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Ordinanza — n. 25981/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late opposition to expert fee liquidation due to clerical deposit date error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25981/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's dismissal of a late opposition regarding an expert witness fee liquidation. The appellant argued the filing was timely based on a clerical certificate showing a 27 April deposit, contradicting the lower court's finding of a 28 April filing. The Supreme Court ruled that the clerical evidence proved the deadline was met and ordered the case remanded for a new decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 170 DPR n. 115/2022; Art. 360 c.p.c.: The opposition against an expert fee liquidation must be filed within thirty days, but a clerical certificate proving timely electronic deposit prevails over the opposing party's erroneous assertion of a late filing.

Parole chiave

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expert witness fees opposition procedure electronic filing deadline clerical certificate evidence procedural timeliness remand for merits DPR 115/2022 mercede del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 170 DPR n. 115 del 2022
A sostegno della decisione, la Corte territoriale spiegava che l’opposizione ex art. 170 D .
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 , comma 1,n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 , comma 1,n.
Art. 111 Cost.
Art. 702-bis d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150
150 è stato rispettato con il deposito del ricorso introduttivo ex art. 702 - bis .
Art. 16-bis D.L. n. 179/2012
150 (semplificazione dei riti civili), art. 16-bis del D.L.
Art. 196-quater disp. att. c.p.c.
149/2022, disposizione trasfusa nell’art. 196-quater disp.
artt. 111 Cost
in relazione agli artt. 111 Cost., 702-bis, 15 e 34 comma 17 del d.lgs.
art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ
149/2022, disposizione trasfusa nell’art. 196-quater disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-2, n. 27418 del 2017
va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass. sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost.
Corte Cost. n. 106/2016
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19479/2023 R.G. proposto da: CASCIARO MARIA ANNUNZIATA, rappresentata e difesa dell’avvocato PASTORE LUIGI (PSTLGU56A10A185U); -ricorrente – contro DE VITIS ANTONIOe PALUMBO LIBERATO ; -intimati - avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 354/2022 , depositatoil 29/06/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Maria Annunziata Casciaro e Fedele Antonio Casciaro hanno proposto ricorso exart. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Lecce in data 28 marzo 2022, comunicato in pari data, con cui erastato liquidato l’onorario spettante al C.T.U., Antonio De Vitis , per l’attività peritale svolta nel procedimento civile presupposto.

I ricorrenti hanno chiesto, in riforma del decreto impugnato, di ridurre di un terzo i compensi, di ridurre le spese esenti in misura pari a €. 317,00 (quale costo di affitto dello strumento gps rivelatosi inutile per l’incombente richiesto ed al quale il CTU non aveva dato risposta), nonché di porre a carico di Maria Annunziata Casciaro e Liberato Palumbo, in solido, l’obbligo di pagare i compensi liquidati.

2. Il giudice dell’opposizione, con il decreto in epigrafe, dichiarava il ricorso inammissibile, in quanto tardivamente proposto. A sostegno della decisione, la Corte territoriale spiegava che l’opposizione ex art. 170 D . P . R . n. 115 del 2022 avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass. sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost. n. 106/2016); che, dall’esame degli atti, si evince che il ricorso è stato depositato in via telematica il 28 aprile 2022, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, avvenuta pacificamente il 28 marzo 2022, come dichiarato dallo stesso opponente, termine che veniva in scadenza il 27 aprile 2022.

3. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione Maria Annunziata Casciaro, affidandolo a due motivi. Restanointimati Antonio De Vitis e Liberato Palumbo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 , comma 1,n.

3) e violazione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 111 Cost., 702-bis, 15 e 34 comma 17 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (semplificazione dei riti civili), art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, in vigore al tempo del deposito, abrogato exart. 11, D.Lgs. 149/2022, disposizione trasfusa nell’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ.La ricorrente espone che dalla documentazione prodotta, in particolare dalle attestazioni di cancelleria che certificano l’avvenuto deposito del plico telematico in data 27.04.2022, emerge che il termine ditrenta giorni previsto dal d.lg s. 1 settembre 2011 , n. 150 è stato rispettato con il deposito del ricorso introduttivo ex art. 702 - bis .

Pertanto, conclude la ricorrente, la decisone gravata viola le disposizioni di legge sopra richiamate atteso che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto eseguito il deposito in data28 aprile 2022. 1.1. Il motivoè fondato e con esso il ricorso . Risulta dagli atti prodotti che, nel caso che ci occupa, la dichiarazione della Cancelleria attesta l’avvenuto deposito telematico in data 27.04.2022, alle h. 22.10. Ha, dunque, errato il Consigliere Delegato nel ritenere inammissibile l’opposizione in quanto tardiva. Il decreto merita di essere cassato e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello affinché si pronunci nel merito dell’opposizione.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1,n.

3) cod. proc. civ. in relazione all‘art. 52 D . P . R . n. 115/2202. Nel merito, la ricorrente contesta l’importo liquidato al CTU in quanto non contiene la decurtazione del compenso exart. 52 DPR n. 115 del 2002. In tesi, le due proroghe chieste ed ottenute dal consulente non sarebbero giustificate: la prima, perché non sussistevano i fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato richiesti come condizione di disapplicazione della norma; la seconda, perché è intervenuta dopo che era spirato il termine e, pertanto, equivale a mancato deposito ovvero a deposito oltre il termine. 2.1. Avendo il Collegio cassato il provvedimento impugnatoper un vizio procedurale, il secondo motivoche attiene al merito è assorbito.

3. La Corte cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in persona di diverso magistrato , che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassa il provvedimento impugnat o e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce inpersona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.