Cassation Court dismisses appeal on surrogation action, ruling no absolute inaction constitutes negligence for creditor's rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Corfù Angelo against the appellate court's judgment regarding a surrogation action. The appellants argued that Calcina Alberto's failure to act constituted negligence, yet the lower court found he actively sought to invalidate the will and pursue reduction actions. The Court declined to remit the case to the Grand Chamber, determining that existing jurisprudence does not present a true contradiction between absolute inaction and negligent exercise of rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 524 cod. civ.; Art. 1238 cod. civ.: The creditor's surrogation action is not established by absolute inaction, but requires a specific finding of negligence or non-exercise of rights that prejudices the creditor's interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11984/2019 R.G. proposto da : CORFU' ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI ANEMONI, 6/A, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA TROMBETTA, rappresentat a e difes a dall'avvocato ANGELO CONVERTINI, -ricorrente- contro CALCINA MARCOe CALCINA MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA DI RITO MARIA, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLA BERTONI, -controricorrenti- nonchè contro PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIAe CALCINI ALBERTO , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.1587/2018depositata l’11.10. 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con citazione del 2009 Calcina Massimo e Calcina Marco, beneficiari del testamento olografo del nonno paterno, Calcina Guerrino, del 30.5.2008, pubblicato dal notaio Pietro Barziza il 16.6.2009, rep. n. 54517, che li aveva istituiti come unici eredi del suo patrimonio (comprensivo dei ¾ di un immobile in Asola, via Parma n. 15, di titoli amministrati per un valore di € 100.000,00 e di denaro depositato sul conto corrente n. 101751.76 della Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Asola) revocando ogni precedente disposizione testamentaria, proponevano querela di falso in via principale, davanti al Tribunale di Mantova, nei confronti del padre Calcina Alberto, avverso il testamento olografo del 9.1.2009 attribuito a Calcina Guerrino, pubblicato il 9.9.2009 dal notaio Paola Esposito, rep. n. 38506, col quale Calcina Alberto era stato istituito unico erede con revoca di ogni precedente testamento, e chiedevano di dichiarare la nullità di tale ultimo testamento e di revocare conseguentemente la dichiarazione di accettazione dell'eredità di Calcina Guerrino effettuata da Calcina Alberto e trascritta presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Mantova sezione staccata di Castiglione delle Stiviere.
Nel giudizio così introdotto interveniva volontariamente Corfù Angelo, creditore di Calcina Alberto (che a suo favore aveva emesso degli assegni sulla base dell'accordo scritto del 25.3.2009, assegni poi protestati per difetto di provvista), che sosteneva che quest'ultimo era divenuto erede di Calcina Guerrino in forza del testamento olografo del 9.1.2009, acquistando così i titoli amministrati di € 100.000,00 ed il denaro depositato su un conto corrente; che egli aveva quindi pignorato i titoli ed il denaro depositato sul conto corrente bancario, ma l’istituto di credito, all'udienza ex art. 547 c.p.c. della procedura di esecuzione presso terzi, aveva negato di essere debitore nei confronti di Calcina Alberto, essendo ancora pendente la causa promossa contro di lui da Calcina Massimo e Calcina Marco; che nella procedura esecutiva si era costituito Calcina Alberto, che aveva negato di essere debitore di Corfù Angelo, aggiungendo che le somme pignorate erano oggetto di contesa ereditaria coi figli.
L'intervenuto dichiarava di volere esercitare in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. l'azione di riduzione per lesione di legittima, avverso il testamento olografo di Calcina Guerrino del 30.5.2008, che vedeva come beneficiari gli attori, al fine di ottenere la conservazione del patrimonio del suo debitore Calcina Alberto, contestava l'ammissibilità e procedibilità della querela di falso in quanto avente ad oggetto una scrittura privata non riconosciuta, invocava il difetto di interesse ad agire degli attori in quanto il testamento olografo di Calcina Guerrino del 30.5.2008 non sarebbe stato autentico ed essi non avevano proceduto ad accettare l'eredità, e sosteneva che invece il testamento olografo di Calcina Guerrino del 9.1.2009 doveva considerarsi autentico, per cui tutte le domande degli attori andavano respinte, ed in ipotesi di loro accoglimento, risultava evidente la lesione della quota legittima riservata al suo debitore, Calcina Alberto, figlio del defunto, illegittimamente pretermesso dal testamento olografo di Calcina Guerrino del 30.5.2008.
Nel giudizio di primo grado si costituiva poi, tardivamente, Calcina Alberto, che sosteneva che era stato sequestrato da Corfù Angelo ed era stato costretto da lui e da altre persone, sotto la minaccia delle armi, a redigere un atto col quale si era impegnato a pagare al Corfù € 50.000,00 ed a sottoscrivere presso il notaio Santosuosso di Brescia il 30.7.2009 una procura irrevocabile alla vendita dell'immobile paterno con nomina del Corfù quale procuratore speciale, nonché a consegnare al Corfù le chiavi dell'immobile; che il Corfù aveva poi rivenduto l'immobile alla sua convivente; che in seguito era stato anche costretto a redigere un testamento privo di data, col quale aveva disposto delle proprie sostanze a favore del Corfù; che il Corfù, a sua insaputa, aveva redatto il falso testamento del 9.1.2009 col quale Calcina Guerrino aveva istituito il figlio Alberto come suo unico erede, e lo aveva costretto a fare pubblicare quel testamento dal notaio Santosuosso e ad accettare l'eredità; che il 9.10.2009 si era deciso a denunciare i fatti dei quali era rimasto vittima, ed il Corfù era stato arrestato.
Per tali ragioni Calcina Alberto aderiva alle domande degli attori, ed eccepiva l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire e comunque l'infondatezza dell'intervento di Corfù Angelo. Nel corso del giudizio Calcina Massimo e Calcina Marco chiedevano l'adozione di un provvedimento d'urgenza per ordinare alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA di non disporre dei titoli amministrati e del denaro depositato lasciati da Calcina Guerrino, ma la richiesta veniva respinta con rinvio al definitivo per la pronuncia sulle spese relative. Nelle more del procedimento di querela di falso Calcina Massimo e Calcina Marco promuovevano un separato giudizio di petizione ereditaria (proc. n.4366/2010 RG) sulla base del testamento olografo di Calcina Guerrino del 30.5.2008, sempre davanti al Tribunale di Mantova, nei confronti di Calcina Alberto, Corfù Angelo e Ciolek Agnieska, ed in questo giudizio Calcina Alberto chiedeva in via riconvenzionale la riduzione delle disposizioni testamentarie a favore dei suoi figli da parte di Calcina Guerrino per lesione della quota legittima a lui riservata.
In sede penale, con la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 346/2012 del 4.5.2012, in seguito confermata dalla Suprema Corte, veniva confermata la condanna di Calcina Alberto per i reati a lui ascritti, con condanna del predetto al risarcimento del danno in favore di Corfù Angelo per € 10.000,00, e veniva ribadita la legittimità del credito da quest'ultimo vantato nei confronti di Calcina Alberto. Nel procedimento per querela di falso veniva espletata CTU per verificare l'autenticità, o meno del testamento olografo di Calcina Guerrino del 9.1.2009, mentre veniva disattesa la richiesta dell'intervenuto, Corfù Angelo, di estensione della verifica di autenticità al testamento olografo di Calcina Guerrino del 30.5.2008, e Corfù Angelo produceva la trascrizione della conversazione telefonica eseguita dai Carabinieri di Brescia relativa al colloquio avvenuto tra Calcina Alberto e suo cugino, Calcina Giovanni, nel quale i predetti si erano accordati su quale testamento utilizzare.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, con la sentenza n. 755/2012 del 15.10.2012, respingeva tutte le domande dell'intervenuto, Corfù Angelo, dichiarava la falsità e quindi la nullità del testamento olografo attribuito a Calcina Guerrino datato 9.1.2009, ordinava la cancellazione della trascrizione dell'accettazione dell'eredità di Calcina Alberto basata su quel testamento, dichiarava che Calcina Massimo e Calcina Marco erano quindi divenuti eredi testamentari di Calcina Guerrino in virtù del testamento olografo del 30.5.2008, compensava le spese processuali tra gli originari attori e Calcina Alberto, e condannava Corfù Angelo al pagamento delle spese processuali degli attori e di CTU.
Contro la sentenza di primo grado proponeva appello Corfù Angelo, che lamentava il mancato accoglimento della sua eccezione d'inammissibilità e/o improcedibilità della querela di falso perché proposta contro una scrittura privata non riconosciuta, e sulla base della relazione tecnica fatta eseguire nelle more del giudizio d'impugnazione dalla grafologa dott.ssa Carzeri, chiedeva di accertare l'autenticità del testamento olografo ritenuto falso in primo grado, e sosteneva invece la falsità del testamento olografo di Calcina Guerrino del 3.5.2008.
La Corte d'Appello di Brescia, nella resistenza degli originari attori e di Calcina Alberto, con la sentenza n. 1587/2018 del 25.9/11.10.2018, rigettava l'appello e condannava il soccombente alle spese processuali di secondo grado (il destinatario della condanna nel dispositivo veniva rettificato con l'ordinanza di correzione del 20/27.12.2018). In particolare la sentenza di secondo grado riteneva, in via preliminare, che Corfù Angelo non avesse i requisiti per sostituirsi al suo debitore Calcina Alberto nell’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima contro il testamento olografo di Calcina Guerrino del 3.5.2008, che aveva privato di ogni suo bene il legittimario Calcina Alberto, in quanto l'azione surrogatoria, avente carattere necessariamente eccezionale, poteva essere esercitata quando sussistessero i tre presupposti dell'esistenza di un credito certo, anche se sottoposto a termine o condizione, dell'inerzia del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi, e della sussistenza di un pericolo d'insolvenza, da intendersi nel senso che il contegno omissivo del debitore, o l'inerzia, dovevano essere tali da produrre o aggravare il pericolo dell'insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni del creditore.
Nel caso di specie la Corte d'Appello, anche a volere ritenere sussistenti i requisiti dell'esistenza del credito e dell'insolvenza del debitore, considerava insussistente il presupposto dell'inerzia di Calcina Alberto nell'esercizio dei suoi diritti e delle azioni a lui spettanti, intesa secondo la giurisprudenza di questa Corte, come trascuratezza. Specificava, infatti, la Corte d'Appello che Calcina Alberto, costituendosi nel giudizio di querela di falso in primo grado, aveva chiesto che fossero accolte le domande degli attori, ossia che fosse dichiarata la nullità del testamento olografo del 9.1.2009 di Calcina Guerrino, e che in caso di dichiarata validità dello stesso, fosse dichiarata la nullità dell'accettazione dell'eredità su esso basata da parte sua, e l'autenticità e validità del testamento olografo di Calcina Guerrino del 30.5.2008, mentre nel separato giudizio di petizione ereditaria aveva, altresì, esperito l'azione di riduzione per lesione di legittima contro tale ultimo testamento, che aveva istituito come unici eredi i figli di Calcina Alberto, ossia Calcina Massimo e Calcina Marco.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso a questa Corte Corfù Angelo, affidandosi a tre motivi e resistevano con controricorso Calcina Massimo e Calcina Marco, mentre rimanevano intimati Calcina Alberto e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia. Nelle more dell'udienza camerale il ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Con l’ordinanza interlocutoria n. 23 del 14.11.2024/2.1.2025 questa Corte invitava il Presidente della Corte di Cassazione a valutare, se rimettere alle sezioni unite della Corte, per il loro particolare rilievo, le questioni relative all’evoluzione, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, della nozione di inerzia in quella di trascuratezza nell’azione surrogatoria, ed all’individuazione dello strumento di tutela del creditore del legittimario pretermesso nell’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione per lesione di legittima spettante al debitore insolvente, o piuttosto nell’applicazione analogica dell’impugnazione della rinuncia all’eredità prevista per il chiamato all’eredità dall’art. 524 cod. civ..
Con provvedimento del 6.2.2025 il Presidente aggiunto di questa Corte ha ritenuto che non ricorressero le ragioni previste dall’art. 374 comma 2° c.p.c. per la rimessione alle sezioni unite, sulla prima questione, per l’esistenza nella giurisprudenza richiamata di una varietà di sfumature, ma non di una vera e propria contrapposizione di orientamenti rispettivamente nel senso dell’inerzia assoluta e dell’esercizio negligente del diritto, e sulla seconda questione, perché pur trattandosi di questione di particolare rilevanza, affrontata espressamente solo dalla sentenza n. 16623 del 20.6.2019 della seconda sezione civile, non assurge a questione di massima di particolare importanza, ed è opportuno che, per il suo elevato livello specialistico, sia risolta all’interno della sezione competente sulla specifica area tematica.
La complessità delle suddette questioni, e l’esigenza di una rimeditazione che sia affidata all’area quarta della seconda sezione di questa Corte, rendono palese la necessità di deciderle in udienza pubblica davanti ad un collegio dell’area quarta della seconda sezione, previa req