Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs against appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Inventory Management S.R.L., did not act on the proposal communicated by the Court of Appeal, while the controricorrente, Vipa S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3684/2025 R.G. proposto da: INVENTORY MANAGEMENT S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato VISENTIN MATTIA -ricorrente- contro VIPA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO PASQUALE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2137/2024 depositata il 04/12/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 3684/2025 Numero sezionale 898/2025 Numero di raccolta generale 25349/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/09/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 3684/2025 Numero sezionale 898/2025 Numero di raccolta generale 25349/2025 Data pubblicazione 16/09/2025