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Ordinanza — n. 25636/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on costs allocation, allowing incidental appeal regarding procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25636/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the main appeal regarding the allocation of litigation costs, ruling that the initial order was inadmissible due to a lack of standing. While the main appeal was rejected, the Court allowed the incidental appeal filed by the opposing party. The decision established that the initial order only determined the amount due to the expert, not the final liable party, making the cost allocation challenge procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.p.r. n. 115/2002; Art. 15 d.lgs. n. 150/2011: The order liquidating expert fees serves only to determine the amount due to the auxiliary and does not definitively establish the subject liable for payment, rendering challenges to cost allocation inadmissible.

Parole chiave

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litigation costs allocation expert witness fees procedural admissibility standing to sue incidental appeal criminal procedure provisional order ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 170 d.p.r. n. 115/2002
FATTI DI CAUSA Si tratta di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 e art.
Art. 15 d.lgs. n. 150/2011
115/2002 e art. 15 d.lgs.
Art. 205 d.p.r. n. 115/2002
Art. 56 d.p.r. n. 115/2002
Art. 50 d.p.r. n. 115/2002
art. 170 d.p.r. n. 115/2002
FATTI DI CAUSA Si tratta di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 e art.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
115/2002 e art. 15 d.lgs.
artt. 205 d.p.r. n. 115/2002
- Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 205 d.p.r. n. 115/2002, 96 d.lgs.
art. 168 d.p.r. n. 115/2002
La liquidazione del compenso avviene con decreto motivato ai sensi dell’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, su istanza dell’ausiliario, e tale provvedimento consente a quest’ultimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale.
art. 168 bis d.p.r. n. 115/2002
In particolare il Ministero «non ha inteso escludere che le spese vadano poste a carico dei soggetti sopra indicati, ma ha semplicemente negato che il decreto ex art. 168 bis d.p.r. n. 115/2002 possa porre dette spese a carico di qualsivoglia soggetto».

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16644/2015
Cass., Sez. Un., n. 8950/2022
Sez. Un.,n. 8950/2022
16644 /2015 e Cass., Sez. Un.,n. 8950/2022).
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11437/2023 R.G. proposto da CANGIALOSI ROSETTA, GIARDINA CARMELA, MONTANTE ANTONIO CALOGERO, DI SIMONE PERRICONE DIEGO, DE ANGELIS MARCO, SCHIFANI RENATO, LA ROTONDA CARLO, difesi d a ll’avvocato PA- NEPINTO GIUSEPPE; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso da AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOex lege; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché SANFILIPPO MARIO, MISTRETTA VINCENZO, GRACEFFA SALVATO- REe ARDIZZONE GIANFRANCO ; -intimati- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE CALTANISSETTA n. 2269/2019 depositata il 27/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. Letta la requisitoria del Sostituto P.G., STEFANO PEPE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale. FATTI DI CAUSA Si tratta di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011 proposta da undici imputati in un procedimento penale avverso il provvedimento del pubblico ministero che aveva liquidato compensi in favore di un consulente tecnico nella fase delle indagini preliminari e imputato le relative spese anche nei confronti dei soggetti giudicati con rito abbreviato.

L’opposizione si fondava, da un lato, sulla dedotta illegittimità dell’imputazione delle spese anche a soggetti nei cui confronti non erano state svolte attività di consulenza tecnica, e dall’altro sull’asserita carenza di motivazione e violazione dei criteri legali nella determinazione degli importi liquidati. Il Tribunale ha accolto il primo motivo limitatamente alla posizione di quattro opponenti (giudicati con rito abbreviato), dichiarando che il decreto di liquidazione impugnato non spiegava effetti nei loro confronti. Per il resto ha rigettato l’opposizione, affermando la sufficienza della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, ritenendo legittima la liquidazione delle spese di noleggio sulla base della documentazione prodotta dal consulente, e ritenendo non applicabile la circolare interna della Procura invocata dagli opponenti.

Quanto alle spese del giudizio di opposizione, il tribunale ha disposto la compensazione per metà e condannato in solido tutti gli opponenti, compresi quelli risultati vittoriosi sul primo motivo, al pagamento della restante parte. Ricorrono in cassazione sette degli originari opponenti (tra cui i quattro giudicati con rito abbreviato), formulando due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, al quale resistono i ricorrenti principali. Il P.M.ha depositato requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 205 d.p.r. n. 115/2002, 96 d.lgs. n. 259/2003, 2 co. 2 d.m. 10/06/2014 n. 124 , 205 co. 2 bis d.p.r. n. 115/2002 e della circolare del 5/11/2014 della Procura di Caltanissetta, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e per arbitraria applicazione dei criteri di liquidazione, in particolare per quanto riguarda le spese di noleggio del laboratorio, disposte sulla sola base di una fattura, in assenza di preventivi e senza applicazione della scontistica prevista dalla circolare interna.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. , sostenendo l’illegittimità della condanna in solido alle spese disposta anche nei confronti dei ricorrenti che erano risultati vittoriosi nel primo grado in ordine al primo motivo di opposizione. 2. - Il Ministero della giustizia con l’unico motivo di ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, sost i ene che il tribunale avrebbe errato nell’accogliere il primo motivo di opposizione in quanto i decreti impugnati avevano carattere provvisorio e non contenevano una reale imputazione delle spese ai ricorrenti.

In particolare il Ministero «non ha inteso escludere che le spese vadano poste a carico dei soggetti sopra indicati, ma ha semplicemente negato che il decreto ex art. 168 bis d.p.r. n. 115/2002 possa porre dette spese a carico di qualsivoglia soggetto». 3. - I ricorrenti principali contesta no l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso incidentale, sostenendo che gli opponenti avevano interesse attuale a proporre l’opposizione, in quanto il decreto opposto era stato notificato con espressa indicazione di impugnabilità. 4.1.– È da esaminare per primo il ricorso incidentale .

Esso è fondato(in linea con le conclusioni del P.M.). Nella gestione delle spese di consulenza tecnica (come delle spese di lite in generale) è da distinguere tra anticipazione, liquidazionee ripartizione (cfr., tra le altre, Cass. n. 10804/2020 e Cass. n. 20971 /2017 , cui ci si rifà nel proseguimento ) . L’anticipazione, ove disposta , serve a garantire all’ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all’adempimento dell’incarico. La liquidazione del compenso avviene con decreto motivato ai sensi dell’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, su istanza dell’ausiliario, e tale provvedimento consente a quest’ultimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale.

La ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio, ed è retta dal principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Il decreto di liquidazione, pertanto, non ripartisce le spese (non incide sui rapporti interni tra le parti del processo), ma incide unicamente sui rapportitra le parti e il consulente. L’art. 168 d.p.r. n. 115/2002 stabilisce che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato avviene con decreto motivato del magistrato che procede. L’art. 170 attribuisce la legittimazione ad opporsi a tale decreto ai beneficiari e alle parti processuali.

Tut- tavia, essoha l’unica funzione di determinare l’entità del compenso dovuto all’ausiliario, non anche quella di stabilire in via definitiva il soggetto tenuto al pagamento. La statuizione -eventualmente con- tenuta nel decreto di liquidazione - con cui si individua la parte te- nuta all’anticipazione ha carattere interinale e provvisorio ed è de- stinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio. Di conseguenza, ragioni che attengono all’individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l’onere della spesa non sono proponibili, né in sede di opposizione ai sensi dell’art. 170, né in sede di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.

Nel caso in esame, il Tribunale ha accolto il primo motivo di op- posizione proposto da alcuni imputati, sul presupposto che la con- sulenza tecnica liquidata non era stata utilizzata nel procedimento definito con rito abbreviato nei loro confronti e i n accoglimento di tale motivo, ha dichiarato che il decreto impugnato non spiegava effetti nei loro confronti. Tale pronuncia si fonda sull’erroneo pre- supposto che la notifica del decreto comporti imputazione definitiva dell’obbligo di pagamento, mentre la giurisprudenza sopra richia- mata esclude ciò.

Ne consegue che il primo motivo di opposizione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. 4.2. - L’accoglimento della censura contenuta nel ricorso inciden- tale determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso prin- cipale. 4.3. –Quanto al primo motivo del ricorso principale che censura i criteri di liquidazione, esso è inammissibile Infatti, il T ribunale ha accertato, con motivazione congrua, che il consulente aveva documentato le spese con produzione di fattura, e che le voci di spesa relative al noleggio del laboratorio e all’impiego di personale erano state valutate correttamente, in ap- plicazione degli artt. 56 e 50 d.p.r.n. 115/2002.

La censura relati- va alla violazione della circolare del 5/11/2014 della Procura di Cal- tanissetta non è idonea a fondare il vizio, trattandosi di atto ammi- nistrativo interno, privo di valore normativo e non vincolante (cfr. Cass. n. 16644 /2015 e Cass., Sez. Un.,n. 8950/2022). 5. –In sintesi, la Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ri- corso principale, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, dichiara inammissibile l’originaria opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002e liquida le spese come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrenteprincipale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso princi- pale, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato dichiarando inammissibile l’originaria opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002; condanna la parte ricorrente principale a rimborsare al ricorrente incidentalele spese, che liquida in € 1.200,00 per la fase di opposizione e in € 1.300,