Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Angelini Carlo, did not respond to the proposal sent by the lower court, while the opposing party, Ciccale', argued for the dismissal based on this procedural silence. The court ruled that the lack of a timely request constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation judgment.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4606/2023 R.G. proposto da: ANGELINI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell’avvocato CASADEI MASSIMILIANO (CSDMSM71C12L840A) rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELINI CARLO (NGLCRL61B16C070Q) -ricorrente- contro CICCALE' ENZO, CICCALE' LINO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1086/2022 depositata il 25/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4606/2023 Numero sezionale 903/2025 Numero di raccolta generale 25457/2025 Data pubblicazione 17/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 12/09/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 4606/2023 Numero sezionale 903/2025 Numero di raccolta generale 25457/2025 Data pubblicazione 17/09/2025