Cassation court dismisses appeal for lack of notification to absent third-party co-owner Raffaella Manna.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an interlocutory order to notify the appeal to Raffaella Manna, a third-party co-owner omitted from the proceedings. The appellants sought to enforce building distance regulations against neighbors, while the lower court had partially rejected their claims due to property adhesion. The court dismissed the appeal's procedural validity because the absent party's rights were not safeguarded by the lack of notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the judgment is not notified to all interested parties, requiring the court to order notification to perfect the adversarial process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20089/2020 R.G. proposto da: BATTIMELLI ANTONIO, ACAMPORA ANNA, rappresentati e difes i dall'avvocato SPARANO GIACOMO; -ricorrenti – contro FUSCO MATTEO, FUSCO ALFONSO, GENTILE ANGELA, rappresentati e difesi dall’avvocatessa CUOMO MARIA; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO DI NAPOLI n.1453/2020 depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott.
Fulvio Troncone; uditala discussione orale dell’avvocato Giacomo Sparano. RILEVATO CHE: - I coniugi Antonio Battimelli e Anna Acampora convenivano in giudizio Angela Gentile, Matteo Fusco e Alfonso Fusco davanti al Tribunale di Torre Annunziata chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di numerose opere edilizie realizzate sul fabbricato di proprietà dei convenuti a danno degli attori, in violazione delle distanze legali. -Contro gli stessi convenuti proponeva separata domanda Raffaella Manna, proprietaria di unità immobiliari ubicate nel fabbricato adiacente all’abitazione di Angela Gentile, Matteo Fusco e Alfonso Fusco, in regime di condominialità con gli stessi convenuti,a loro volta proprietari di un immobile sito al piano terra dello stabile abitato da Raffaella Manna. -Il Tribunale di Torre Annunziata, riuniti i due giudizi, accoglieva parzialmente le istanze attoree e, in parte, anche quelle elevate dai convenuti in via riconvenzionale denunciando abusi edilizi perpetrati delle parti attrici. - I convenuti in primo grado proponevano appello avverso la pronuncia del primo giudice. - I coniugi Battimelli - Acampora e Raffaella Manna appellavano anch’essi la sentenza di prime cure. -Riuniti i due procedimenti, l’atto di gravame più recente veniva trattato come appello incidentale. -Per quanto ancora qui di interesse, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale e contestuale (parziale) rigetto dell’appello incidentale elevato da Raffaella Manna e dai coniugi Battimelli-Acampora:
a) rigettava le domande avanzate in primo grado dai Battimelli - Acampora e da Raffaella Manna per la condanna di Gentile Angela, Fusco Matteo e Fusco Alfonso alla demolizione e/o arretramento alla distanza legale tra costruzioni e/o dal confine della sopraelevazione della copertura del tetto del fabbricato di proprietà di questi ultimi. A sostegno di detto capo della decisione, la Corte territoriale evidenziava che, nella specie, ricorreva l’ipotesi di aderenza tra i tre diversi fabbricati finitimi, di proprietà dei coniugi Battimelli-Acampora, dei convenuti originari Gentile-Fusco nonché del fabbricato in regime di condominialità in parte di proprietà Manna, in parte di proprietà Gentile-Fusco.
Pertanto, sosteneva la Corte la non applicabilità dell’art. 873 cod. civ., disposizione che detta la disciplina generale delle distanze tra fabbricati integrata dalle norme degli strumenti urbanistici locali: tanto sia con riferimento alla prima categoria di trasformazioni (sporgenze aggettanti di abbaini e gronda del tetto), sia con riferimento alla sopraelevazione della copertura del tetto. Del resto, neanche gli appellanti incidentali hanno prospettato che l’innalzamento sia avvenuto al di fuori della linea di sagoma originaria dell’edificio e, quindi, nel mancato rispetto della originaria aderenza, ipotesi che soltanto avrebberopotuto integrare la nozione di «nuova costruzione» assoggettata al rispetto delle distanze di cui all’art. 873 cod. civ.
Specularmente, la Corte territoriale rigettava la censura elevata dagli appellanti principali relativamente all’omessa condanna dei coniugi Battimelli-Acampora alla demolizione della porzione di tetto del corpo di fabbrica di proprietà di questi ultimi oggetto di sopraelevazione. Rilevava anche in questo caso la mancata prospettazione del non allineamento dello sviluppo verticale rispetto all’originaria sagoma del fabbricato, tale da creare una pericolosa intercapedine che la disciplina legale delle distanze intende scongiurare. Confermava, invece, la condanna dei coniugi Battimelli-Acampora all’arretramento della sporgenza di 70 cm del tetto di loro proprietà nella proprietà Fusco-Gentile, stante l’occupazione della colonna d’aria di proprietà di questi ultimi.
Riteneva, infine, assorbita la censura sul criterio di misurazione delle distanze delle costruzioni a confine, atteso che la disciplina delle distanze non trova applicazione al caso di specie; oltre al fatto che il criterio del calcolo partendo dalla facciata esterna del muro comune è incompatibile con la fattispecie in oggetto, posto che essendo i fabbricati tra loro in aderenza, il muro non presenta alcuna facciata scoperta da assumere quale punto di riferimento nel calcolo della distanza dalla costruzione finitima;
b) per quanto sopra affermato, la Corte partenopea rigettava la domanda già avanzata in primo grado daManna e Battimelli - Acampora per l'arretramento dell'abbainoe delle sporgenze della gronda del tetto del loro fabbricato, edificate sul lato nord-ovest e sul lato sud-est del fabbricato di proprietà degli originari convenuti, alla distanza tra costruzioni e/o dal confine prevista dai regolamenti o, in subordine, dall'art. 873 с.с.;
c) confermava la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ordinava l’arretramento, fino alla distanza prescritta dall’art. 905 cod. civ.dal confine (mt. 1,50), dei balconi realizzati dai Fusco- Gentile, in quanto nuove vedute poste a distanza inferiore da quella prescritta rispetto al confine con gli adiacenti fabbricati di Raffaella Manna e dei coniugi Battimelli-Acampora.
d) procedeva alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della pronuncia di primo grado in conformità alla richiesta degli appellanti incidentali, coniugi Battimelli-Acampora, atteso che l’ordine di arretramento della finestra da questi aperta sul lato nord- ovest dell’edificio di loro proprietà, in relazione alla quale la CTU aveva accertato la violazione della distanza legale minima, era stato impartito dal Tribunale con riferimento alla finestra posta al secondo piano, in luogo del primo piano.
e) rigettava il mezzo di appello incidentale con il quale i coniugi Battimelli-Acampora impugnavano la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui rigettava la loro richiesta della chiusura delle nuove vedute aperte dalla controparte sul lato nord-ovest del fabbricato di loro proprietà. Sul punto, osservava il giudice di seconde cure che la decisione del Tribunale era fondata su una doppia ratio: conformandosi alle conclusioni peritali, aveva innanzitutto negato la tutela invocata dai coniugi Battimelli-Acampora in quanto le vedute aperte con le due finestre delle quali si chiedeva la chiusura rispettavano la distanza legale dal confine. Con una seconda ratio, inoltre, il Tribunale riteneva comunque operante la deroga di cui al comma 3 dell’art. 905 cod. civ., poiché i fabbricati prospettano su una strada pubblica. Sì che, concludeva la Corte territoriale, la censura rivolta alla seconda ratio (mancato accertamento del titolo legale dal quale risulti la qualità di strada pubblica) comunque lascia impregiudicata la prima ed autonoma statuizione;
f) compensava integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra Battimelli-A campora , da un lato, e G entile - Fusco, dall'altro;
g) compensava nella misura di ½ le spese del doppio grado di giudizio tra Raffaella Manna, da un lato, e G entile - Fusco, dall’altro, condannando questi ultimi in solido tra loro alla refusione in favore della controparte del restante½. -Avverso la sentenza n. 1453/2020 della Corte d’Appello di Napoli Antonio Battimelli e Anna Acampora propongono ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi, illustrati da memoria. Gentile Anna, Fusco Matteo e Fusco Alfonso resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.. -Il Sostituto Procuratore Generale si è espresso per l’accoglimento di tutti i motivi del ricorso principale e dei due motivi del ricorso incidentale CONSIDERATO: -che il ricorso non risulta notifica to a Raffaella Manna , parte nei giudizi di merito; -che va, pertanto, disposta la notificazione del ricorso a Raffaella Manna per il perfezionamento del contraddittorio, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’adempimento,con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M La Corte ordinala notificazione del ricorso a Raffa