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Decreto — n. 25937/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days silence on early settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 25937/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for a decision on the merits, but the opposing party contended that silence constituted a formal waiver of the right to proceed. The court ruled that such inaction legally equates to a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within 40 days of an early settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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abandonment of appeal early settlement proposal silence as renunciation extinction of proceedings litigation costs allocation opposizione tardiva tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 17035/2024 Numero sezionale 930/2025 Numero di raccolta generale 25937/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 17035/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 20 settembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9