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Ordinanza — n. 26147/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; court declares case extinguished per Art. 391 c.c. and no double fee applies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26147/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally requested the cessation of the dispute following a settlement reached by all parties. The appellant, Andrea Spinola, had previously challenged an appellate judgment regarding the usucapion of the Antici Mattei archive, but the opposing parties and heirs subsequently agreed on property ownership. Consequently, the court ruled that the litigation matter no longer existed and applied Article 391 of the Civil Code to terminate the proceedings without applying the doubled contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the parties' agreement to settle the disputed property rights, and the procedural mechanism for doubling the unified contribution fee does not apply in cases of judgment extinction.

Parole chiave

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usucapion dispute settlement agreement extinction of proceedings doubled contribution fee civil code article 391 property rights cassation appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non vi è luogo ad applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25485 del 12/10/2018

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3173/2022 R.G. proposto da SPINOLA ANDREA, rappresentato e difeso d agli avvocat i COSMI KRISTIAN, CAPPELLO LAURA eFAGNANO GINO -ricorrente- contro MARTINI CARISSIMO LAVINIA, MARTINI CARISSIMO FLAVIA, rappresentate e difese dall’avvocato APOLLONIO MARCELLO NOE' MARIA -controricorrenti- nonchécontro MARTINI CARISSIMO SABINA, rappresentata e difesa dall’avvocato BARBANTI ILARIA -controricorrente- nonchécontro SPINOLA DI GIOVE GINEVRA, MARTINI CARISSIMO SABINA, COLETTI CAMILLA, SPINOLA DI GIOVE FILIPPO, SPINOLA DI GIOVE VIOLANTE, COLETTI BEATRICE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 732/2021 depositata il 17/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Andrea Spinola ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 732 del 2021 con cui, nel contraddittorio di Coletti Camilla, Coletti Beatrice, Martini Carissimo Sabina, Martini Carissimo Lavinia e di Martini Carissimo Flavia, nonché di Carla Antici Mattei e per essa, deceduta nel 2019, degli eredi -le parti già menzionate e Spinola di Giove Filippo, Spinola di Giove Ginevra e Spinola di Giove Violante-, era stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Macerata reiettiva della domanda originaria di usucapione dell’Archivio Antici Mattei;

2. Martini Carissimo Lavinia e Martini Carissimo Flavia resistevano con controricorso;

3. Martini Carissimo Sabina resisteva con controricorso;

4. Coletti Camilla, Coletti Beatrice, Spinola di Giove Filippo, Spinola di Giove Ginevra e Spinola di Giove Violante rimanevano intimati;

5. il ricorrente, con atto del 30 luglio 2025, documentando l’intervenuto accordo tra tutte le parti del giudizio in ordine alla proprietà dell’Archivio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 6.in ragione di ciò che precede, dovendo intendersi l’istanza del ricorrente come rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.391 c.c.;

6. le spese sono compensate;

7. non vi è luogo ad applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, posto che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria diestinzione del giudizio (tra molte, Cass. n. 25485 del12/10/2018); la