e sottolineato in controricorso, il Consorzioè una società cooperativa con scopo mutualistico avente ad oggetto l’assunzione per conto delle cooperative consorziate di appalti e forniture nei confronti di committenze pubbliche e private : lo scopo mutualistico era perseguito attraverso l'acquisizione dei contratti e, poi, l'assegnazione della fase esecutiva alle imprese consorziate; non risulta vi sia statacessione del contratto né subappalto , sicché, in forza del vincolo consortile come costruito dagli art. 27 e 27 bis del d.lgs. C.p.S. 14/12/1947 n. 1577, applicabili ratione temporis, il C onsorzio era una struttura passante che assegnava il lavoro alle proprie associate ribaltando sulle stesse tutti i costi e tutti i ricavi legati all'esecuzione e rimanendo neutro rispetto al risultato economico del lavoro, perchéil rischio di commessa ricade va esclusivamente in capo alla consorziata.

Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 6 - Ciò posto, poiché il Consorzio era il soggetto contraente dell’appalto pubblico, i rapporti tra R egione appaltante e C onsorzio costituivano la necessaria premessa dei rapport i tra C onsorzio e consorziata assegnataria dell’esecuzione, sicché necessariamente e correttamente i rapporti tra le tre parti sono stati ricostruiti,dalla Corte territoriale,per la risoluzione della controversia. 2.2. Ciò precisato, il primo motivo è in ammissibile perché non conferente rispetto all’intera ratio decidendi.

La Corte d’appello (pag. 6 della sentenza ) ha innanzitutto rimarcato che il Consorzio dovesse necessariamente applicare l’IVA sulla cessione di inerti a Trascoop; quindi, ha ritenuto, in applicazione dell’art. 2602 cod.civ., secondo cui «con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese», che i costi dell’operazione dovevano essere ribaltati sulla assegnataria in quanto beneficiaria degli utili della commessa (primo capoverso di pag. 8 della sentenza); la s omma di E. 2.009.489,00, cioè dell’importo fatturato dalla Regione, costituiva per il Consorzio un costo integrale, in quanto l’IVA non era scorporabile perché non dovuta dalla Regione, sicché necessariamente l’intero prezzo pagato alla Regione per gli inerti doveva essere considerato come unico importoquale base imponibile:

«diversamente -ossia se il Consorzio avesse ribaltato il solo importo di euro 2.009.489,00, senza maggiorarlo di IVA – si sarebbe verificata una perdita secca di CC pari all’importo dell’IVAcosì contravvenendosi allo scopo mutualistico, nonché(enfasi qui aggiunta) alle previsioni del Regolamento consortile (art.5)». Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 7 - 3. Con il terzo motivo, la societàha prospettato, in riferimento al n.5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ, l’omesso esame di un fatto decisivo o, in subordine, in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vizi del procedimento, per avere il giudice di merito omesso di considerare che era stato comunqueaccertato, dal consulente nominato, il valore del materiale scambiato, in riferimento ai prezzi determinati dall’art. 20 della legge regionale dell’Emilia Romagna n.7/2004 e l’importo che avrebbe dovuto essere riportato nella fattura emessa dal Consorzio per la cessione del materiale «sulla base del valore venale della sabbiella» (così nella relazione di consulenza); in forza dell’accertamento, in primo grado, era stata, infatti, chiesta, in subordine alla revoca del decreto opposto,la limitazione della condanna al solo importo calcolato come dovuto dal c.t.u.e, cioè, euro 70.6 31,87 (o , in via ulteriormente subordinata,euro 92.703,87) . 1.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha sostenuto , in riferimento al n.3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ, la Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 8 - violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 13, comma 2, lett.

d) e 14, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 , per non avere la Corte d’appello applicato la normativa vigente in materia di IVAe, i n particolare, l’art. 11 del d.P.R. n.633/72,secondo cui la permuta non rappresenterebbe un’unica operazione ai fini IVA, ma consisterebbe,al contrario, in due operazioni autonome e indipendenti fra loro, cui deve essere applicata la relativa disciplina in punto di IVA; con riferimento alla determinazione della base imponibile nelle operazioni permutative, l’art. 13 prevede che l’imposta dovuta de bba essere commisurata al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto delle rispettive operazioni e infine l’art. 14 stabilisce che il criterio principale di determinazione del valore normale dovrebbe corrispondere al valore di mercato, mentre quello residuale dovrebbe essere quello del costo; nel caso di specie quindi, non essendo possibile individuare il valore normale sulla scorta degli accordi consortili in quanto, così come osservato dalla c.t.u., non corrispondono né aivalori pattuiti dalle parti né a quelli di mercato, la Corte avrebbe dovuto applicare il valore dei canoni demaniali vigenti (pari a euro 2,80 al metro cubo). 1.5.

Con il quinto motivo, Trascoop ha infine lamentato, in riferimento al n.3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 26 del d.P.R. 633/1972 e dell’art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997 per avere Corte d’appello violato il principio fondante il sistema normativo IVA, secondo cui l’imposta deve applicarsi soltantose, in quanto e nella misura in cui essa risulti dovuta: pertanto, se l’imposta applicata dal Consorzionon fosse dovuta o fosse dovuta in misura diversa rispetto a quella indicata in fattura, a nulla rileverebbe l’eventuale sussistenza della possibilità per Trascoop di detrarre la maggiore imposta, posto che tale imposta sarebbe in ogni caso indebita e illegittimamente applicata; infine e in Ric. 2019n. 23407 sez.

S2 -ud. 29-1-2025 - 9 - ogni caso, la detraibilità dell’imposta non opera a tempo indeterminato e, allo stato attuale, tale possibilità risulterebbeormai preclusa. 5.1. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono inammissibili perché del tutto eccentrici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello, alle pag. 8 e 9 della sentenza impugnata, come già anticipato al punto 2.2, ha innanzitutto sottolineato che lo schema applicativo dell’imposta sul valore aggiunto prevede un contribuente di diritto e uno di fatto: il primo è il responsabile dell'applicazione dell'imposta, il cosiddetto soggetto passivo titolare della partita IVA, mentre il secondo è il soggetto inciso e,cioè, colui su cui gravail peso finale dell'imposta ( nella generalità dei casi , il privato consumatore); il principio fondamentale della « neutralità » dell'IVA implica, per i soggetti di imposta,il diritto / dovere di rivalsa di questa imposta gravante sulla cessione o sulla prestazione sugli acquirenti che, per converso , hanno il diritto alla detrazione dell’importo addebitatoloro a tale titolo.

Ciò puntualizzato, la Corte d’appello ha, quindi, come detto, rimarcato che era certamente obbligatoria l’applicazione dell’IVA alla cessione degli inerti estratti effettuata dal Consorzio in favore di Trascoop, in quanto entrambi imprese - soggetti IVA, sicché la soluzione della controversia sull’ammontare della base imponibile non involge l'esame della normativa in tema di IVA, certamente dovuta sulla transazione, ma unicamente «il senso degli accordi intercorsi tra Regione e Consorzio»assegnatario dell’appalto: come già riportato al punto 2.1., infatti, il Consorzio titolare del contratto era «una struttura passante» che assegnava il lavoro alle proprie associate , ribaltando sulle stesse tutti i costi e tutti i ricavi legati all'esecuzione e rimanendo neutro rispetto al risultato economico del lavoro.

Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 10 - Pertanto, in considerazione di questafondamentale funzione del Consorzio quale mera «struttura passante», è escluso che la cessione del materiale estratto a compenso dei lavori eseguiti potesse avvenire ad un prezzo diverso da quello stabilito con la Regione:come detto, la consorziata non è subentrata nel contratto ma è stata soltanto assegnataria dell’esecuzione dei lavori appaltati e, pertanto, non può pretendere una differente valutazione del valore degli inerti di cui le è stata ceduta la proprietà incorrispettivo.

In tal senso è inconferente il terzo motivo concernente una diversadeterminazione del prezzo del materiale ceduto. Risulta allora accertato –ed è dato acquisito nel presente giudizio – che a fronte de i lavori appaltati per euro 2.012.010,70 (1.676.675,58, oltre IVA al 20%), la Regione Emilia Romagna cedette la proprietà degli inerti estratti, al prezzo complessivo di euro 2.009.489,00: come proprio rilevato in sentenza, tuttavia, il prezzo complessivo del materiale ceduto risultò «un corrispettivo globale e unitario». Inconseguenza, questo valore della quantità di inerti acquisita , consentì, in ogni caso, al Consorzio di pareggiare l’importo fatturato per l’appalto e, cioè, il valore dei lavori (euro 1.676.675,58) e l’IVA al 20% corrisposta allo Stato; non consentì, invece, di recuperare in detrazione il 20% del prezzo degli inerti,portandolo in compensazione con il debito verso l’erario, perché la Regione non era soggetto IVAe - si ribadisce - il prezzo del materiale ceduto non era scomponibile in capitale e imposta.

Ciò posto, necessariamente l’ulteriore cessione della sabbiella doveva essere effettuata alla Trascoop per l’intero prezzo di euro 2.009.489,00stabilito dalla Regione per l’acquisizione del materiale a compenso della fattura dei lavori appaltati: fatturando sulla diversa e ridotta base imponibile di euro 1.649.000, come pretes o dalla Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 11 - ricorrente Trascoop, infatti, il Consorzio avrebbe sì ricevuto euro 2.009.489,00, ma ne avrebbe dovuto versare il 20 % allo Stato, restando così, rispetto alla prima transazione con la Regione, con il costo dell’IVA non recuperato.

Le considerazioni che precedono mostrano l’inconferenza delle censure articolate, con il quarto motivo, in riferimento alla disciplina della permuta, perché, come già rimarcato, nel presente giudizio non sono più in discussione i rapporti tra Regione appaltante e Consorzio e il prezzo stabilito per gli inerti dall’Ente per l’appaltatore costituisce un dato acquisito. Infine, non può diversamente rilevare la considerazione della non detraibilità dell’imposta in conseguenza del tempo trascorso, non risultando evidentemente imputabili al Consorzio le conseguenze della consapevole opposizione della consorziata.

3. Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna della Trascoop trasporti soc. coop. al rimborso delle spese processuali in favore del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro,liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa . Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condannaTrascoop trasporti soc. coop. al pagamento, in favore del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella Ric. 2019n. 23407 sez. S2 -ud. 29-1-2025 - 12 - misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulte