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Decreto — n. 26234/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 26234/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Casa Service S.R.L., did not act to preserve the case, while the respondent, Luzietti Mara, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule procedural renunciation litigation costs allocation art 380-bis cpc condono delle spese procedurali recupero dei costi spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26038/2021 R.G. proposto da: CASA SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliata in FORLI' VIA G. REGNOLI, 78, presso lo studio dell’avvocato GIACOMUCCI MARCO (GCMMRC70H05D704D) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LUZIETTI MARA, elettivamente domiciliata in ARGENTA (FE) VIA DON MINZONI, 5, presso lo studio dell’avvocato BRUGNATTI MAURIZIO (BRGMRZ58M04A393S) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAVENNA n.274/2021 depositata il 13/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 26038/2021 Numero sezionale 935/2025 Numero di raccolta generale 26234/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 26038/2021 Numero sezionale 935/2025 Numero di raccolta generale 26234/2025 Data pubblicazione 26/09/2025