Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25952/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation orders correction of judgment to include attorney fee deduction order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25952/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation ordered an official correction of a previous ruling that omitted an order for the deduction of attorney fees. The defense argued that the request for fee deduction was present in the original petition but failed to be included in the decision. The court ruled that such omissions require correction under specific civil procedure articles rather than standard appeals, as the request does not qualify as an autonomous claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, an omitted order for attorney fee deduction constitutes a correctable error under civil procedure articles 287 and 288, rather than an autonomous claim subject to ordinary appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
correction of judgment attorney fee deduction omitted order civil procedure code official correction non-autonomous claim court of cassation spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Cass. s.u. 16037/2010
e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. 16037/2010
e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZADI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE nel procedimento iscritto al n.25439/2018 R.G. tr a LOMBARDI LUIGI, LOMBARDI LUCIANO, LOMBARDI MARIA, LOMBARDI ANNA, LOMBARDI MICHELE, LOMBARDI MATTEO, LOMBARDI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIBERIANA N 17, presso lo studio dell’avvocato VACCARELLA VITA LUCREZIA, rappresentati e difesi dagli avvocati FORTE PASQUALE, CAPOBIANCO MICHELANGELO. RICORRENTI GUIDOTTI MICHELE E LOMBARDI CIRA TERESA, rappresentati e difesi dall’avv. Umberto Ippolito, con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: ippolito.umberton@avvocatifoggia@legalmail.it.

CONTRORICORRENTI nonché LOMBARDI LEONARDO. INTIMATO per la correzione d’ufficio dell'ordinanza n. 8578/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 29/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. RILEVATO CHE: L’avv. Umberto Ippolito, difensore di Michele Guidotti e Cira Teresa Lombardi ha sollecitato la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 8578/2024 , nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto da Lombardi Luigi, Lombardi Luciano, Lombardi Maria, Lombardi Anna, Lombardi Michele, Lombardi Matteo e Lombardi Claudio, ha omesso di disporre la distrazione delle spese; - l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso.

RITENUTO CHE: - l’ordinanza sia suscettibile di correzione, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di cui agli artt.287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010). P.Q.M dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 8578/2024, depositata emessa da questa Corte di Cassazione in data 29.3.2024, mediante l'aggiunta, dopo la frase “condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €. 6.500,00 per onorario in favore di ciascun controricorrente, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%”, della seguente espressione: "con distrazione in favore dell’avv.

Umberto Ippolito, dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile dell