Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs against appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. Gemar S.R.L. (appellant) did not act within the timeframe, while Fallimento Marchioro S.A.S. (contrappart) argued for the appeal's continuation. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the right to appeal, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2635/2025 R.G. proposto da: GEMAR S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato DI MASO EMANUELE -ricorrente- contro FALLIMENTO MARCHIORO S.A.S. DI MARP S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato MENEGHELLO LARA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1220/2024 depositata il 20/06/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 2635/2025 Numero sezionale 906/2025 Numero di raccolta generale 25497/2025 Data pubblicazione 17/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/09/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 2635/2025 Numero sezionale 906/2025 Numero di raccolta generale 25497/2025 Data pubblicazione 17/09/2025