Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Roberto Caminada, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Soluzione SRL, sought the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, extinguishing the case and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and an award of costs against the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25446/2023 R.G. proposto da: CAMINADA ROBERTO, elettivamente domiciliato in COMO via Mugiasca, presso lo studio dell’avvocato TOLU ILVO (TLOLVI55H16D430C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SOLUZIONE SRL, elettivamente domiciliata in COMO VIA GALLIO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO RICCARDO (GDURCR79R02C933P) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COMO n.571/2023 depositata il 16/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 25446/2023 Numero sezionale 910/2025 Numero di raccolta generale 25594/2025 Data pubblicazione 18/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/09/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 25446/2023 Numero sezionale 910/2025 Numero di raccolta generale 25594/2025 Data pubblicazione 18/09/2025