Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Abriola Pasquale, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, Fiore Caterina, maintained the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25319/2023 R.G. proposto da: ABRIOLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in BARI VIA CARDINALE MIMMI 22, presso lo studio dell’avvocato INTINI GIOVANNI COSMA (NTNGNN46P27H096L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FIORE CATERINA, elettivamente domiciliata in BARI CORSO CAVOUR 201, presso lo studio dell’avvocato VOLPE VITO (VLPVTI48R03A662V) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BERLINGERIO CATERINA -intimata- Numero registro generale 25319/2023 Numero sezionale 936/2025 Numero di raccolta generale 26236/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1444/2023 depositata il 04/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 25319/2023 Numero sezionale 936/2025 Numero di raccolta generale 26236/2025 Data pubblicazione 26/09/2025