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Ordinanza — n. 25539/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows incidental appeal on legal costs, rejecting main appeal due to improper application of cost rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25539/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal against a lower court's order awarding legal fees to the opposing lawyer but allowed the incidental appeal regarding those same fees. The plaintiffs argued the trial court misapplied civil code provisions by failing to apply the reciprocal loss rule, while the opposing lawyer contended the fee calculation was justified. The court ruled that the lower court incorrectly applied cost principles, specifically regarding the lack of reciprocal loss and the absence of extraordinary reasons for cost compensation, thereby ordering a retrial on the fee issue.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 cod. proc. civ.; The court must apply the reciprocal loss rule for legal costs unless specific statutory exceptions like absolute novelty or changed case law are present, and a general claim to avoid relationship tension does not constitute an extraordinary reason for cost compensation.

Parole chiave

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legal costs allocation reciprocal loss rule extraordinary reasons incidental appeal civil procedure costs Cassation review fee compensation divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
civ.per avere il Tribunale di Potenza compensato le spese per «la necessità di evitare l’ulteriore inasprimento dei rapporti tra le parti», cioè per una ragione non conferente rispetto alla previsione del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. 5.1.
Art. 360, comma 1 cod. proc. civ.
12-6-2024 - 3 - RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente si ritiene il ricorso comunque ammissibile, pur in mancanza della esatta indicazione numerica di uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
92, come sostituito dall'art. 13 d.l.
art. 360, comma 1 cod. proc. civ
12-6-2024 - 3 - RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente si ritiene il ricorso comunque ammissibile, pur in mancanza della esatta indicazione numerica di uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 cod.
art. 2233 cod. civ
Con il secondo motivo, formulatoin via subordinata, i ricorrenti hanno lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ., dell’art.
art. 12 cod. proc. civ
civ., dell’art. 12 cod. proc. civ.
art. 645 cod. proc. civ
civ., valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione, ma non nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; la parcella vistata, infatti, Ric.
art. 2697 cod. civ
art 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l'avvocato Belisario ha lamentato la violazione dell'art 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021
Cass., Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021).
Corte Costituzionale n. 77 del 2018
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17657- 20 19 proposto da: MARSICO CATERINA e MARSICO SAVERIO VITO , elettivamente domiciliatiin Roma, via Pompeo M a gno 10/b , presso lo studio dell'avv . Maria Laviensi, rappresentatie difesi dall’avv. Mario Romanelli , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro avv. BELISARIO FELICE, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art.86 cod. proc. civ., conindicazione dell’indirizzo pec ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI POTENZA, resa nel giudizio n. R.G. 1331/2018, pubblicatail 5/4/2019;

Ric. 2019 n. 17657 sez. S2 -ud. 12-6-2024 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 4 aprile 2019, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento della opposizione di Caterina Marsico e Saverio Vito Marsico, revocò il decreto ingiuntivo ottenuto, nei loro confronti , dall'avvocato Felice Belisario, per l'importo di Euro 51.031,96 oltre accessori e spese, condannandoli però al pagamento, in favore dell’avvocato opposto, di Euro 24.718,23 a titolo di compensi professionali per l'attività svolta in loro favore in un giudizio civile di petizione ereditaria e divisione.

In particolare, il Tribunale rilevò che l'avvocato Belisario aveva ricevuto dagli opponenti un mandato alle liti nel solo giudizioiscritto al numero 163/19992 e aveva, quindi, cessato la sua attività con la partecipazione alle udienze del 19 luglio 2013 e del 7 novembre 2013. In ordine al quantum, il Tribunale applicò le tariffe del d.m.n. 142/12 perché l'attività defensionale era stata terminata nell'anno 2013; determinò,quindi, i l valore della causa in riferimento non già all'intera massa attiva da dividere, ma soltanto alla quota in contestazione, raddoppiando il compenso in considerazione della natura e della complessità della controversia; applicò altresì un aumento del 100% per la presenza di più parti,secondo l'art. 4 comma quarto .

2. Avverso questa ordinanza Caterina Marsico e Saverio Vito Marsico hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui l'avvocato Belisario ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ric. 2019 n. 17657 sez. S2 -ud. 12-6-2024 - 3 - RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente si ritiene il ricorso comunque ammissibile, pur in mancanza della esatta indicazione numerica di uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 cod. proc. civ., perché comunque l’argomentazione delle censure consente di ricondurre inequivocamente i vizi denunciati a una delle ipotesi de lla tassativa griglia normativa(v. Cass., Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021).

1. Con il primo motivo Caterina Marsico e Saverio Vito Marsico hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art.2233 cod. civ.e del d.m. n. 55 / 2014 , per avere i l Tribunale liquidato i compensi dell’avvocato Belisario in applicazione dei parametri del d.m. n. 140/2012 e non del d.m.n. 55/2014, vigente all’epoca della decisione, nel 2016; in particolare, i ricorrenti sostengono che il d.m. n. 55/2014 costituirebbe «un sistema chiuso» che avrebbe implicitamente abrogato i parametri del d.m. n. 140/2012; ne deriverebbe l’operatività nella fattispecie dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 e la preclusione dell’aumento «fino al doppio» come concesso ex art. 4 del d.m. n. 140/2012. 1.1.

Il motivo è infondato. Nella fattispecie si controverte della liquidazione giudiziale del compenso dell’avv. Belisario per l’attività difensiva svolta in favoredei due clienti, attuali ricorrenti, in un giudizio instaurato nel 1992, successivamente riunito ad altro fascicolo e conclusosi con sentenza nel 2016. Il Tribunale ha, tuttavia, individuato nell’ottobre 2013 l’ultima attività difensiva – il deposito della comparsa conclusionale - svolta dall’avv. Belisario in favore di Caterina Marsico e Saverio Vito Marsico: dopo tale data, ha ricostruito, in fatto, essere intervenuta «revoca/rinuncia» al mandato e cessata la rappresentanza, atteso che Ric. 2019 n. 17657 sez.

S2 -ud. 12-6-2024 - 4 - successivamente non risulta svolta altra attività difensiva fino alla decisione del giudizio, tre anni più tardi. Ciò posto in fatto, il Tribunale risulta aver correttamenteapplicato i parametri del d.m. n. 140/2012 in quanto vigenti alla data di esaurimento del mandato e di conclusione della prestazione e, perciò, unicamente applicabili ratione temporis , a prescindere dalla sopravvenienza di nuovi parametri sia all’epoca della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio, sia, ancor, più, alla data di liquidazione giudiziale del compenso: il principio è costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui la liquidazione avviene «ora per allora» in riferimento alla data di cessazione del mandato e dell’attività professionale espletata (cfr.

Cass., Sez. U, n. 17405 del 12/10/2012). Non è conferente rispetto alla censura, quindi, il richiamo al principio stabilito da questa Corte ( Cass. Sez. 2, n. 1018 del 17/01/2018 e Cass. Sez. 6 -2, n. 1068 del 20/01/2020) in ordine alla «prevalenza» del d.m. n. 55/2014 sul d.m. n.140 del 2012 non per ragioni di mera successione temporale, ma in quanto disciplina «speciale»: il principio, infatti, è riferito alla diversa questione – non posta nella specie –della necessità, per le liquidazioni operate ex d.m. n. 55/2014, del rispetto dei limiti dei parametri tabellarmente previsti, come disposto dall’art. 4del d.m. n. 55/2014; la precisazione si è resa necessariaperché l’art. 1, comma 7 del d.m. 140/2012 dispone va che le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel decreto e nelle tabelle allegate, non fossero «vincolanti per la liquidazione stessa»; il principio sancito nelle pronunce invocate , tuttavia, non implica affatto,diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che i Ric. 2019 n. 17657 sez.

S2 -ud. 12-6-2024 - 5 - parametri del d.m. n. 140/2012 debbano intendersi interamente abrogatidal successivo d.m. n. 55/2014.

2. Con il secondo motivo, formulatoin via subordinata, i ricorrenti hanno lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ., dell’art. 12 cod. proc. civ. e dell’art.5 del d.m. n. 14 0/12 per avere il Tribunale riconosciuto all’avv. Belisario i compensi della fase decisionale, pur avendoriscontrato la cessazione del mandato alla data della decisione; per altro profilo, i ricorrenti hanno contestato che il valore della causa e, in conseguenza, dello scaglione applicabile, sia stato individuato erroneamente non in riferimento alla domanda di simulazione oggetto dell’attività difensiva, ma in riferimento alla domanda di divisione. 2.1.

Il motivo è infondato. Quanto al secondo profilo, da esaminarsi per primo per logica espositiva, il Tribunale ha precisato che nell’interesse dei ricorrenti era stata proposta una domanda «di simulazione, ma anche di ricomprensione di determinati beni nell’asse ereditario per la successiva divisione»; ha, perciò, individuato il valore della domanda avuto riguardo alla «quota in contestazione» intesa come complesso dei beni asseritamente compresi nell’asse ereditario; in tal senso il valore dei beni di cui si asseriva «l’intestazi one simulata» (così nel ricorso) è stata ritenuta come corrispondente alla quota contestata.

Così decidendo il Tribunale ha correttamente individuato il valore della controversia in riferimento all’art. 5 del d.m. 140/2012; ogni ulteriore contestazione in riferimento alla ricostruzione del contenuto della domanda come offerta nel provvedimento impugnato involge un diverso apprezzamento di fatto precluso a questo giudice di legittimità Ric. 2019 n. 17657 sez. S2 -ud. 12-6-2024 - 6 - ed esorbitante dal sindacato conseguente alla proposta censura di violazione di legge. 2.2. Gli stessi limiti di sindacato ricorrono rispetto al primo profilo: da un canto, infatti, la fase decisionalericomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni, l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, le memorie conclusionali e, d’altro canto, il Tribunale ha esplicitamente riportato (pag. 4 dell’ordinanza) come «non contestata» l’attività svolta dal difensore istante; in tal senso, ogni questione sulla valenza della comparsa conclusionale nell’ottobre 2013, il cui deposito è stato individuato, come detto, come limite temporale dell’attività difensiva svolta,involge nuove valutazioni di fatto precluse in questa sede.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’avv. Belisario ha lamentato la erronea applicazione deld.m n. 142/12 in relazione all'art.2233 cod. civ. per avere il T ribunale del tutto ignorato il parere di congruità dell'ordine professionale, sebbene nella giurisprudenza di legittimità la parcella dell'avvocato sia equiparata a un rendiconto che può essere soltanto contestato in modo specifico,con riferimento alle singole voci esposte. 3.1. Il motivo è infondato. Per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista ha, per il combinato disposto degli artt. 633, comma 1 n. 2 e 636, comma 1 cod. proc. civ., valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione, ma non nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; la parcella vistata, infatti, Ric. 2019 n. 17657 sez.

S2 -ud. 12-6-2024 - 7 - costituisce una semplice dichiarazione unilaterale del professionista su cui l'organo associativo si è limitato ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione. In conseguenza, in ipotesi di opposizione del cliente assistito, è rimessa al libero apprezzamento del giudice l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite ovvero l'applicazione della tariffa pertinente e la rispondenza ai parametri stabiliti delle somme richieste, né è necessaria, al fine di tale valutazione sul fondamento della pretesa nel rispetto del principio dispositivo, una specifica contestazione da parte dell'opponente perché l’avvocato creditore opposto assume la veste sostanziale di attore ed è su di lui che incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 230 del 11/01/2016; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 357 del 10/01/2023).

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l'avvocato Belisario ha lamentato la violazione dell'art 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla richiesta di condanna per lite temeraria. 4.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, riconoscendo all’avvocato Belisario un compenso i n misura inferiore a quello preteso in ricorso per decreto ingiuntivo: questa Corte, sul punto, ha già statuito che la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una forma particolare di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, per modo che non può farsi luogo all'applicazione della norma predetta quando siano riconosciute, sia pure parzialmente, le ragioni fatte valere dalla parte (nella specie: parzialeaccoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo), venendo in tale ipotesi a mancare il presupposto della totale soccombenza, per Ric. 2019 n. 17657 sez.

S2 -ud. 12-6-2024 - 8 - altro accompagnata da un particolare stato soggettivo (Cass. Sez. 2, n. 13181 del 14/12/1992; Cass. Sez. 3, n. 15186 del 10/10/2003). In tal senso, allora, revocando il decreto e compensando le spese, il Tribunale ha implicitamente rigettato la pretesa ex art. 96 cod. proc. civ. perchéincompatibile con le statuizioni assunte (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3876 del 2000).

5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale l'avvocato Belisario ha, infine, lamentato la violazione e falsa applicazione degli art t . 91 e 92 cod. proc. civ.per avere il Tribunale di Potenza compensato le spese per «la necessità di evitare l’ulteriore inasprimento dei rapporti tra le parti», cioè per una ragione non conferente rispetto alla previsione del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. 5.1. Il motivo è fondato. Sul punto, deve innanzitutto richiamarsi il principio per cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ..

Ciò precisato, in riferimento alla data di introduzione del giudizio, alla fattispecie è applicabile ratione temporisil secondo comma dell’art. 92, come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 Ric. 2019 n. 17657 sez. S2 -ud. 12-6-2024 - 9 - e poi integrato dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionalen. 77 del 2018. Così formulata la norma consente la deroga alla regola della soccombenza nelle ipotesi individuate della soccombenza reciproca, dell’assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oltre che, per la pronuncia additiva, per le «gravi ed eccezionali ragioni» verificatesi in diverse eanaloghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversiache il Giudice è tenuto a individuare ed esplicare.

Sul punto, deve rammentarsi, come rimarcato dalla Corte Costituzionale, che già con il legislatore del 2009 i «giusti motivi» erano diventati le «gravi ed eccezionali ragioni» sicché il perimetro della clausola generale si era ridotto, ritenendo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, che una più estesa applicazione della regola di porre a carico del soccombente totale le spese di lite rafforzasse il principio di responsabilità di chi promuoveva una lite, o resisteva in giudizio, con conseguente effetto deflattivo sul contenzioso civile, perché la giurisdizione non è una risorsa illimitata e le misure di contenimento del contenzioso civile risultano, perciò, necessarie.

In tal senso, la motivazione della statuizione di compensazione per «la necessità di evitare l’ulteriore inasprimento dei rapporti tra le parti» risulta effettivamente del tutto eccentrica rispetto alla previsione normativa e sul punto l’ordinanza impugnata deve essere cassata perché non ha correttamente applicato i principi elaborati sugli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

6. È, perciò, accolto il solo terzo motivo di ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale e i restanti motivi di ricorso incidentale. Ric. 2019 n. 17657 sez. S2 -ud. 12-6-2024 - 10 - L’ordinanza impugnata è cassata in relazione all’unico motivo accolto del ricorso incidentale, con rinvio al Tribunale di Potenza , in diversa composizione, perché provveda ad una nuova regolamentazione delle spese in applicazione dei principi suesposti al punto 5.1. e, decidendo in rinvio, statuisca anche sulle spese di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i principali , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale e i restanti motivi di ricorso incidentale; cassa l’ordinanza impugnatain relazione all’unico motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Potenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di cont