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Decreto — n. 25924/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on early settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 25924/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for continued litigation, but the opposing party remained formally notified and did not withdraw the claim. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a waiver, terminating the proceedings without awarding litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to an early settlement proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence early settlement proposal extinction of proceedings cassation appeal 40-day period abbandono del procedimento desistenza dall'azione inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 14024/2024 Numero sezionale 924/2025 Numero di raccolta generale 25924/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 14024/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché la controparte è rimasta intimata;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 20 settembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9