Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Vincenzo Vatalaro, did not act to preserve the right to appeal against the second-instance judgment within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18836/2020 R.G. proposto da: VATALARO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMODEO ROBERTO (MDARRT57C20M208A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COOPERATIVA PER CASE ECONOMICHE IN S CROCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO D'ITALIA 92, presso lo studio dell’avvocato CINTIO GIORGIO (CNTGRG48B15H501Z) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6554/2019 depositata il 30/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 18836/2020 Numero sezionale 928/2025 Numero di raccolta generale 25929/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/09/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 18836/2020 Numero sezionale 928/2025 Numero di raccolta generale 25929/2025 Data pubblicazione 23/09/2025