Court quashes appeal judgment for improper cost compensation based on erroneous finding of reciprocal loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Court of Appeal's judgment, which had ordered cost compensation based on an erroneous finding of reciprocal loss. The appellant argued that the lower court incorrectly treated the request to remove offensive statements as a substantive claim rather than a procedural measure. The Court held that since the request for removal was merely a procedural tool and not a substantive demand, the appellant could not be considered the losing party on that issue, rendering the cost compensation unjustified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: Cost compensation is based on substantive loss; procedural requests like removing offensive statements do not constitute a substantive claim for which the party is liable for costs if the opposing party's main demands were rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13827/2023 R.G. proposto da PREZIOSI MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO ANGELO ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC de l difensoreiscritto nel REGINDE; -RICORRENTE- contro LORENZI SERGIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SCAVONE ANGELO ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC de l difensore iscritt o nel REGINDE; -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 718/2023,depositata il 31/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.
FATTI DI CAUSA 1. Sergio Lorenzi ha proposto opposizione , dinanzi al Giudice di pace di Bologna, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. Preziosi per il pagamento di € 3.500,00 a titolo di compen s i professionali, spiegando riconvenzionale per far valere un controcredito di €. 17.808,00per attività di supporto informatico. Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, dichiarandosi incompetente per valore sulla riconvenzionale. Riassunto tempestivamente il giudizio, il T ribunale ha ritenuto insussistente il controcredito vantato da Sergio Lorenzi e ha compensato le spese.
L’avv. Preziosi ha impugnato la sentenza, sostenendo che il primo giudice aveva erroneamente disposto la compensazione in virtù dell’accoglimento della richiesta di cancellazione delle frasi offensive contenute negli scritti difensivi di primo grado e che non avevapronunciato sulla richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Il gravame è stato respinto dalla Corte distrettuale di Bologna, evidenziando che negli scritti dell’appellante erano effettivamente presenti frasi offensive e non pertinenti rispetto alle esigenze di difesa e che, essendo l’istanza di cancellazione una vera e propria domanda di parte, è possibile disporre la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
Non era stata formulata, secondo la Corte di merito, una richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata e comunque la riconvenzionale volta a far valere un controcredito era stata respinta perché la prestazione del Lorenzi era risultata a titolo gratuito, ravvisando i presupposti per condannare l’appellante a risarcire il danno ai sensi dell’art . 96 c.p.c. per aver, con negligenza,insistentemente negato il carattere ingiurioso delle frasi utilizzate,abusando degli strumenti di tutela. Per la cassazione della sentenza l’avv.
Preziosi ricorre sulla base di due motivi. Sergio Lorenzi resiste con controricorso e con memoria illustrativa. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimentodel ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazion e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la compensazione delle spese processuali sia stata disposta sull’erroneo presupposto che il ricorrente fosse soccombente perché destinatario dell’ordine di cancellazione del l e frasi ingiuriose. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 96, 112 e 132 n. 4 c.p.c., per aver la Corte di merito escluso che il ricorrente avesse chiesto la condanna di controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e per aver condannato il ricorrente, risultato totalmente vincitore all’esito del giudizio. a risarcire il danno per responsabilità processuale.
2. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale ha ritenuto insussistente il controcredito di Sergio Lorenzi ma ha disposto la compensazione delle spese, affermando che la richiesta di cancellazione sostanzia una vera e propria domanda giudiziale,che era stata accolta. L’art. 89, comma secondo c.p.c. dispone che "il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive", mentre, con la sentenza che decide la causa" può "assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa".
Secondo l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, la cancellazione delle frasi ingiuriose o offensive, oltre che essere disposta d’ufficio, può conseguire all'istanza di parte, la quale non costituisce una domanda giudiziale, valendo quale semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (Cass. n. 15503/2002; Cass. n. 9946 /2001; Cass.n. 5677/2005; Cass. n. 6439/2009; Cass. n. 14112/2011; Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 4738/2022;
Cass. n. 4212/2024). Il provvedimento adottato nel corso dell’istruttoria (a differenza della sentenza imposta per l’eventuale assegnazione, alla persona offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto) è privo di effettivo contenuto decisorio, non incide sul merito della causa e riveste una mera funzione ordinatoria avente rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endo-processuale tra le parti(Cass. n. 10517/2017 ; Cass.n. 1018/2009). Si èanche affermato che, ove sollecitato in tal senso, il giudice non è sollevato dal dovere di pronunciare; l’esame della richiesta, pur se affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso, potendo configurarsi la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la cancellazione è oggetto di preciso diritto processuale e sostanziale a difesa dell’onore e della reputazione (Cass. n. 12134/1991;
Cass.n. 17914/2022 ; nel senso invece che non è configurabile l’omissione di pronuncia rispetto alla richiesta di cancellazione delle frasi ingiuriose: Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 9040 / 1994; Cass.n. 12479 / 2004 ). Sostanzia, inve ce , una vera e propria domanda giudiziale, larichiesta di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 89 c.p.c. che , difatti, deve esser proposta con modalità tali da garantire il rispettodel contraddittorio (Cass. n. 11617/1992 ; Cass.n. 9946/2001; Cass.n. 20593/2012). Tuttavia, la soccombenza si misura rispetto alle domande che riguardano il bene della vita preteso in giudizio e non rispetto a quelle, meramente accessorie , ricollegabili alla condotta processuale delle parti e, tantomeno, a mere istanze di natura sollecitatoria (cfr., con riferimento alle domande di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.:
Cass. n. 18036/2022; Cass. n. 5466/2022; Cass. n. 1792/2018; Cass. n. 9532/2017). Nel caso in esame, non ricorreva un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, né si giustificava la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 , comma , c.p.c., avendo la Corte di merito affermato che ricorre vano gravi ragioni di compensazione consistenti nell’accoglimento della richiesta di cancellazione poiché ritenuta una vera e propria domanda giudiziale, sicché appare indubbiamente valorizzata un’insussistente soccombenza reciproca.
È quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camerta di consiglio della Seconda sezione civil