Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25910/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25910/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25910/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16137- 2019 proposto da: SALVATORE CARMEN, elettivamente domiciliatain Roma, via G. Puccini 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Ravituso, rappresentat a e difes a dall’avv. Francesco Marescalco, giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzipec; -ricorrente - contro HOTEL PALACE GESTIONE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Barberini 67 , presso lo studio dell'avv.Francesco Miraglia , rappresentat a e difes a dall’avv.Alberto Improda, dal quale è rappresentata e difesa con l’avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 183 cod. proc. civ, art. 1460 cod. civ, art. 345 cod. proc. civ, art. 1375 cod. civ, art. 360 cod. proc. civ, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25910/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso questa sentenza Carmen Salvatore ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi. Hotel Palace Gestione s.r.l. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., Carmen Salvatore ha prospettato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale, ritenendocome già elencate e descritte negli atti di primo grado le allegazioni contenute nella comparsa di risposta Ric. 2019 n. 16137sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
contratto di cura responsabilità dell'avvocato violazione dei doveri professionali contratto di servizio adempimento inesatto medico curante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 183 cod. proc. civ
art. 1460 cod. civ
o, in subordine ex art. 1460 cod. civ.
art. 345 cod. proc. civ
civ., Carmen Salvatore ha prospettato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.
art. 1375 cod. civ
art. 360 cod. proc. civ
4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., Carmen Salvatore ha prospettato la nullità della sentenza per violazione dell’art.
art. 115 cod. proc. civ
Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
19-9-2024 - 6 - dall'art. 116 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
in riferimento all’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello ritenuto che fosse onere della originaria convenuta provare di aver comunicato il recesso dal contratto o, alternativamente, i fatti posti a fondamento dell’eccezione di inadempimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16137- 2019 proposto da: SALVATORE CARMEN, elettivamente domiciliatain Roma, via G. Puccini 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Ravituso, rappresentat a e difes a dall’avv. Francesco Marescalco, giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzipec; -ricorrente - contro HOTEL PALACE GESTIONE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Barberini 67 , presso lo studio dell'avv.Francesco Miraglia , rappresentat a e difes a dall’avv.Alberto Improda, dal quale è rappresentata e difesa con l’avv.

Marco Mayr, giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione degli indirizzipec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 16137sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 2 - avverso la sentenzan. 155/2018 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO, pubblicatail 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024dal c onsigliere PATRIZIA PAPA ; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2014, Carmen Salvatore convennein giudizio, din n anzi al Tribunale di Bolzano , Hotel Palace Gestione s.r.l.,chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto d’opera intercorsocon la società convenuta , la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno e la condanna al pagamento delle spese.

In particolare, Carmen Salvatore dedusse che aveva prestato servizi di medicina estetica presso l’Hotel Palace Gestione s.r.l. di Merano, in esecuzione di un contratto di prestazione d’opera, inizialmente di durata annuale, poi prorogato di anno in anno tacitamente, secondo cui per ogni prestazione resa avrebbe trattenuto il 70% dell’incasso, spettando il residuo 30% alla società; repentinamente, in violazione del convenuto termine di preavviso di tre mesi, la società le aveva precluso l’accesso alla struttura, interrompendo ogni rapporto.

Costituendosi, Hotel Palace Gestione s.r.l. eccepì l’inadempimento dell’attrice, rappresentando di aver scoperto che ella aveva posto in essere, in suo danno, una ingente truffa mediante l’incasso diretto, in nero, utilizzando il suo POS personale , di incassi per circa 7 milioni di lire, senza alcuna corresponsione in suo favore della percentuale dovutale e che perciò aveva interrotto con lei ogni rapporto, senza preavviso; quindi, nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., chiese accertarsi l’intervenuta r isoluzione del contratto ex art.1456 cod. civ. o, in subordine ex art. 1460 cod. civ.

Ric. 2019 n. 16137sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 3 - 2. Con sentenzan. 227/2017 il Tribunale di Bolzano rigettò la domanda di risoluzione, ravvisato l’inadempimento dell’attrice e dichiarò inammissibile perché proposta soltanto con le memorie ex art.183 cod. proc. civ. la domanda di risoluzione formulata dalla convenuta, condannando Carmen Salvatore al pagamento delle spese di lite.

3. Con sentenza n. 155/2018 la Corte d’appello di Trento , in parziale accoglimento dell’appello principale di Carmen Salvatore e in rigetto dell’appello incidentale della società, confermò nel merito la decisione del Tribunale che riformò soltanto in punto di spese. In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello rigettò l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale sollevata da Carmen Salvatore per asserita violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., escludendo che fossero stati dedotti fatti nuovi; quindi, ribadendo che era Carmen Salvatore ad essere onerata della prova dell’esatto adempimento, attesa l’eccezione di parte convenuta, confermò il giudizio di gravità dell’inadempimento dell’attrice già formulato in primo grado, per inosservanza del dovere di lealtà ex art. 1375 cod. civ.

4. Avverso questa sentenza Carmen Salvatore ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi. Hotel Palace Gestione s.r.l. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., Carmen Salvatore ha prospettato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale, ritenendocome già elencate e descritte negli atti di primo grado le allegazioni contenute nella comparsa di risposta Ric. 2019 n. 16137sez.

S2 -ud. 19-9-2024 - 4 - del giudizio d’appello invece di considerarne la novità e, perciò, l’inammissibilità. 1.1. Il motivo è evidentemente inammissibile per difetto di interesse: l’appello incidentale è stato, invero, rigettato e in ogni caso, anche a voler considerare la denuncia come limitata alla violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., è inammissibile, perdifetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa, atteso che in tal caso, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale(Cass.

Sez. 2, n. 20834 del 30/06/2022);questa indicazione è del tutto mancata nella specie.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato , in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella valutazione della diversa modalità d’incasso degli importiin nero e del c oinvolgimento dei vertici aziendali; inoltre, con altro profilo, la Salvatore ha sostenuto che la ritenuta ripartizione di questi incassi in nero al 50% con Massimiliano Sturaro non risulterebbe dagli atti processuali e sarebbe stata smentita in sede penale. 2.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Innanzitutto,è preclus o ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis per essere stato l’appello introdotto nel 201 7: l’appello è stato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iter logico della sentenza resa in primo grado,sicché ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», non Ric. 2019 n. 16137sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 5 - ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.

Sez. 6 -2, n. 7724 del 09/03/2022). A ciò, comunque, si aggiunga la considerazione che i fatti asseritamente omessi sono stati in realtà valutati dalla Corte d’appello, sebbene in modo differente da quello auspicato dalla ricorrente e un loro riesame è evidentemente precluso in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ.,la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere provato l’incasso di euro 7.443.000,00 perché tale fatto sarebbe contenuto in un documento prodotto dal legale rappresentante della originaria convenuta,privo di alcuna sottoscrizione ed erroneamente assunto come riconducibile a lei. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto di poter ricavare la prova dell’incasso di un importo pari a totali euro 7.443.000 dal «prospetto da lei stessa predisposto e consegnato al comm.

Tosolini in uno degli incontri di luglio 2014»; hanno confermato poila circostanza le dichiarazioni rese dallo stesso Tosolini sentito in s.i.t. il 26/10/2015. Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentita Ric. 2019 n. 16137sez.

S2 -ud. 19-9-2024 - 6 - dall'art. 116 cod. proc. civ. ( Cass., Sez.Un., n. 20867 del 30/09/2020) . Inammissibile è, poi, la censura che proponga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, perchénel giudizio di legittimità è precluso un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme ( da ultimo, Cass. Sez. 2 , n.10927 del 23/04/2024 ).

4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., Carmen Salvatore ha lamentatola violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1453 cod. civ. in riferimento all’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello ritenuto che fosse onere della originaria convenuta provare di aver comunicato il recesso dal contratto o, alternativamente, i fatti posti a fondamento dell’eccezione di inadempimento. 4.1. Il motivo è infondato. Per principio consolidato, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed egualecriterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento exart. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto Ric. 2019 n. 16137sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 7 - adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza d ell'adempimento ( Cass. Sez. 3, n. 3373 del 12/02/2010; Cass. Sez. 6 -3, n. 3587 del 11/02/2021).

5. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di Carmen Salvatore al rimborso delle spese processuali in favoredi Hotel Palace Gestione s.r.l., liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna Carmen Salvatore al pagamento, in favore di Hotel Palace Gestione s.r.l. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro16.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art