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Ordinanza — n. 25546/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellants incorrectly used appeal instead of cassation for procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25546/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of Marino Lazzari against the Court of Appeal's decision to dismiss their challenge. The appellants alleged procedural and substantive violations but incorrectly characterized the appeal as an appealable judgment rather than a non-appealable interlocutory order. The court ruled that because the first-instance tribunal used a specific summary procedure where the order was not appealable, the appellants were required to file a cassation petition instead, rendering their chosen remedy precluded.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 150/2011; Art. 380-bis c.p.c.: When a first-instance order is non-appealable under the applicable procedural code, parties must use the cassation remedy; filing an appeal instead constitutes a preclusion of the substantive and procedural complaints.

Parole chiave

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preclusion of appeal non-appealable order wrong remedy selection summary procedure cassation petition istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza domanda di designazione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 150/2011
La Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello in applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui l’ordinanza che definisce il giudizio non èappellabile.
Art. 380-bis c.p.c.
In data 15/5/2023, il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod.
Art. 96 c.p.c.
civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.
D.P.R. n. 115/02
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
La Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello in applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui l’ordinanza che definisce il giudizio non èappellabile.
art. 380 bis cod. proc. civ
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art.
art. 111 cod. proc. civ
6610/1988) ; i nvero, nell'ipotesi in cui il dante causa non si sia costituito nel giudizio di legittimità, la facoltà di intervento è assicurata al successore ex art. 111 cod. proc. civ.
artt. 112 cod. civ
civ., nonché, ex n.4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’ art.
art. 40 cod. proc. civ
1578/33, dell’ art. 40 cod. proc. civ., art.167 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 27 - 9 - 2023 n. 27433
Cass., Sez. U., 13-10-2023 n. 28540
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13782- 2022 proposto da: LAZZARI MASSIMO,LAZZARI MAURIZIO e LAZZARI MARIO, tutti nella qualità di eredi di MARINO LAZZARI, domiciliati presso lo studio dell’avv. Mario Lazzari che difende sé stesso e, giusta procura in calce al ricorso, i primi due ricorrenti, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro LAZZARI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Alfonso Stefanizzi Parente dal quale è rappresentat o e difes o , giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2022 n.13782 sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 332/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE , pubblicatail 22/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Mario Lazzari, Maurizio Lazzari e Massimo Lazzari hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 332 del 22 marzo 2022, con cuiè stato dichiarato inammissibile l’appello da loro proposto avverso l’ordinanza collegiale del Tribunale di Lecce del 21 gennaio 2020, pronunciata secondo il rito previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.

Con l’ordinanza,era stata rigettata la domanda, da loro proposta quali eredi dell’avv. Marino Lazzari, di condanna del convenuto Francesco Lazzari, socio accomandatario di Euroimpianti s.a.s., al pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati dal loro dante causa per l’attività professionale svolta in favore di questa società. La Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello in applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui l’ordinanza che definisce il giudizio non èappellabile.

4. I ricorrenti hanno formulato tre motivi; Francesco Lazzari ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. In data 15/5/2023, il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ., rimarcando che correttamente la Corte territoriale avevaritenuto che le violazioni di carattere sostanziale e processuale asseritamente commesse nell’ordinanza del Tribunale impugnata avrebbero dovuto Ric. 2022 n.13782 sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 3 - essere denunciate non per appello, ma mediante ricorso per cassazione, restandone quindi preclusa la disamina per effetto dell’erronea individuazione del mezzo di gravame.

In data 19/6/2023, i tre ricorrenti ha nno proposto istanza di decisione; la causa è stata rimessa alla trattazione in camera di consiglio in data odierna. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi, quanto alla comparsa di intervento di Mario Lazzari quale cessionario del «credito e tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla posizione processuale assunta nel ricorso in Cassazione n. 13782/22 ed alle altre azioni eventuali e successive tutte nei confronti di LAZZARI Francesco, scaturenti dall’oggetto della controversia» e alla sua richiesta di «estromissione dei due ricorrenti cedenti», che nel giudizio di legittimità non rileva la intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso, mancando una espressa previsione normativa, sicché «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. n. 11322/2005) e «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass.n. 6610/1988) ; i nvero, nell'ipotesi in cui il dante causa non si sia costituito nel giudizio di legittimità, la facoltà di intervento è assicurata al successore ex art. 111 cod. proc. civ. ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Cass. n. 2543/2019, n. 33444/2018 n. 11638/2016), ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie (cfr.Cass.

Sez. 1, n. 5987 del 04/03/2021).

1. Con il primo motivoMario Lazzari, Maurizio Lazzari e Massimo Lazzarihanno denunciato , in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 e dell’art. 14 d .lgs . n. 150/2011, dell’ art. 28 della legge n. 794/42, Ric. 2022 n.13782 sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 4 - dell’art.2304 e 2312 cod. civ., nonché, ex n.4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. civ. e 132 cod. proc. civ.: la Corte d’appello non avrebbe valutato che Francesco Lazzari «era stato evocato in giudizio in virtù di altro titolo che non era quello del mandato professionale», in quanto non cliente del loro dante causa e che, perciò, «la materia era estranea all’art. 14». 1.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’ art. 67 L. n. 1578/33, dell’ art. 40 cod. proc. civ., art.167 cod. civ., dell’art. 14 d .lgs. n. 150/11, dell’art. 28 della legge 794/42 nonché, ex n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 cod. proc. civ.: la Corte d’appello non avrebbe considerato che gli eredi del difensore, decorsi tre anni dalla morte di quest’ultimo, non possono chiedere i compensi utilizzando il rito speciale. 1.3.

Infine, con il terzo motivo, Mario Lazzari, Maurizio Lazzari e Massimo Lazzari hanno prospettato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’ art.702 bis e ss. cod. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs n. 150/11, nonché, ex n.4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ .: la Corte d’appello non avrebbe considerato che il giudizio si è svolto nelle forme dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e non nelle forme prescritte dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

2. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati. La Corte d’appello ha evidenziato, nella sentenza qui impugnata, che l’ordinanza è stata adottata collegialmente, a seguito di mutamento del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Per principio consolidato di questa Corte, l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento Ric. 2022 n.13782 sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 5 - giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice(tra le tante, Cass.

Sez. 1, n. 17646 del 21/06/2021; Cass. Sez. 3; n. 23390 del 23/10/2020).Il principio tutela la certezza del diritto in funzione dell’ economia processuale perché evita che la parte interessata alla riforma della decisione sia costretta a tutelarsiproponendo impugnazioni meramente cautelative. Pertanto, come proprio rimarcato nella proposta di definizione accelerata, poiché il Tribunale aveva inequivocabilmente adottato il rito ex art. 14, non rilevando che questa scelta del primo Giudice fosse stata corretta o erronea, Mario Lazzari, Maurizio Lazzari e Massimo Lazzari avrebbero dovuto denuncia re le lamentate violazioni di carattere sostanziale e processuale cheassumevano come commesse , non con appello, ma con ricorso per cassazione : era il ricorso per cassazione, infatti, ilmezzo di impugnazione imposto dal rito adottato in primo grado.

In conseguenza, per effetto dell’erronea individuazione del mezzo di gravame, era ed è preclusa la disamina delle violazioni denunciate.

3. Il ricorso è perciòrespinto. Secondo soccombenza, al rigetto consegue la condanna di Mario Lazzari, Maurizio Lazzari e Massimo Lazzari al rimborso delle spese processuali in favore di Francesco Lazzari, liquidate in dispositivo in relazione al valore, con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Parente Stefanizzi, dichiaratosi antistatario. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., partericorrente deve essere Ric. 2022 n.13782 sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 6 - condannata al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass.,Sez. U., 27 - 9 - 2023 n. 27433 e Cass. , Sez. U.,13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna Mario Lazzari, Maurizio Lazzari e Massimo Lazzarial pagamento , in favore di Francesco Lazzari, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.

Alfonso Parente Stefanizzi; condanna Mario Lazzari, Maurizio Lazzari e Massimo Lazzari, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 2.800,00 in favore di Francesco Lazzari e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2022 n.13782 sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 7 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2