Decreto — n. 25366/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5606/2025 R.G. proposto da: MARZIALI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLA GIUSEPPE -ricorrente che non ha iscritto a ruolo il ricorso- contro NIFOSI BENEDETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANINI ANNA unitamente all'avvocato QUAGLINI DANILO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.582/2024 depositata il 17/06/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25366/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5606/2025 R.G. proposto da: MARZIALI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLA GIUSEPPE -ricorrente che non ha iscritto a ruolo il ricorso- contro NIFOSI BENEDETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANINI ANNA unitamente all'avvocato QUAGLINI DANILO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.582/2024 depositata il 17/06/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5606/2025 R.G. proposto da: MARZIALI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLA GIUSEPPE -ricorrente che non ha iscritto a ruolo il ricorso- contro NIFOSI BENEDETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANINI ANNA unitamente all'avvocato QUAGLINI DANILO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.582/2024 depositata il 17/06/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5606/2025 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 25366/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/09/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 5606/2025 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 25366/2025 Data pubblicazione 16/09/2025