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Ordinanza — n. 25641/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25641/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25641/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17825/2023 R.G. proposto da BASTIANINI PAOLO, difeso dall’avvocato RICHIELLO UMBERTO e da se stesso; -ricorrente- contro SIGNORI EMILIO, SIGNORI LORENZOe SIGNORI FRANCESCO, di- fesi dall’avvocatoPIANIGIANI ALESSANDRO; -controricorrenti- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE GROSSETO n. 689/2020 depo- sitata il 05/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA L’Avv. Paolo Bastianini aveva prestato assistenza legale (comparsa di costituzione e risposta, udienza di comparizione, discussione conclusiva, note finali in vista della discussione) a Manlio, Anna Maria e Fabrizio Signori nell’ambito di un processo, promosso da Ciro Della Marra, di opposizione a precetto per l’importo di € 5.821,36 (corrispondente alla somma liquidata dal Tribunale in favore dei suoi assistiti a titolo di spese legali in un precedente procedimento; l’avv.

Regesto Legislator

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art. 14 d.lgs. n. 150/2011, art. 1295 c.c, art. 112 c.p; Ordinanza — n. 25641/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Accertata la solidarietà tra i debitori originari, ma applicato l’art. 1295 c.c. per effetto del decesso di uno di essi, il Tribunale condanna ciascuno dei tre resistenti, quali eredi di Manlio Signori, al pagamento di un terzo della quota individualedi quest’ultimo. Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo, illustrato da memoria. Resistono gli eredi di Manlio Signori con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 5 d . m . n. 55/2014. Si censura l’ordinanza nella parte in cui, per la liquidazione del compenso spettante all’avvocato, ha fatto riferimento al solo valore del precetto, escludendo dal calcolo il valore della domanda proposta da Della Marra pari a € 350.000,00.

Parole chiave

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divisione della massa ereditaria obbligazione divisibile dividendi del fallimento imputazione dei pagamenti responsabilità per debiti ereditari azione di riduzione successoria

Disposizioni normative citate

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art. 14 d.lgs. n. 150/2011
All’esito del giudizio, l’avvocato Bastianini agisce nel 2020 ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 nei confronti dei tre eredi di Manlio Signori, domandando loro la condanna al pagamento della cifra complessiva di € 28.691,68 a titolo di compenso per l’attività di assistenza .
art. 1295 c.c
Accertata la solidarietà tra i debitori originari, ma applicato l’art. 1295 c.c.
art. 112 c.p
Il mancato esame della domanda di condanna nel provvedimento reso in esito al giudizio di opposizione a precetto è ascritto a una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17825/2023 R.G. proposto da BASTIANINI PAOLO, difeso dall’avvocato RICHIELLO UMBERTO e da se stesso; -ricorrente- contro SIGNORI EMILIO, SIGNORI LORENZOe SIGNORI FRANCESCO, di- fesi dall’avvocatoPIANIGIANI ALESSANDRO; -controricorrenti- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE GROSSETO n. 689/2020 depo- sitata il 05/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA L’Avv. Paolo Bastianini aveva prestato assistenza legale (comparsa di costituzione e risposta, udienza di comparizione, discussione conclusiva, note finali in vista della discussione) a Manlio, Anna Maria e Fabrizio Signori nell’ambito di un processo, promosso da Ciro Della Marra, di opposizione a precetto per l’importo di € 5.821,36 (corrispondente alla somma liquidata dal Tribunale in favore dei suoi assistiti a titolo di spese legali in un precedente procedimento; l’avv.

Bastianini quale antistatario aveva intimato il precetto). Nel 2018 il Tribunale di Grosseto rigettava l’opposizione. All’esito del giudizio, l’avvocato Bastianini agisce nel 2020 ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 nei confronti dei tre eredi di Manlio Signori, domandando loro la condanna al pagamento della cifra complessiva di € 28.691,68 a titolo di compenso per l’attività di assistenza . I resistenti si costituiscono contestando l’ammontare preteso. Il Tribunale, ritenuto che il valore della causa debba determinarsi in base al valore del credito oggetto del precetto, pari come detto a € 5.821,36, liquida il compenso in € 2.500,00, aumentato per accessori fino all’importo complessivo di € 3.647,80.

Accertata la solidarietà tra i debitori originari, ma applicato l’art. 1295 c.c. per effetto del decesso di uno di essi, il Tribunale condanna ciascuno dei tre resistenti, quali eredi di Manlio Signori, al pagamento di un terzo della quota individualedi quest’ultimo. Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo, illustrato da memoria. Resistono gli eredi di Manlio Signori con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 5 d . m . n. 55/2014. Si censura l’ordinanza nella parte in cui, per la liquidazione del compenso spettante all’avvocato, ha fatto riferimento al solo valore del precetto, escludendo dal calcolo il valore della domanda proposta da Della Marra pari a € 350.000,00.

L’avvocato ricorda che Della Marra nel processo principale aveva chiesto l’accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto e la condanna dei suoi assistiti alla restituzione del doppio della caparra. Il mancato esame della domanda di condanna nel provvedimento reso in esito al giudizio di opposizione a precetto è ascritto a una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito e non può incidere, ad avviso della parte ricorrente, sulla corretta individuazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione del compenso professionale. 2.

–Il motivo è fondato. In particolare, è fondata la denuncia la violazione dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014 nella parte in cui il T ribunale ha determinato il valore della causa ai fini della liquidazione del compenso esclusivamente sulla base del credito precettato, senza tenere conto della domanda riconvenzionale di condanna formulata da controparte, che comportava un ampliamento del thema decidendum e un accrescimento dell’attività difensiva. Come chiarito da questa Corte: «in tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma se di valore eccedente a quest'ultima può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile» (Cass. n. 23406/2023, p. 16).

Nel caso di specie, la domanda di accertamento e condanna per € 350.000,00 proposta da Della Marra costituiva domanda riconvenzionale di valore sensibilmente superiore rispetto a quello del credito azionato, pari a € 5.821,36, e doveva quindi essere considerata ai fini della determinazione dello scaglione applicabile, in quantoaveva ampliato significativamente il contenuto dell’attività processuale affidata al difensore. Ne consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuova liquidazione del compenso secondo questo principio.

Il motivo è accolto. 3. -La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Grosseto, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Grosseto, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione dell spese del giudizio di leg