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Decreto — n. 25939/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence; judgment extinguished and costs awarded to respondents.

Numero d'incarto Decreto — n. 25939/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early termination. The appellant argued for review, but the opposing party contended that silence constituted a waiver under the Civil Procedure Code. The court ruled that the procedural silence legally renounced the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondents' litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on an early termination proposal within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation judgment and the award of litigation costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver by silence early termination proposal extinction of judgment litigation costs cassation procedure opposizione tardiva tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 24786/2024 Numero sezionale 932/2025 Numero di raccolta generale 25939/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 24786/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per ogni controricorrente in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 22 settembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9