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Decreto — n. 25773/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days silence on early settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 25773/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant's silence was interpreted as a formal waiver of the right to pursue the appeal, leaving the opposing party's request for early termination unopposed. Consequently, the court ruled that the proceedings must be declared extinct without ordering the appellant to bear litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: If a cassation appeal remains unchallenged for 40 days after a proposal for early settlement is communicated, the appeal is deemed waived and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal extinction early settlement proposal 40 day silence period waiver of appeal procedural dismissal ritiro dell'istanza giudiziaria condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 3793/2025 Numero sezionale 916/2025 Numero di raccolta generale 25773/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3793/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché la controparte è rimasta intimata;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 19 settembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9