Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25712/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal, ordering reduction of office defender fee for unreachable defendant under special statutory rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25712/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the Ministry's appeal against a lower court's fee calculation for an unreachable defendant's office defender. The Ministry argued that a specific statutory reduction for state-funded defense should apply, while the defender contended otherwise. The court ruled in favor of the Ministry, citing recent precedents establishing that this reduction applies to office defenders of unreachable defendants to balance public interest and fair compensation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002; The statutory reduction for state-funded defense applies to office defenders of unreachable defendants, ensuring equitable compensation while protecting the general interest in legal defense for the indigent.

Parole chiave

Generato dall'IA
office defender fee unreachable defendant state funded defense fee reduction rule Cassation appeal legal aid compensation procedural fee liquidation riduzione della mercede d'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002
La questione di diritto posta dal ricorso, concernente l’applicabilità della disposizione dell’art. 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002 al difensore di ufficio di imputato irreperibile, è stata di recente affrontata e risolta da questa Corte nel senso proposto dal Ministero ricorrente(Cass.
Art. 116 d.p.r. n. 115 del 2002
Art. 117 d.p.r. n. 115 del 2002
Art. 1 comma 606 lett. b) della legge n. 147 del 2013
115 del 2002, liquidò il suo onorario nella somma di euro 855,00 oltre accessori, escludendo, per quanto interessa in questa sede, l’applicabilità della riduzione prevista dall’art. 106 bis d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4048 del 2024
115 del 2002 al difensore di ufficio di imputato irreperibile, è stata di recente affrontata e risolta da questa Corte nel senso proposto dal Ministero ricorrente(Cass. n. 4048 del 2024; Cass.
Cass. n. 36059 del 2023
4048 del 2024; Cass. n. 36059 del 2023; Cass.
Cass. n. 22257 del 2022
36059 del 2023; Cass. n. 22257 del 2022).
Cass. n. 9808 del 2013
Corte cost. n. 350 del 2005
Corte cost. n. 350 del 2005, n.
Corte cost. n. 201 del 2006
Corte cost. n. 270 del 2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

A N Z A sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato. Ricorrente contro Rossetti Giorgio, rappresentato e difeso da se stesso ex art.86 c.p.c. Controricorrente avverso l’ordinanza n. 8571/2019 del Tribunale di Ancona, depositat a il 2.7.2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.4.2025 dal consigliere MarioBertuzzi. Fatti di causae ragioni della decisione Con ordinanza n. 8571 del 2.7.2019 il Tribunale di Ancona, accogliendo in parte l’opposizione proposta dall’avvocato Giorgio Rossetti, difensore di ufficio di imputato irreperibile, ai sensi degli artt. 117, 84 e 170 d.p.r. n. 115 del 2002, liquidò il suo onorario nella somma di euro 855,00 oltre accessori, escludendo, per quanto interessa in questa sede, l’applicabilità della riduzione prevista dall’art. 106 bis d.p.r. citato.

R.G. N. 6052/2020. Contro tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo, contrastato con controricorso dall’avvocato Rossetti. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 106 bis e 116 e 117 d.p.r. n. 115 del 2002, censurando la decisione del Tribunale per avere liquidato il compenso senza la riduzione prevista dall’art. 106 bis in tema di patrocinio a spese dello Stato, che invece si assume sia applicabile anche al difensore di ufficio di imputato nel processo penale.

Il ricorso è fondato. La questione di diritto posta dal ricorso, concernente l’applicabilità della disposizione dell’art. 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002 al difensore di ufficio di imputato irreperibile, è stata di recente affrontata e risolta da questa Corte nel senso proposto dal Ministero ricorrente(Cass. n. 4048 del 2024; Cass. n. 36059 del 2023; Cass. n. 22257 del 2022). In particolare è stato affermato che la disposizione di cui all’art. 106 bis d.p.r. citato, introdotta dall’art. 1 , comma 606 lett. b ) della legge n. 147 del 2013, costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, ragioni che avevano già condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. n. 9808del 2013 ;

Corte cost. n. 350 del 2005, n. 201 del 2006 e n. 270 del 2012). Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruoloe non integra alcuna violazione del minimo tariffario,posto che la riduzione prevista dall'art. 106 bis cit ato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né esso viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attivitàdifensiva svolta. L’ordinanza impugnata, che ha escluso l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis, va pertanto cassata; sussistendone le condizioni, la causa è R.G.

N. 6052/2020. decisa nel merito, applicando al compenso liquidato dal tribunale di euro 855,00 la riduzione di un terzo. Le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità si dichiarano interamente compensate, tenuto conto che l’orientamento giurisprudenziale di cui si è fatto applicazione si è affermato successivamente alla decisione impugnata. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore dell’avvocato Giorgio Rossetti per l’attività prestata nel procedimento penale n. 80/2018 –709/2016 RGNR svoltosi dinanzi al giudice di pace di Ancona, l’onorario di euro570,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Compensa le spese dei giudizi di opposizione e di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se