Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Martini Martini Srl, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Azienda Vitivinicola Zuffa, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6446/2023 R.G. proposto da: MARTINI MARTINI SRL MATERIE PLASTICHE, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA NAVONA 76, presso lo studio dell’avvocato COZZI CLAUDIA (CZZCLD61E65H501W) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA VITIVINICOLA ZUFFA, elettivamente domiciliata in BOLOGNA Via Castiglione 41, presso lo studio dell’avvocato MALIPIERO ALESSANDRO (MLPLSN61C17I459U) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.2260/2022 depositata il 09/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 6446/2023 Numero sezionale 933/2025 Numero di raccolta generale 25942/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/09/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 6446/2023 Numero sezionale 933/2025 Numero di raccolta generale 25942/2025 Data pubblicazione 23/09/2025