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Ordinanza — n. 25633/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25633/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25633/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30877/2020 R.G. proposto da SFORZA ANGELA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA , P. LE DON G.MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI AN- GELO, rappresenta ta e difes a dall'avvocato CAROLI CASAVOLA FRANCESCO; -ricorrente- contro GRUPPO ITALIANO MANGIMI GIMA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA,VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’av- vocato GOBBI LUISA, rappresentat a e difes a dagli avvocati PONTI ANDREA, MASCI FABRIZIO; -controricorrente- nonché DANIELE MARTINA ROSARIA; -intimata- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE TARANTO n. 9229/2018 depo- sitata il 31/03/2020.

Regesto Legislator

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art. 170 d.p.r. n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n. 150/2011, art. 8 d.p.r. n. 115/2002, art. 67 c.p, art. 95 c.p, art. 2770 c.c; Ordinanza — n. 25633/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Si censura questa decisione nella parte in cui disapplica il principio secondo cui le spese per gli atti necessari al processo esecutivo –tra cui rientrano anche le spese di custodia per conservare l’esistenza fisica e giuridica del bene – sono da anticiparsi dal creditore procedente, salva ripetizione nei confronti del debitore. Il secondo motivo denuncia violazione dell’ art. 67 c.p.c. , per avere il Tribunale avallato la decisione del GE che ha posto a carico della custode una quota delle spese sostenute. Il provvedimento impugnato ha valorizzato l’assenza di autorizzazione preventiva, ritenendola condotta contraria alla diligenza del buon padre di famiglia.

Parole chiave

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prestazione per i superstiti dividendi del fallimento perdita di sostegno retribuzione del curatore restituzione di prestazioni complementari compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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art. 170 d.p.r. n. 115/2002
Contro tale provvedimento la custode proponeva opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, art.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
115/2002, art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e artt.
art. 8 d.p.r. n. 115/2002
c.p.c., sostenendo che tutte le spese anticipate erano necessarie per assicurare la sopravvivenza degli animali pignorati e cheesse ricadevano tra gli oneri anticipabili a carico del creditore, ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002.
art. 67 c.p
Il secondo motivo denuncia violazione dell’ art. 67 c.p.c.
art. 95 c.p
115/2002, il giudice dell’esecuzione può porre tali spese in via di anticipazione a carico del creditore procedente(il quale potrà poi rivalersi sul de- bitore ex art. 95 c.p.c.
art. 2770 c.c
, godendo del privilegio ex art. 2770 c.c.
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Testo completo

2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30877/2020 R.G. proposto da SFORZA ANGELA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA , P. LE DON G.MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI AN- GELO, rappresenta ta e difes a dall'avvocato CAROLI CASAVOLA FRANCESCO; -ricorrente- contro GRUPPO ITALIANO MANGIMI GIMA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA,VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’av- vocato GOBBI LUISA, rappresentat a e difes a dagli avvocati PONTI ANDREA, MASCI FABRIZIO; -controricorrente- nonché DANIELE MARTINA ROSARIA; -intimata- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE TARANTO n. 9229/2018 depo- sitata il 31/03/2020.

Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. Lette le osservazioni del Sostituto P.G., dott. ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA Nel 2012 la Finanziaria Picenum ott eneva un decreto ingiuntivo per € 18.039,76 nei confronti di Rosaria Martina Daniele, proprietaria di un’azienda zootecnica. Nel 2013 notificavaprecetto e promuoveva pignoramento mobiliare di 135 capi caprini (nominata custode la debitrice stessa). Nel 2014 il giudice dell’esecuzione (GE) fissava la vendita, ma a causa di una grave moria di animali per mancanza di alimenti, i carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) richiedevano d’urgenza il trasferimento dei capi superstiti in altra azienda.

Con ordinanza del 22/04/2014 , il GE disponeva il trasferimento in altra azienda. Il 15/05/2014 i NAS affidavano gli animali all’azienda di Angela Maria Sforza, attuale ricorrente, la quale li custodivafino alla vendita, che avveniva solo nel 2015. La nuova custode, dopo oltre un anno, chiedeva la liquidazione delle spese e dei compensi di custodia. L’istanza venivaaccolta solo nel 2018, con riconoscimento di € 47.411,70 e riparto così disposto: un quarto a carico della procedura in prededuzione, un quarto a carico della creditrice procedente, un quarto a carico della debitrice esecutata e un quarto a carico della custodia per mancata previa autorizzazione.

Contro tale provvedimento la custode proponeva opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e artt. 702 bis ss. c.p.c., sostenendo che tutte le spese anticipate erano necessarie per assicurare la sopravvivenza degli animali pignorati e cheesse ricadevano tra gli oneri anticipabili a carico del creditore, ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002. La custode chiedeva quindi che l’intero importo venisse posto a carico della creditrice, ovvero, in via gradata, a carico di tutti i partecipanti alla procedura in solido. La parte debitrice rimaneva contumace , mentre si costituiva la Gima s.p.a., terza intervenuta nel processo esecutivo, contestando la legittimazione dell’opponente, assumendoche la nomina della nuova custode non le era statacomunicata, deducendo che non le era mai stato notificato alcun provvedimento del GE inerente alla sostituzione del custode o agli oneri accessori, chiede ndo in via riconvenzionale l’inopponibilità a lei della liquidazione o, in subordine, che l’importo eventualmente dovuto venisse limitato alle sole spese vive per alimentazione, documentate in € 1.945,95.

Il giudice dell’opposizione rileva che l’opposizione verte esclusivamente sulle spese vive e non sui compensi, rit iene che la ripartizione, seppure non espressamente disciplinata, sia sorretta dal potere discrezionale di valutazione liquidatoria del GE, come previsto dalla disciplina in tema di compensi e responsabilità dell’ausiliario ( artt. 65 e 67 c.p.c. ). Il giudice considera quindi legittima la discrezionalità nella valutazione della necessarietà delle spese, distingue fra anticipazioni ordinarie ed ev entuali e colloca la liquidazione nel secondo ambito; ritiene congrua la quota posta a carico della custode, a fronte dell’inerzia nell’informare il GE e nel sollecitare una formale autorizzazione preventiva; rigetta integralmente la domanda e rigetta altresì la domanda riconvenzionale della creditriceterza intervenuta.

Ricorre in cassazione la custode con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la società creditrice terza intervenuta con controricorso e memoria. Il P.M.ha depositato requisitoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002 e degli artt. 95 , 65 e 67 c.p.c. , per avere il Tribunale ritenuto legittima la ripartizione delle spese tra custode, creditrice e debitrice, escludendo l’applicazione del principio di anticipazione a carico della parte istante delle spese necessarie al processo. Il provvedimento impugnato ha escluso l’applicabilità dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002 alle spese di custodia, ritenendo che esse non rientrino tra i costi normalmente occorrenti per il processo esecutivo e che il GE possa legittimamente operare una ripartizione tra le parti.

Si censura questa decisione nella parte in cui disapplica il principio secondo cui le spese per gli atti necessari al processo esecutivo –tra cui rientrano anche le spese di custodia per conservare l’esistenza fisica e giuridica del bene – sono da anticiparsi dal creditore procedente, salva ripetizione nei confronti del debitore. Il secondo motivo denuncia violazione dell’ art. 67 c.p.c. , per avere il Tribunale avallato la decisione del GE che ha posto a carico della custode una quota delle spese sostenute. Il provvedimento impugnato ha valorizzato l’assenza di autorizzazione preventiva, ritenendola condotta contraria alla diligenza del buon padre di famiglia.

Si censura tale decisione per avere erroneamente interpretato l’ art. 67 c.p.c. , che impone al custode obblighi di custodia, ma non anche di sollecitare o attendere autorizzazio ni prima di adempiere ai doveri urgenti di mantenimento e cura dei beni custoditi. Si assume che tale interpretazione ha violato il principio di ragionevolezza ed ha addossato al custode un rischio economico non previsto dalla legge, in misura sproporzionata e con effetti assimilabili a una sanzione non giustificata. Il terzo motivo denuncia violazione dell’ art. 65 co. 2 c.p.c. , per avere il Tribunale assimilato le spese vive di custodia ai compensi e ritenuto di poterle assoggettare alla stessa disciplina.

Il provvedi- mento impugnato ha valorizzato la funzione ordinatoria del GE e l’analogia tra spese e compensi per escludere l’applicabilità automa- tica del principio di rimborso integrale. In relazione a ciò, si lamenta che il giudice non abbia considerato che il custode, incaricato per ordine del giudice e tramite i NAS, ha svolto un’attività imposta nell’interesse della procedura, per la quale spettano rimborsi obbligatori. Si censura la decisione per aver omesso di distinguere tra il diritto al rimborso delle spese documentate e il compenso per l’attività espletata, in quanto il primo non può essere oggetto di discrezionalità o riduzione. 2. - I tre motivi sono da esaminare con testualmente per interrelazione.

Ilprimo motivo è fondato. Lespese necessarie per la conservazione del bene pignorato (in- cluso il mantenimento in vita di animali come nel caso di specie ) rientrano tra le spese per atti necessari al processo ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002 e, in assenza di fondi della procedura o dispo- nibilità del debitore, possono essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Il Collegio condivide l’orientamento espresso da Cass. n. 12877 del 2016 , secondo cui le spese necessa- rie al mantenimento in fisica e giuridica esistenza delbene pignorato -in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata- sono comprese tra le spese per gli atti necessari al processo.

Ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002, il giudice dell’esecuzione può porre tali spese in via di anticipazione a carico del creditore procedente(il quale potrà poi rivalersi sul de- bitore ex art. 95 c.p.c. , godendo del privilegio ex art. 2770 c.c. ). L’accoglimentodel primo motivo apre la via all’accoglimento degli altri due. Quanto al secondo motivo, trattandosi di spese necessarie nel senso precisato nel precedente capoverso, non rileva che non ci sia stata autorizzazione. Quanto al terzo motivo, sempre sul fondamento che sorregge l’accoglimento del primo, è erronea l’estensione alle spese vive dei margini di apprezzamento riconosciuti al GE con riferimento alla quantificazione del compenso da riconoscere al custode.

I tre motivi sono accolti. 3. - La Corte accoglie i tre motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia la causa a l Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, per un riesame della vicenda alla luce dei principi sopra esprosti. Il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese del gi