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Ordinanza — n. 25440/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses administrative fine appeal due to the deceased defendant's death extinguishing the non-hereditary debt obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25440/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished following the death of the appellant, Maurizio Stella. The lower court had upheld a €10,000 administrative fine imposed by CONSOB for violations of securities disclosure rules. The Supreme Court ruled that such pecuniary sanctions do not transmit to heirs, thereby terminating the obligation to pay and dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. proc. civ.; Art. 191 TUF; The death of the person subject to an administrative pecuniary sanction extinguishes the obligation to pay, as such sanctions are non-hereditary, leading to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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administrative sanction non-hereditary debt cessation of dispute death of defendant CONSOB fine TUF violation non-transmissible obligation opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. proc. civ.
Art. 191 TUF
Art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981
94, comma 2, tu incorsa nella pubblicazione di due prospetti informativi di base relativamente ad emissione obbligazionarie, rispettivamente pubblicati il 7 febbraio 2014 ed il 5 febbraio 2015 (sanzione così determinata in applicazione del cumulo giuridico art. 8, comma 1, della legge n.
art. 372 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016
(Cass., Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv.
Cass. nn. 22199/2010
639489; conf., Cass. nn. 22199/2010 e 27650/2018).
Cass. n. 27650/2018
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2492/2019 R.G. proposto da: MAURIZIO STELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA 85, rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO TARGA e MASSIMO ZUPPA; -ricorrente- contro CONSOB, elettivamente domiciliata in ROMA V. MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3, presso lo studio dell’avvocato PROVIDENTI SALVATORE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE GAETANO POLVEROSI MARIA GIOCONDA, RANDISI GIANFRANCO; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 81/2018 depositata il 06/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Maurizio Stella ha proposto opposizione avverso la delibera numero 19933 del 30 marzo 2017 con cui la Consob ha irrogato, con contestuale ingiunzione di pagamento, sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una pluralità di esponenti aziendali o dipendenti della Banca In particolare nei c confronti di Maurizio Stella, in qualità di Consigliere di amministrazione, è stata applicata, ex art. 191 del TUF, una sanzione complessiva di € 10.000 per la violazione dell’art. 94, comma 2, tu incorsa nella pubblicazione di due prospetti informativi di base relativamente ad emissione obbligazionarie, rispettivamente pubblicati il 7 febbraio 2014 ed il 5 febbraio 2015 (sanzione così determinata in applicazione del cumulo giuridico art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, ritenuta la violazione più grave quella pubblicata l’8 maggio 2015.

Avverso tale delibera la Giovanni Zonin ha proposto opposizione alla Corte d’Appello di Venezia con atto notificato alla Consob il 31 maggio 2017; all’esito della discussione orale, la Corte di merito, definitivamente pronunciando, ha respinto l’opposizione, con la sentenza n. 81 del 6 giugno 2018. In data 4 gennaio 2019, Maurizio Stella ha notificato alla Consob un ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento sulla base di sette motivi. La Consob resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La difesa del ricorrente con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. ha allegato il certificato di morte in data 16 maggio 2021 del ricorrente Maurizio Stella e ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per morte dell'incolpato.

2. Come in più occasioni chiarito da questa Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010 e 27650/2018). Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, facendosi applicazione del sopra indicato principio di diritto e trattandosi di obbligazione di pagamento non trasmissibile agli eredi deve dichiararsi il non luogo a provvedere anche in ordine alle spese di lite e al contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della violazione amministrativa. Così deciso in Roma, nella