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Decreto — n. 25926/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days silence; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 25926/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment. The respondent argued for dismissal based on the appellant's silence, which the court accepted as a formal waiver under the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the respondent's litigation costs totaling €5,200.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: If no party requests a decision on an anticipatory judgment proposal within 40 days, the appeal is deemed waived and the proceedings extinguished, with the appellant condemned to pay the respondent's costs.

Parole chiave

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waiver by silence anticipatory judgment extinguishment of proceedings litigation costs Civil Procedure Code cassation appeal 40-day period anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 13731/2024 Numero sezionale 926/2025 Numero di raccolta generale 25926/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 13731/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 20 settembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9