Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the lower court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Multari Giancarlo, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the opposing party, Pezzagrande SRL, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that such silence constitutes a formal waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5920/2025 R.G. proposto da: MULTARI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PICCIOLO ROBERTO -ricorrente- contro PEZZAGRANDE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ALOISIO ANTONINO -controricorrente- BONACCORSI FRANCESCO CARLO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.757/2024 depositata il 28/08/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5920/2025 Numero sezionale 912/2025 Numero di raccolta generale 25663/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/09/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 5920/2025 Numero sezionale 912/2025 Numero di raccolta generale 25663/2025 Data pubblicazione 19/09/2025