Court dismisses appeal regarding late joinder of heirs, ruling one-year summary period applies to pre-2009 cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Silvano Brizioli against the Perugia Court of Appeal's declaration of case extinction. The appellant argued that the three-month summary period for re-opening the case did not apply because the original lawsuit was initiated in 1999. The court determined that the one-year summary period governed the case due to its initiation date prior to the 2009 legislative reform. Consequently, the appeal was rejected, and the lower court's decision to dismiss the heirs' participation was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 cod. proc. civ.; Art. 58 co. 1 legge 69/2009: The summary period for re-opening a case following a cassation decision applies based on the date of the original summons; if the case commenced before the 2009 reform, the one-year period prevails over the subsequent three-month period.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25410/2023R.G. proposto da: BRIZIOLI SILVANO, c.f. BRZSVN58L10L188Q, rappresentat o e difes o dall’avv.Alessandro Chiucchiolo; ricorrente contro STERBINI ANDREA, STERBINI GIORGIO, STERBINI PAOLA; intimati avverso la sentenza n.625/2023 della Corte d’ a ppello di Perugia , depositata il20- 9- 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 - 5 - 2025dal consigliere Linalisa Cavallino ; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa Maria Dell’Erba, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 6552 depositata il 16 - 3 - 2018 , la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di Silvano Brizioli nei confronti di Alessandro Sterbini e Giampaolo Todini avente a oggetto l’impugnazione avverso la sentenza n. 5/2013 della Corte d'appello di OGGETTO: diritto del mediatore alla provvigione – estinzione del giudizio di rinvio RG.25410/2023 C.C.7-5-2025 Perugia; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia (a seguito di correzione con ordinanza n. 32672/2021 dell’errore materiale laddove il rinvio era stato eseguito alla Corte d’appello di Catanzaro).
Secondo quanto si legge nella sentenza n. 625/2023 della Corte d’appello di Perugia qui impugnata, riassumendo il giudizio S ilvano Brizioli ha convenuto avanti la medesima Corte d’appello Giampaolo Todini e Alessandro Sterbini,chiedendo la condanna di ciascuno di loro al pagamento della provvigione per l’importo di Euro 16.161,92 oltre iva e interessi, in relazione all’attività di mediazione per la vendita di tenuta agricola in Comune di Allerona. Si è costituito Giampaolo Todini e dopo la prima udienza in data 8-11-2018 Silvano Brizioli, sul presupposto di avere casualmente appreso del decesso di Alessandro Sterbini, ha notificato in data 15-2- 2019 atto di riassunzione nei confronti di Andrea Sterbini e Giorgio Sterbini, nella qualità di eredi di Alessandro Sterbini.
Si è costituito Andrea Sterbini, eccependo la tardività della riassunzione nei suoi confronti e quindi l’estinzione del giudizio, nonché, tra l’altro, la non integrità del contraddittorio per non essere stata citata l’altra erede di Alessandro Sterbini, Paola Sterbini. Si è altresì costituito Giorgio Sterbini, eccependo a sua volta la tardività della riassunzione e perciò l’estinzione del giudizio. All’udienza del 24-10-2019 Silvano Brizioli ha chiesto termine per integrare il contraddittorio nei confronti di Paola Sterbini e di seguito ha eseguito la notifica dell’atto di riassunzione nei confronti della stessa, che non si è costituita.
Con la sentenza n. 625/2023 pubblicata il 20 - 9 - 2023 , la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato che parti del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione erano stati, quali ricorrente Silvano Briziolie, quali convenuti, Giampaolo Todini e Alessandro Sterbini; durante quel giudizioavanti la Suprema Corte, instaurato nel 2013 e concluso nel 2018, non era mai stato dichiarato l’intervenuto decesso di Alessandro Sterbini, avvenuto il 2-11-2016, per cui gli eredi non erano mai divenuti parti di quel giudizio; la notifica eseguita da Silvano Brizioli ad Alessandro Sterbini il 15-6-2018 era inesistente, in quanto eseguita nei confronti di persona già deceduta e quindi la notifica ad Andrea Sterbini, a Giorgio Sterbinie a Paola Sterbini era stata eseguita oltre i termini di legge, non rivestendo gli stessi la qualità di litisconsorti necessari processuali rispetto ai quali integrare il contraddittorio avvalendosi della notifica tempestiva eseguita a Giampaolo Todini; quindi ha accolto l’eccezione di tardività della riassunzione sollevata da Andrea e Giorgio Sterbini e ha dichiarato l’estinzione del processo nei confronti di Andrea, Giorgio e Paola Sterbini, compensando le spese di tutti i gradi tra le parti Brizioli e Sterbini.
Ha accolto la domanda proposta nei confronti di Giampaolo Todini e lo ha condannato a pagare a favore di Silvano Brizioli, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione, Euro 16.161,92 oltre iva e interessi dalla domanda e rifusione delle spese. 2.Avverso la sentenza, limitatamente alla pronuncia di estinzione del giudizio nei confronti di Andrea, Giorgio e Paola Sterbini, Silvano Brizioli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo. Sono rimasti intimati Andrea Sterbinie Giorgio Sterbini, ai qual i la notificazione è stata eseguita a mezzo pec e con consegna il 12 - 12 - 2023 a gli indirizz i de i difensor i, rispettivamente piero.peppucci@avvocatiperugiapec.it per Andrea Sterbini e avvlucamartini@cnfpec.it per Giorgio Sterbini;
è rimasta intimata anche Paola Sterbini, alla quale -contumace nel giudizio di rinvio- la notifica è stata eseguita a mezzo posta e con consegna del piego a lei personalmente il 21-12-2023. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativail ricorrente. All’esito della camera di consiglio del 7- 5- 202 5 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, proposto deducendo violazione o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 392 e 393 cod. proc. civ., il ricorrente censura la pronuncia di estinzione del giudizio nei confronti dei fratelli Sterbini. Sostiene che la Corte d’appello abbia applicato erroneamente l’art. 392 cod. proc. civ. nell’attuale formulazione, che pone il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Cassazione per la riassunzione del giudizio, in quanto la causa è stata instaurata prima dell’entrata in vigore della legge 69/2009 e perciò nella vigenza del precedente termine di un anno; evidenzia che la notifica a Giorgio e Andrea Sterbini è stata eseguita il 15-2-2019, entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza che ha disposto il rinvio e che anche la notifica a Paola Zerbini il 5 - 11 - 2019 deve ritenersi rituale, per la sua qualità di litisconsorte necessaria processuale in quanto coerede di Alessandro Sterbini.
2. Il motivo è fondato , in quanto erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato l’estinzione del giudizio di rinvio con riguardo ad Andrea, Giorgio e Paola Sterbini. In primo luogo, si impone il rilievo che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse stato sufficiente a evitare l’estinzione del giudizio di rinvio il fatto che fosse stato tempestivamente citato Giampaolo Todini, anche costituitosi. È già stato enunciato il principio secondo il quale nel giudizio rescissorio conseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata; ciò comporta che, nel caso in cui una delle parti, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. deve essere compiuta nei confronti del relativo successore (Cass.
Sez. 3, 4 - 11 - 2024 n. 28333 Rv. 672649 - 01). Infatti, in conseguenza della cassazione con rinvio, tra giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e la citazione in riassunzione si configura come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia dà luogo a un litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa esia ammissibile una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio(Cass.
Sez. 6 - 2 , 17 - 1 - 2020 n. 975 Rv. 657245-02; Cass. Sez. L , 8 - 9 - 2014 n. 18853 Rv. 632373 - 01;Cass. Sez. 2, 28 - 5 - 2004 n. 10322 Rv. 573266 - 01 ) . Quindi, a fronte della rituale citazione nel giudizio di rinvio da parte di Silvano Brizioli di Giampaolo Todini e a fronte dell’inesistenza della notificazione eseguita all’altra parte del giudizio di cassazione Alessandro Sterbini già deceduto, la Corte d’appello avrebbe dovuto dare termine ex art.331 cod. proc. civ. per la citazione dei suoi eredi, al fine di garantireil litisconsorzionecessario processuale nel giudizio di rinvio .
Per di più, la sentenza impugnata è incorsa anche negli errori denunciati dal ricorrente. Il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio è stato introdotto dall’art. 46 co.21 legge 18-6-2009 n. 69, che ha modificato l’art. 392 cod. proc. civ., laddove prevedeva il termine di un anno per la riassunzione; il nuovo termine è applicabile ai giudizi instaurati successivamente alla data del 4-7-2009ai sensi dell’art. 58 co. 1 legge 69/2009ed è pacifico che, ai fini dell’art. 58 co. 1, al fine di individuare i giudizi instaurati dal 4-7-2009, de bba aversi riguardi alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito inprimo grado (cfr., per tutte, con riguardo ad altre modifiche di disposizioni processuali introdotte dalla legge n. 69/2009 e disciplinate ai fini dell’entrata in vigore dall’art. 58 co. 1, Cass.
Sez. 6- 3, 1 - 12 - 2021 n. 37750 Rv. 663338-01; Cass. Sez. 6 - 2 , 16 - 11 - 2017 n. 27236 Rv. 646948-01; Cass. Sez. 6 - 3 , 6 - 10 - 2015 n. 19969 Rv. 637274 - 01 ; cfr. Cass., Sez. Un., 9 - 6 - 2016 n. 11 844 Rv. 639945 - 01, in motivazione a pag. 7, con specifico riferimento all’art. 392 cod. proc. civ.). Nella fattispecie, come risulta dalla sentenza n. 22/2009 del Tribunale di Perugia - sezione distaccata di Todi che ha definito il giudizio di primo grado, l’atto di citazione di Silvano Brizioli era stato notificato il 10-5-1999; quindi, al processo si applica l’art. 392 cod. proc. civ. nella formulazione previgente e il relativo termine di un anno per la riassunzione del processo, decorrente dalla data del 16-3-2018 di pubblicazione della sentenza n. 6552/2018 della Cassazione che ha disposto il rinvio, non era ancora decorso alla data del 15-2-2019, allorché è stata eseguita la notifica ad Andrea Sterbini e a Gio rgio Sterbini, secondo quanto attestato dalla sentenza impugnata e verificato dalle copie dell’atto prodotte dal ricorrente (15-2-2019 data della spedizione a mezzo posta, 4-3-2019 data della compiuta giacenza).
Né può avere un qualche ril ievo che la notifica a Paola Sterbini sia avvenuta dopo il decorso dell’anno,perché il processo era stato regolarmente proseguito nei confronti di due dei tre eredi e ciò di per sé imponeva l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti della terza erede; infatti,tutti gli eredi della parte deceduta nel corso del giudizio vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale (Cass. Sez. 3, 11 - 11 - 2024 n. 28921 Rv. 672850 - 01 ; Cass.
Sez. 2 , 2 - 4 - 2015 n. 6780 Rv. 634744-01; Cass. Sez. 3 , 12 - 9 - 2011 n. 18645 Rv. 619484 - 01).
3. Quindi la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti di Andrea, Giorgio e Paola Sterbini, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa com